La qualificazione dei contenuti generati da AI come prodotti editoriali apre scenari di responsabilità diretta per le piattaforme che li diffondono, con ricadute immediate su copyright, concorrenza sleale e doveri di trasparenza. In Italia, questa impostazione si innesta su un quadro normativo già in evoluzione — tra l’AI Act europeo e la direttiva copyright 2019/790 — che gli studi legali devono presidiare oggi, non quando arriverà la prima sentenza italiana. Chi assiste editori, aggregatori o piattaforme digitali deve aggiornare subito le proprie consulenze contrattuali e di compliance.
Punti chiave
- Punto 1 — La ZAK tedesca ha qualificato i contenuti di Google AI Overview e Perplexity come editoriali, attribuendo responsabilità alle piattaforme.
- Punto 2 — In Italia la direttiva 2019/790 (d.lgs. 177/2021) già tutela i diritti connessi degli editori sulla riproduzione dei loro contenuti online.
- Punto 3 — L’AI Act (Reg. UE 2024/1689) impone obblighi di trasparenza sui sistemi AI generativi che producono contenuti di attualità.
Se assisti editori, aggregatori di notizie o piattaforme che integrano strumenti di intelligenza artificiale generativa, la decisione tedesca sulla qualificazione editoriale dei contenuti AI non è una curiosità di diritto comparato: è un precedente che orienta già oggi la strategia contrattuale e di compliance dei tuoi clienti. La distinzione tra «strumento tecnologico neutro» e «soggetto editorialmente responsabile» determina chi risponde, e per cosa, quando un contenuto generato da AI lede un diritto.
La Zentralstelle der Länder für Medienangelegenheiten (ZAK), autorità tedesca di regolazione dei media, ha ritenuto che i contenuti di attualità prodotti da Google AI Overview e Perplexity AI rientrino nella categoria dei contenuti editoriali, con conseguente applicazione delle norme in materia di responsabilità editoriale, copyright e pluralismo. La notizia è riportata da Agenda Digitale e ha già innescato un dibattito europeo su regolazione, concorrenza e diritti degli editori.
Il contesto normativo
In Italia il punto di partenza è il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 177, che ha recepito la direttiva UE 2019/790 sul copyright nel mercato unico digitale. L’art. 43-bis della legge sul diritto d’autore (l. 633/1941), introdotto da quel decreto, attribuisce agli editori di giornali un diritto connesso sulla riproduzione online dei loro contenuti per finalità commerciali: la durata è di 2 anni dalla pubblicazione e il diritto si applica anche alle piattaforme che aggregano o rielaborano estratti tramite AI. Se la ZAK ha ragione — e l’impostazione è coerente con i considerando della direttiva — una piattaforma che usa AI per riscrivere o sintetizzare notizie altrui potrebbe incorrere in violazione diretta di questo diritto connesso, senza necessità di dimostrare copia letterale.
Sul versante della responsabilità per i contenuti, il riferimento è all’art. 17 del d.lgs. 70/2003 (e-commerce), che esclude la responsabilità del «semplice conduit» e dell’«hosting passivo», ma non copre chi svolge un ruolo attivo nella selezione o elaborazione dei contenuti. Un sistema AI che genera sintesi di notizie su richiesta dell’utente non è hosting passivo: è produzione attiva di contenuto. L’AI Act (Reg. UE 2024/1689, applicabile da agosto 2025 per i sistemi ad alto rischio e per i modelli GPAI) aggiunge obblighi di trasparenza e marcatura per i contenuti sintetici, rafforzando la catena della responsabilità.
Cosa cambia per lo studio
- Revisione dei contratti con editori e aggregatori. Le clausole di licenza che riguardano l’uso dei contenuti da parte di terzi vanno aggiornate per includere espressamente l’uso tramite sistemi AI generativi, distinguendo rielaborazione sintetica da mera indicizzazione.
- Compliance AI Act per i clienti che integrano LLM. Se un cliente usa modelli di linguaggio (GPT, Gemini, Perplexity API) per produrre contenuti destinati a utenti terzi, va valutata l’applicabilità degli obblighi di trasparenza e marcatura previsti dagli artt. 50 e 53 del Reg. UE 2024/1689.
- Azioni per violazione del diritto connesso ex art. 43-bis l. 633/1941. Gli editori tuoi clienti possono già oggi contestare l’uso non autorizzato dei propri contenuti da parte di piattaforme AI, senza aspettare un pronunciamento italiano: il diritto connesso è vigente dal 2021.
- Monitoraggio antitrust. La qualificazione editoriale delle piattaforme AI può integrare abuso di posizione dominante se queste sottraggono traffico agli editori senza licenza né remunerazione. L’AGCM ha già avviato istruttorie nel settore delle big tech: la questione AI-editori potrebbe rientrare nel prossimo ciclo di indagini.
- Aggiornamento dei pareri di rischio reputazionale. Se assisti brand che pubblicano contenuti tramite AI, la qualificazione editoriale sposta la responsabilità per contenuti diffamatori o inesatti dall’anonimato tecnologico alla responsabilità del committente.
Attenzione a
Non confondere hosting e produzione attiva. L’errore più frequente è applicare le esimenti del d.lgs. 70/2003 a sistemi AI che in realtà svolgono un ruolo editoriale attivo. Un client che si aspetta di essere coperto dalla safe harbour dell’hosting potrebbe trovarsi esposto a responsabilità piena per ogni contenuto generato. Verifica sempre se il sistema AI seleziona, sintetizza o rielabora: in quel caso l’esimente non regge.
Non sottovalutare il diritto comparato come strumento processuale. La decisione ZAK non è vincolante in Italia, ma in una controversia davanti al giudice italiano può essere utilizzata come argomento interpretativo sistematico, soprattutto per ricostruire la ratio delle norme europee sul copyright. Citarla nel ricorso senza contestualizzarla correttamente rischia però di indebolire la tesi invece di rafforzarla.
Domande frequenti
Un editore italiano può agire contro Perplexity AI per uso non autorizzato dei suoi articoli?
Sì. L’art. 43-bis della legge 633/1941, introdotto dal d.lgs. 177/2021, riconosce agli editori di giornali un diritto connesso di durata biennale sulla riproduzione commerciale online dei propri contenuti. Se Perplexity sintetizza articoli senza licenza, l’editore può agire per violazione di questo diritto, indipendentemente dalla copia letterale del testo.
La safe harbour del d.lgs. 70/2003 protegge le piattaforme AI che generano riassunti di notizie?
No, almeno non per la parte generativa. Le esimenti per hosting passivo e caching si applicano a chi trasporta o memorizza contenuti altrui senza intervento attivo. Un sistema AI che rielabora e sintetizza notizie su richiesta svolge un ruolo editorialmente attivo, incompatibile con le condizioni di esonero previste dagli artt. 14-16 del d.lgs. 70/2003.
L’AI Act impone obblighi agli studi legali che usano AI per produrre documenti destinati ai clienti?
Dipende dall’uso. I documenti legali interni non rientrano di norma negli obblighi di marcatura previsti dall’art. 50 del Reg. UE 2024/1689, che riguarda contenuti destinati al pubblico. Se però uno studio produce contenuti editoriali o informativi diffusi online tramite AI, scattano gli obblighi di trasparenza applicabili ai sistemi GPAI dal 2 agosto 2025.
Fonte di riferimento: AgendaDigitale