Recidiva reiterata e attenuanti ora il giudice può bilanciare


Con la sentenza n. 72/2026, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l’art. 69, quarto comma, c.p. nella parte in cui vietava al giudice di ritenere prevalente l’attenuante della riparazione integrale del danno sulla recidiva reiterata. Il giudice recupera ora il potere di bilanciamento pieno in sede di giudizio di comparazione tra circostanze. Per i clienti recidivi che hanno risarcito o eliminato le conseguenze del reato, si apre uno spazio difensivo concreto sulla determinazione della pena.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il giudice può ora dichiarare prevalente la riparazione integrale del danno sulla recidiva reiterata.
  • Punto 2 — La sentenza n. 72/2026 elimina un divieto fisso che comprimeva il bilanciamento ex art. 69 c.p.
  • Punto 3 — Nei procedimenti in corso con imputati recidivi, va subito valutata la richiesta di applicazione della diminuente.

Per i processi penali con imputati recidivi reiterati che abbiano provveduto alla riparazione integrale del danno, il quadro difensivo cambia in modo sostanziale. Il giudice può adesso valorizzare quella condotta riparatoria fino al punto da renderla prevalente sull’aggravante di recidiva, con effetti diretti sul quantum di pena irrogata.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 72/2026, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale nella parte in cui estendeva il divieto di prevalenza anche all’attenuante della riparazione integrale del danno sulla recidiva reiterata. La notizia è riportata da Studio Cataldi.

Il contesto normativo

L’art. 69 c.p. disciplina il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee: aggravanti e attenuanti si misurano e il giudice stabilisce quale gruppo prevalga, con conseguente effetto sul calcolo della pena. Il quarto comma aveva però costruito una serie di divieti fissi, sottraendo al giudice il potere di valutazione in concreto per determinate combinazioni. Tra questi, il divieto di prevalenza di qualsiasi attenuante — inclusa la riparazione del danno ex art. 62, n. 6, c.p. — sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, quarto comma, c.p. La Corte aveva già in passato eroso progressivamente questi divieti: basti richiamare la sentenza n. 106/2014, che aveva eliminato il blocco per l’attenuante del vizio parziale di mente, e la n. 73/2020, relativa alla minore gravità nei delitti sessuali. La pronuncia del 2026 segue quella traiettoria e la consolida sul versante della riparazione del danno.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nei procedimenti pendenti con imputati qualificati come recidivi reiterati, verifica immediatamente se esiste o è realizzabile una riparazione integrale del danno: quella condotta acquisisce ora peso pieno nel giudizio di bilanciamento.
  2. In sede di discussione o di memorie difensive, puoi chiedere esplicitamente al giudice di dichiarare prevalente l’attenuante ex art. 62, n. 6, c.p. sull’aggravante di recidiva reiterata, allegando la documentazione della riparazione.
  3. Per i procedimenti già definiti con sentenza irrevocabile, valuta l’incidente di esecuzione ex art. 673 c.p.p. se la pena concretamente applicata dipendeva proprio da quel divieto ora dichiarato incostituzionale.
  4. Nei patteggiamenti in corso di trattativa, il venir meno del blocco modifica il perimetro della pena concordabile: ricalcola la base di partenza tenendo conto del possibile giudizio di prevalenza.
  5. Aggiorna i pareri stragiudiziali ai clienti già condannati con recidiva reiterata che avevano riparato il danno: potrebbe esistere un rimedio in executivis da attivare rapidamente.

Attenzione a

La pronuncia riguarda specificamente la combinazione tra attenuante di riparazione integrale del danno (art. 62, n. 6, c.p.) e recidiva reiterata (art. 99, quarto comma, c.p.). Gli altri divieti di prevalenza rimasti nell’art. 69, quarto comma, c.p. — ad esempio quello relativo alle circostanze attenuanti generiche nei confronti della stessa recidiva — restano in vigore fino a eventuali ulteriori interventi della Corte. Applicare la nuova regola oltre il perimetro della sentenza espone a rigetti prevedibili e a potenziali responsabilità nei confronti del cliente.

Attenzione anche al requisito sostanziale: la riparazione deve essere integrale, cioè coprire sia il danno patrimoniale sia quello non patrimoniale prima del giudizio. Una riparazione parziale o tardiva non attiva la diminuente e non consente il bilanciamento appena liberalizzato.

Domande frequenti

Dopo la sentenza 72/2026 posso chiedere la prevalenza dell’attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. sulla recidiva reiterata?

Sì. La Corte Costituzionale ha eliminato il divieto contenuto nell’art. 69, quarto comma, c.p. per questa specifica combinazione. Il giudice recupera il potere di bilanciamento pieno e può dichiarare prevalente la riparazione integrale del danno sulla recidiva reiterata, con riduzione della pena al di sotto del minimo edittale aggravato.

Un condannato recidivo che ha risarcito il danno può riaprire il caso dopo la sentenza della Corte Costituzionale?

Se la sentenza è irrevocabile, lo strumento è l’incidente di esecuzione ex art. 673 c.p.p., applicabile quando una norma incriminatrice o una circostanza rilevante è dichiarata incostituzionale. Occorre verificare caso per caso che la pena irrogata dipendesse direttamente dal divieto ora caduto e che la riparazione del danno fosse integrale al momento del giudizio.

La sentenza 72/2026 elimina tutti i divieti di prevalenza dell’art. 69 quarto comma c.p. o solo quello sulla riparazione del danno?

Solo quello relativo all’attenuante di riparazione integrale del danno ex art. 62, n. 6, c.p. rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, quarto comma, c.p. Gli altri divieti di prevalenza previsti dall’art. 69, quarto comma, c.p. restano formalmente in vigore e continuano ad applicarsi fino a diversa pronuncia della Corte.

Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie