Gli interessi sui buoni postali fruttiferi percepiti da soggetti residenti in Stati inclusi nella White-List sono esenti da imposizione in Italia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con risposta ad interpello n. 148/2026. Lo studio che assiste clienti esteri titolari di buoni postali deve verificare la residenza fiscale del percettore e l’inclusione dello Stato nella lista degli Stati con adeguato scambio di informazioni. L’esenzione non opera automaticamente: richiede documentazione e, nei casi dubbi, può essere opportuno presentare interpello preventivo.
Punti chiave
- Punto 1 — L’esenzione sugli interessi da buoni postali spetta solo ai residenti in Stati White-List con scambio adeguato di informazioni.
- Punto 2 — L’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime con risposta ad interpello n. 148/2026, vincolante per il caso specifico.
- Punto 3 — Lo studio deve raccogliere prova documentale della residenza estera prima di applicare l’esenzione al cliente.
Se assisti un cliente persona fisica residente all’estero che detiene buoni postali fruttiferi italiani, devi sapere se gli interessi maturati subiscono ritenuta in Italia o risultano esenti. La risposta dipende da dove risiede il cliente e se quello Stato figura nella White-List ministeriale. Sbagliare la qualificazione espone il cliente a contestazioni e lo studio a responsabilità professionali.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 148/2026, ha fatto chiarezza sul trattamento fiscale degli interessi da buoni postali fruttiferi percepiti da soggetti residenti in Stati che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, i cosiddetti Stati White-List.
Il contesto normativo
Il riferimento normativo principale è l’art. 26, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che disciplina la ritenuta sugli interessi e altri proventi corrisposti a soggetti non residenti, prevedendo specifiche esenzioni per i residenti in Stati che consentono uno scambio di informazioni adeguato. La lista degli Stati con scambio adeguato di informazioni è stabilita dal D.M. 4 settembre 1996 e successive modificazioni — la c.d. White-List — integrata poi dal D.M. 9 agosto 2016 per gli specifici fini previsti dall’art. 168-bis del TUIR. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il sostituto d’imposta (Poste Italiane S.p.A.) può applicare l’esenzione dalla ritenuta a condizione che il percettore produca idonea documentazione attestante la propria residenza fiscale in uno Stato White-List.
Cosa cambia per lo studio
- Verifica preventiva della White-List. Prima di qualsiasi dichiarazione o consulenza, controlla che lo Stato di residenza del cliente figuri nella lista aggiornata allegata al D.M. 4 settembre 1996 e successive modifiche. La lista cambia: uno Stato può essere aggiunto o rimosso.
- Raccolta della documentazione di residenza. Il cliente estero deve fornire certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità competente straniera, tradotto e apostillato ove richiesto. Senza questo documento, Poste Italiane applica la ritenuta ordinaria del 26% ai sensi dell’art. 26-ter D.P.R. 600/1973.
- Distinzione tra esenzione e riduzione da convenzione. L’esenzione White-List e la riduzione da Convenzione contro la doppia imposizione sono istituti diversi. Se lo Stato è in White-List ma esiste anche una Convenzione con aliquota più favorevole, occorre valutare quale regime applicare e come documentarlo.
- Interpello preventivo nei casi dubbi. Se la fattispecie del cliente non è sovrapponibile a quella oggetto dell’interpello 148/2026, presentare un interpello ordinario ex art. 11 della L. 212/2000 prima di applicare l’esenzione. Il costo del rischio è molto più alto dell’interpello.
- Monitoraggio della posizione fiscale pregressa. Se il cliente ha già percepito interessi negli anni precedenti senza applicare l’esenzione, valuta la possibilità di rimborso della ritenuta subita tramite istanza ex art. 38 D.P.R. 602/1973, entro 48 mesi dal versamento.
Attenzione a
Residenza fiscale non coincide con residenza anagrafica o cittadinanza. Un cliente con passaporto italiano residente negli Emirati Arabi Uniti o in altro Stato White-List gode dell’esenzione solo se dimostra la residenza fiscale effettiva in quello Stato. La semplice cancellazione dall’AIRE non è sufficiente se l’Agenzia contesta la residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis, del TUIR. Assenza di AIRE, centro di interessi in Italia o domicilio fiscale italiano possono vanificare l’esenzione.
L’interpello non ha effetto erga omnes. La risposta n. 148/2026 vincola solo il soggetto che ha presentato l’istanza. Usarla come precedente per altri clienti è legittimo sotto il profilo interpretativo, ma non copre da sanzioni se la situazione fattuale differisce anche parzialmente. Il rischio di applicare l’esenzione in modo automatico, senza una valutazione caso per caso, rimane interamente a carico dello studio.
Domande frequenti
Gli interessi sui buoni postali sono esenti per tutti i residenti esteri?
No. L’esenzione dalla ritenuta sugli interessi da buoni postali fruttiferi spetta solo ai residenti in Stati inclusi nella White-List ministeriale, ovvero quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni con l’Italia ai sensi del D.M. 4 settembre 1996 e successive modifiche. I residenti in Stati non White-List subiscono la ritenuta ordinaria del 26%.
Come si documenta la residenza estera per ottenere l’esenzione sui buoni postali?
Il percettore estero deve presentare a Poste Italiane un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità fiscale competente dello Stato estero. Il documento deve essere aggiornato e, se redatto in lingua straniera, accompagnato da traduzione. In alcuni casi è richiesta l’apostille. Senza documentazione il sostituto applica la ritenuta ordinaria.
Posso chiedere il rimborso della ritenuta già applicata su interessi da buoni postali per un cliente estero White-List?
Sì. Se il cliente aveva diritto all’esenzione ma la ritenuta è stata applicata, si può presentare istanza di rimborso ex art. 38 del D.P.R. 602/1973. Il termine è di 48 mesi dalla data del versamento della ritenuta. Occorre allegare la documentazione di residenza fiscale estera riferita all’anno d’imposta interessato.
Fonte di riferimento: Giuricivile