Il franchisor può rispondere in solido dei crediti retributivi maturati dai dipendenti del franchisee, se il rapporto contrattuale integra gli estremi dell’appalto di servizi ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003. La Corte d’appello di Torino, con la sentenza n. 89 del 5 marzo 2025, ha chiarito che la qualificazione formale del contratto come franchising non esclude questa responsabilità. Il giudice deve valutare la sostanza del rapporto, non l’etichetta contrattuale.
Punti chiave
- Punto 1 — Il franchisor può essere convenuto in giudizio per i debiti retributivi del franchisee-datore di lavoro.
- Punto 2 — L’art. 29 d.lgs. 276/2003 si applica se il contratto ha sostanza di appalto di servizi.
- Punto 3 — La sentenza Torino n. 89/2025 impone un’analisi sostanziale del rapporto, non solo formale.
Chi assiste reti in franchising o aziende strutturate su catene commerciali deve aggiornare il proprio radar di rischio: un franchisor può essere trascinato in giudizio per i crediti retributivi dei dipendenti del franchisee. Non è uno scenario teorico. È quello che ha deciso la Corte d’appello di Torino con la sentenza n. 89 del 5 marzo 2025, e la ratio può replicarsi in molte reti commerciali attive sul territorio.
Il Collegio torinese ha riconosciuto la responsabilità solidale del franchisor per i crediti retributivi maturati da un lavoratore impiegato nell’ambito della rete, ritenendo applicabile l’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003. La sentenza integrale è analizzata da GiuriCivile.it.
Il contesto normativo
L’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276/2003 stabilisce la responsabilità solidale del committente — insieme all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori — per i crediti retributivi, contributivi e assicurativi dei lavoratori impiegati nell’appalto, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto stesso. La norma nasce per tutelare i lavoratori nelle catene di appalto, ma la giurisprudenza ne ha progressivamente esteso l’ambito applicativo.
La questione centrale affrontata dalla Corte è se un contratto di franchising possa essere riqualificato come appalto di servizi ai fini dell’applicazione di questa tutela. La risposta è affermativa quando il franchisor esercita un controllo sostanziale sull’attività del franchisee, definisce modalità operative, standard di servizio e organizzazione del lavoro in modo da svuotare l’autonomia del franchisee stesso. In questo quadro, la distinzione tra i due schemi contrattuali si assottiglia fino a diventare irrilevante sul piano della responsabilità lavoristica.
Cosa cambia per lo studio
- Nei contratti di franchising che prevedono controlli penetranti del franchisor su orari, procedure e personale, va valutata fin dalla fase di consulenza contrattuale l’esposizione al rischio ex art. 29 d.lgs. 276/2003.
- Se assisti il lavoratore, puoi convenire in giudizio il franchisor come coobbligato solidale anche quando il contratto formale non lo qualifica come datore di lavoro né come committente di appalto.
- Se assisti il franchisor, devi verificare se i contratti stipulati con la rete attribuiscono al franchisor poteri di direzione e controllo tali da integrare, di fatto, gli estremi dell’appalto di servizi.
- Nei due anni successivi alla cessazione del rapporto di franchising, il franchisor resta esposto alle pretese retributive e contributive dei lavoratori già impiegati nella rete: il rischio non si esaurisce alla scadenza del contratto.
- In sede di due diligence su acquisizioni di reti commerciali o brand in franchising, il passivo latente da crediti di lavoro non liquidati dai franchisee va ora incluso sistematicamente nell’analisi.
Attenzione a
Il rischio più immediato è sottovalutare la riqualificazione del contratto. Molti franchisor strutturano i contratti con clausole di controllo molto stringenti — manuali operativi vincolanti, ispezioni periodiche, standard imposti sul personale — che un giudice può leggere come indici di un appalto mascherato. La forma del contratto non protegge se la sostanza del rapporto dice altro.
Attenzione anche alla prescrizione dei crediti di lavoro: il termine quinquennale ex art. 2948 c.c. decorre autonomamente per ciascuna mensilità, e il lavoratore può agire contro il franchisor anche a distanza di anni dalla fine del rapporto con il franchisee, purché rientri nella finestra biennale dell’art. 29 calcolata dalla cessazione dell’appalto.
Domande frequenti
Il franchisor può essere citato in giudizio per i crediti retributivi dei dipendenti del franchisee?
Sì, se il contratto di franchising presenta caratteristiche sostanziali di un appalto di servizi, il franchisor risponde in solido ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003. La Corte d’appello di Torino, sentenza n. 89/2025, ha confermato questa impostazione: la qualificazione formale del contratto non è determinante, conta la sostanza del rapporto e il grado di controllo esercitato.
Quali elementi del contratto di franchising fanno scattare la responsabilità solidale per i crediti di lavoro?
Il fattore chiave è il controllo sostanziale del franchisor sull’organizzazione del lavoro del franchisee: manuali operativi vincolanti, standard imposti sul personale, ispezioni, poteri di direttiva su orari e procedure. Più il franchisor comprime l’autonomia gestionale del franchisee, più il rapporto si avvicina all’appalto di servizi e più cresce l’esposizione ex art. 29 d.lgs. 276/2003.
Entro quanto tempo il lavoratore può agire contro il franchisor per i crediti non pagati dal franchisee?
Il lavoratore può agire contro il franchisor entro due anni dalla cessazione del contratto di franchising, come previsto dall’art. 29 d.lgs. n. 276/2003. Resta ferma la prescrizione quinquennale dei singoli crediti retributivi ex art. 2948 c.c., che decorre mensilità per mensilità e opera in parallelo rispetto al termine biennale.
Fonte di riferimento: Giuricivile