Esdebitazione dopo chiusura liquidazione giudiziale ammessa


La Corte costituzionale, con sentenza n. 74/2026, ha dichiarato costituzionalmente legittimo l’art. 281, comma 1, del Codice della crisi dell’impresa (CCII), nella parte in cui prevede la pronuncia sull’esdebitazione contestualmente al decreto di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale. Il punto cruciale è che la norma non esclude la possibilità di presentare domanda anche successivamente alla chiusura, in linea con il principio direttivo dell’art. 8, comma 1, lett. a), della legge delega n. 155/2017. Per il professionista che assiste un debitore, questo apre uno spiraglio operativo concreto anche quando la procedura si è già chiusa senza che la richiesta fosse stata avanzata.

Punti chiave

  • Punto 1 — L’art. 281, comma 1, CCII non viola l’art. 76 Cost. secondo la Corte costituzionale (sent. n. 74/2026).
  • Punto 2 — La domanda di esdebitazione rimane proponibile anche dopo la chiusura della liquidazione giudiziale.
  • Punto 3 — La legge delega n. 155/2017, art. 8, comma 1, lett. a), imponeva di garantire questa possibilità al debitore.

Chi assiste un debitore in una procedura di liquidazione giudiziale deve sapere che il termine «contestualmente» usato dall’art. 281, comma 1, CCII non preclude la domanda di esdebitazione presentata dopo la chiusura. La Corte costituzionale ha chiarito che una lettura restrittiva di quella parola sarebbe incostituzionale, e ha scelto l’interpretazione conforme invece di dichiarare l’illegittimità.

Con la sentenza n. 74/2026, la Corte costituzionale ha escluso il contrasto dell’art. 281, comma 1, del Codice della crisi dell’impresa con l’art. 76 della Costituzione, respingendo la questione di legittimità sollevata in riferimento al principio direttivo contenuto nell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge delega n. 155/2017.

Il contesto normativo

L’art. 281, comma 1, CCII (d.lgs. n. 14/2019) dispone che il tribunale pronunci sull’esdebitazione «contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura», su istanza di parte. La norma si inserisce nel sistema del Titolo VIII del CCII, dedicato all’esdebitazione del debitore persona fisica, che attua la direttiva UE 2019/1023 sul risanamento e sull’insolvenza.

Il principio direttivo violato secondo il giudice rimettente era l’art. 8, comma 1, lett. a), legge n. 155/2017, che delegava il Governo a «prevedere per il debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura». La Corte ha ritenuto che la formulazione attuale, letta correttamente, rispetti quella delega: il termine «contestualmente» descrive il momento ordinario di pronuncia, non l’unica finestra temporale disponibile.

Cosa cambia per lo studio

  1. Se un debitore non ha presentato domanda di esdebitazione prima o durante la chiusura della liquidazione giudiziale, puoi comunque proporre istanza in una fase successiva: la Corte costituzionale ha validato questa lettura dell’art. 281 CCII.
  2. Nei fascicoli in corso, verifica se il decreto di chiusura è già stato emesso senza che la questione esdebitativa sia stata affrontata: c’è ancora spazio per attivarsi.
  3. Nella strategia difensiva del debitore, non trattare più la contestualità come un termine perentorio: pianifica la domanda con più flessibilità, valutando il momento più favorevole per il cliente.
  4. Aggiorna le clausole di mandato e le comunicazioni ai clienti in procedura: chiarisci che la possibilità di ottenere l’esdebitazione sopravvive alla chiusura formale della procedura.
  5. Nelle opposizioni o nei procedimenti pendenti su questo punto, usa la sentenza n. 74/2026 come argomento interpretativo diretto per sostenere l’ammissibilità della domanda tardiva.

Attenzione a

La pronuncia della Corte si basa su un’interpretazione conforme, non su una declaratoria di illegittimità. Questo significa che il testo dell’art. 281 CCII resta invariato: alcuni tribunali potrebbero continuare ad applicarlo in senso restrittivo finché la giurisprudenza di merito non si consolida. Monitora i provvedimenti locali e, se necessario, articola espressamente in ricorso il richiamo alla sentenza n. 74/2026 per vincolare il giudice alla lettura costituzionalmente orientata.

Attenzione anche ai presupposti soggettivi dell’esdebitazione: la sentenza non modifica i requisiti di meritevolezza previsti dall’art. 280 CCII. Una domanda tardiva ma presentata da un debitore che non li soddisfa resta destinata al rigetto, indipendentemente dalla finestra temporale ora confermata aperta.

Domande frequenti

Si può chiedere l’esdebitazione dopo la chiusura della liquidazione giudiziale?

Sì. La Corte costituzionale, con sentenza n. 74/2026, ha chiarito che l’art. 281, comma 1, CCII non preclude la domanda presentata dopo la chiusura della procedura. Il termine «contestualmente» va letto come indicazione del momento ordinario, non come termine perentorio esclusivo.

L’art. 281 CCII è stato dichiarato incostituzionale?

No. La Corte ha rigettato la questione di legittimità costituzionale adottando un’interpretazione conforme all’art. 76 Cost. e alla legge delega n. 155/2017. La norma resta in vigore nel testo attuale, ma deve essere applicata nel senso che ammette la domanda anche post-chiusura.

Quali requisiti deve avere il debitore per ottenere l’esdebitazione nella liquidazione giudiziale?

I requisiti soggettivi di meritevolezza restano quelli dell’art. 280 CCII: il debitore non deve aver causato dolosamente o con colpa grave il sovraindebitamento, deve aver cooperato con gli organi della procedura e non deve aver già beneficiato di esdebitazione nei cinque anni precedenti.

Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie