Con l’ordinanza n. 15650/2026, la Cassazione ha chiarito che il rifiuto ingiustificato di un’offerta di lavoro concreta e circostanziata da parte del beneficiario dell’assegno divorzile costituisce un fatto sopravvenuto rilevante ai sensi dell’art. 9 L. 898/1970, sufficiente a legittimare la revisione o la revoca del contributo. Il principio di autoresponsabilità impone al beneficiario di attivarsi concretamente per raggiungere l’indipendenza economica: restare passivi di fronte a un’offerta reale e adeguata non è più tutelato.
Punti chiave
- Punto 1 — Il rifiuto ingiustificato di lavoro è fatto sopravvenuto rilevante ex art. 9 L. 898/1970.
- Punto 2 — L’offerta di lavoro deve essere concreta e circostanziata per fondare la domanda di revisione.
- Punto 3 — Il principio di autoresponsabilità limita la tutela del beneficiario passivo davanti al giudice.
Se assisti il coniuge obbligato al pagamento dell’assegno divorzile e l’altro coniuge ha rifiutato un’offerta di lavoro reale, hai oggi un argomento solido per tornare in tribunale. La Cassazione ha rafforzato l’orientamento secondo cui l’inerzia volontaria del beneficiario, di fronte a concrete opportunità lavorative, spezza il nesso che giustifica il contributo.
L’ordinanza n. 15650/2026 della Corte di Cassazione ha confermato che il rifiuto ingiustificato di un’offerta di lavoro concreta e circostanziata integra un fatto sopravvenuto rilevante ai sensi dell’art. 9 L. 898/1970, legittimando la domanda di revisione e revoca dell’assegno divorzile. La pronuncia è commentata da Avv. Anna Andreani.
Il contesto normativo
L’art. 9 L. 898/1970 consente la revisione dell’assegno divorzile in presenza di «giustificati motivi sopravvenuti». La giurisprudenza ha progressivamente ampliato il perimetro di questi motivi oltre le sole variazioni reddituali. Con le Sezioni Unite n. 18287/2018, la Cassazione aveva già spostato il baricentro dell’assegno verso la funzione perequativo-compensativa, introducendo i principi di autoresponsabilità e autodeterminazione come criteri di bilanciamento. La pronuncia n. 15650/2026 si inserisce in questo solco e lo consolida: il beneficiario ha un onere attivo di perseguire la propria indipendenza economica, e il rifiuto di un’offerta lavorativa adeguata è condotta valutabile dal giudice della revisione.
Cosa cambia per lo studio
- Quando assisti l’obbligato, raccogli subito la documentazione sull’offerta di lavoro rifiutata: deve essere concreta, circostanziata e verificabile (lettera di offerta, email, intermediario del lavoro). Senza questi elementi la domanda di revisione non regge.
- Verifica la proporzionalità dell’offerta rispetto al profilo professionale del beneficiario: un rifiuto è «ingiustificato» se l’offerta è coerente con le competenze e le condizioni di salute del soggetto. Un’offerta incongrua non basta.
- Presenta la domanda di revisione ex art. 9 L. 898/1970 al tribunale competente, allegando prove del rifiuto e, dove possibile, documentazione sull’attuale capacità reddituale potenziale del beneficiario.
- Se assisti il beneficiario, prepara fin da subito la giustificazione del rifiuto: ragioni di salute, distanza geografica incompatibile con obblighi di cura, disallineamento retributivo rilevante. Il giudice valuterà caso per caso, ma l’onere di allegazione grava sul beneficiario che vuole mantenere l’assegno.
- Tieni presente che la revoca non è automatica: il giudice compie una valutazione complessiva che include la storia coniugale, la durata del matrimonio e le rinunce professionali pregresse. Il rifiuto di lavoro è un fattore determinante, non l’unico.
Attenzione a
Il rischio principale per chi rappresenta l’obbligato è presentare una domanda di revisione fondata su offerte di lavoro generiche o non documentate. Il giudice richiede che l’offerta sia «concreta e circostanziata»: un annuncio pubblico o una dichiarazione orale del datore di lavoro difficilmente soddisfano lo standard probatorio. Investi tempo nella fase istruttoria prima di depositare il ricorso.
Sul fronte opposto, chi difende il beneficiario deve evitare di sottovalutare la portata di questa ordinanza. La Cassazione non lascia spazio all’inerzia: se il cliente ha rifiutato un’offerta senza una ragione documentabile, è esposto alla revisione al ribasso o alla revoca totale. Meglio anticipare la questione in sede stragiudiziale piuttosto che subire un provvedimento sfavorevole.
Domande frequenti
Il rifiuto di lavoro è sempre sufficiente per revocare l’assegno divorzile?
No. Il rifiuto deve riguardare un’offerta concreta, circostanziata e proporzionata al profilo del beneficiario. Il giudice valuta anche la storia coniugale, la durata del matrimonio e le rinunce professionali passate. Il rifiuto di lavoro è un fattore rilevante ex art. 9 L. 898/1970, ma non determina automaticamente la revoca.
Cosa devo allegare alla domanda di revisione dell’assegno per rifiuto di offerta di lavoro?
Devi documentare l’offerta di lavoro in modo preciso: lettera formale, email, comunicazione dell’agenzia per il lavoro o del datore di lavoro. Serve inoltre prova del rifiuto opposto dal beneficiario e, possibilmente, documentazione sulla capacità reddituale potenziale attuale. Senza questi elementi il ricorso ex art. 9 L. 898/1970 è destinato a fallire.
Come si difende il beneficiario dell’assegno accusato di aver rifiutato ingiustificatamente un lavoro?
Deve allegare e provare la giustificazione del rifiuto: condizioni di salute incompatibili, distanza geografica che impedisce l’adempimento di obblighi di cura, retribuzione sproporzionata rispetto al ruolo richiesto. La Cassazione (ord. n. 15650/2026) richiama il principio di autoresponsabilità, ma lascia al giudice la valutazione in concreto delle circostanze addotte.
Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani