Carta d’identità elettronica obbligatoria dal 3 agosto 2026


Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non sarà più rilasciata come documento ordinario: il d.l. n. 108/2026 impone la CIE come standard, con deroghe tassative e un nuovo documento provvisorio per i casi urgenti. Gli studi legali devono aggiornare le procedure di identificazione dei clienti e verificare la validità dei documenti prodotti in atti e procure.

Punti chiave

  • Dal 3 agosto 2026 la CIE sostituisce il documento cartaceo come standard ordinario di identificazione.
  • Il d.l. 108/2026 prevede deroghe specifiche al divieto del cartaceo e introduce un documento provvisorio.
  • Le procure alle liti e gli atti notarili richiederanno verifica puntuale del tipo di documento esibito.

Dal 3 agosto 2026 identificare correttamente un cliente in studio — per una procura, un atto di parte o un contratto — richiede conoscere la nuova gerarchia documentale introdotta dal d.l. n. 108/2026. La carta d’identità cartacea cessa di essere il documento rilasciabile in via ordinaria, e chi presenta ancora il vecchio formato potrebbe trovarsi in una zona grigia se non si verificano le condizioni di deroga.

L’ANCI ha pubblicato una nota esplicativa sull’art. 11 del d.l. n. 108/2026, chiarendo le deroghe ammesse al rilascio del documento cartaceo dopo il 3 agosto 2026 e le caratteristiche del nuovo documento provvisorio. La fonte originale è consultabile su La Gazzetta degli Enti Locali.

Il contesto normativo

L’art. 11 del d.l. n. 108/2026 modifica il quadro già delineato dall’art. 10 del d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale) e dalle disposizioni del T.U.L.P.S. in materia di documenti di riconoscimento. La carta d’identità elettronica era già prevista come documento preferenziale, ma fino al 3 agosto 2026 i Comuni potevano rilasciare indifferentemente il formato cartaceo o quello elettronico. Con il d.l. n. 108/2026 la scelta discrezionale cessa: la CIE diventa lo standard, il cartaceo diventa l’eccezione regolata. Parallelamente, il nuovo documento provvisorio disciplinato dall’art. 11 colma il vuoto nei casi urgenti in cui la CIE non possa essere consegnata nei tempi ordinari (tipicamente 6 giorni lavorativi dalla richiesta).

Cosa cambia per lo studio

  1. Dal 3 agosto 2026, quando un cliente esibisce una carta d’identità cartacea ancora valida, verificate che rientri in una delle deroghe previste dall’art. 11 d.l. 108/2026 oppure che il documento sia stato rilasciato prima della data di entrata in vigore della norma: in entrambi i casi rimane documento idoneo fino alla sua scadenza naturale.
  2. Il nuovo documento provvisorio introdotto dall’art. 11 ha validità temporanea e limitata: non equiparatelo automaticamente alla CIE ai fini dell’identificazione per atti che richiedono documento valido per l’espatrio, poiché le condizioni d’uso sono distinte.
  3. Per le procure alle liti autenticate ex art. 83 c.p.c., il difensore che autentica la firma deve annotare gli estremi del documento esibito: dal 3 agosto 2026 specificare se si tratta di CIE, documento cartaceo in deroga o documento provvisorio diventa rilevante ai fini della regolarità formale dell’atto.
  4. Nelle due diligence e nei contratti con identificazione diretta della parte, aggiornate i vostri modelli di check-list documentale inserendo la distinzione tra le tre tipologie di documento ora previste dalla norma.
  5. Comunicate ai clienti stranieri residenti in Italia che il documento provvisorio non è equivalente alla CIE per tutti gli usi: alcune banche e intermediari finanziari potrebbero non accettarlo per operazioni soggette ad adeguata verifica ai sensi del d.lgs. n. 231/2007.

Attenzione a

Il rischio principale è trattare il documento provvisorio come equipollente alla CIE senza verificarne i limiti d’uso specifici fissati dall’art. 11. Un atto autenticato o una procura fondata su un documento provvisorio usato fuori dai casi consentiti espone a contestazioni sulla regolarità dell’identificazione, con possibili conseguenze sulla validità dell’atto stesso.

Attenzione anche alla gestione del periodo transitorio: i documenti cartacei già in circolazione restano validi fino alla scadenza indicata sul documento, ma dal 3 agosto 2026 i Comuni non ne rilasceranno di nuovi salvo deroga. Se un cliente vi riferisce di non riuscire a ottenere la CIE nei tempi utili per un atto urgente, il documento provvisorio è lo strumento corretto da richiedere al Comune, non una proroga del cartaceo.

Domande frequenti

La carta d’identità cartacea è ancora valida dopo il 3 agosto 2026?

Sì, i documenti cartacei già rilasciati restano validi fino alla loro scadenza naturale. Dal 3 agosto 2026 i Comuni non ne rilasciano di nuovi salvo le deroghe tassative previste dall’art. 11 del d.l. n. 108/2026. Per l’identificazione in atti legali, il documento cartaceo in corso di validità è ancora idoneo.

Cos’è il documento provvisorio introdotto dal d.l. 108/2026 e quando si usa?

Il documento provvisorio è un nuovo strumento disciplinato dall’art. 11 del d.l. n. 108/2026, rilasciato dal Comune nei casi urgenti in cui la CIE non possa essere consegnata nei tempi ordinari. Ha validità temporanea e usi limitati: non sostituisce la CIE per tutti i fini, incluso l’espatrio, e va verificato caso per caso prima di utilizzarlo per autenticare atti.

Come cambia l’autenticazione della procura alle liti con i nuovi documenti di identità?

L’autenticazione della firma sulla procura ex art. 83 c.p.c. richiede l’annotazione degli estremi del documento esibito. Dal 3 agosto 2026 occorre specificare il tipo di documento: CIE, carta d’identità cartacea rilasciata in deroga o documento provvisorio. Indicare genericamente ‘carta d’identità’ senza ulteriori specificazioni potrebbe esporre l’atto a contestazioni formali.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali