Revoca assegno divorzile per riduzione del reddito


La revoca integrale dell’assegno divorzile è ammissibile quando il peggioramento della situazione reddituale dell’obbligato è significativo, documentato e sopravvenuto rispetto al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Non bastano difficoltà economiche preesistenti o generiche: occorre provare che la situazione si è deteriorata dopo la pronuncia originaria. Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 659 del 26 marzo 2026, ha confermato questo indirizzo applicandolo fino alla revoca totale dell’assegno.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il peggioramento reddituale deve essere sopravvenuto al giudicato, non preesistente alla sentenza di divorzio.
  • Punto 2 — La documentazione della riduzione del reddito è condizione necessaria per ottenere la revoca integrale.
  • Punto 3 — Il Trib. Foggia n. 659/2026 estende la revisione fino alla revoca totale, non solo alla riduzione dell’assegno.

Per chi assiste un cliente obbligato al pagamento dell’assegno divorzile, questa pronuncia offre una base giurisprudenziale concreta per impostare un ricorso in revisione che punti alla revoca totale — non solo alla riduzione — dell’importo stabilito in sede di divorzio. La chiave sta nella costruzione del fatto sopravvenuto: documentare con precisione quando e come è mutata la situazione economica dell’obbligato, evitando che la controparte riconduca il peggioramento a scelte risalenti al periodo pre-giudicato.

Il Tribunale di Foggia, con sentenza n. 659 del 26 marzo 2026, ha stabilito che un significativo e documentato deterioramento reddituale dell’ex coniuge obbligato, verificatosi dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, giustifica la revoca integrale dell’assegno divorzile. La pronuncia è commentata dall’Avv. Anna Andreani e disponibile nella sua analisi originale.

Il contesto normativo

Il fondamento è l’art. 9 della legge n. 898/1970 (legge sul divorzio), che consente la revisione delle condizioni economiche stabilite nella sentenza di divorzio in presenza di giustificati motivi sopravvenuti. La norma non limita la revisione alla riduzione dell’assegno: ammette anche la revoca integrale, se le circostanze lo giustificano. La Cassazione ha chiarito più volte — da ultimo con Cass. Civ. n. 32198/2021 — che il giudice della revisione deve valutare i soli fatti nuovi rispetto a quelli già esaminati nella pronuncia originaria, escludendo qualsiasi rivalutazione del pregresso. Il parametro è il mutamento effettivo e non reversibile della capacità economica dell’obbligato, da dimostrare con riscontri oggettivi e non con stime o proiezioni.

Cosa cambia per lo studio

  1. Impostare il ricorso sulla discontinuità temporale: la prima cosa da fissare in atto è la data dell’evento che ha determinato il peggioramento (perdita del lavoro, cessazione dell’attività, sopravvenuta invalidità). Tutto ciò che precede il giudicato di divorzio è irrilevante e anzi controproducente.
  2. Costruire un fascicolo documentale solido: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, CU, estratti conto, visure camerali se il cliente è imprenditore, eventuale documentazione medica. Il giudice deve poter ricostruire la curva discendente del reddito senza spazio per interpretazioni.
  3. Chiedere la revoca totale, non solo la riduzione: la sentenza del Trib. Foggia autorizza a spingersi fino alla revoca integrale quando il reddito residuo non consente oggettivamente il mantenimento dell’assegno. Non fermarsi a una riduzione per eccesso di prudenza.
  4. Anticipare la contestazione del carattere “preesistente” del deterioramento: la controparte tenterà di dimostrare che le difficoltà erano già presenti al momento del divorzio. Occorre presidiare questo punto fin dall’atto introduttivo, con documentazione che attesti la situazione reddituale all’epoca della sentenza originaria.
  5. Valutare la sospensione cautelare dell’assegno: in presenza di un peggioramento grave e documentato, è possibile chiedere in via d’urgenza la sospensione o riduzione provvisoria dell’obbligo di pagamento nelle more del giudizio di revisione, ai sensi dell’art. 9, comma 2, l. 898/1970.

Attenzione a

Non confondere il peggioramento reddituale con la scelta volontaria di ridurre il proprio reddito. Se il cliente ha abbandonato un’attività redditizia, cambiato lavoro in favore di uno meno remunerativo o effettuato operazioni di dismissione patrimoniale dopo il divorzio, la controparte — e il giudice — valuteranno se il deterioramento sia reale o autoindotto. In quest’ultimo caso il ricorso non solo fallisce, ma espone a una condanna alle spese.

Attenzione alla prescrizione dei ratei arretrati. Il procedimento di revisione non ha effetto retroattivo automatico: l’assegno resta dovuto fino al passaggio in giudicato della sentenza di revoca, salvo diversa statuizione del giudice. Gli arretrati non pagati nel frattempo restano esigibili dalla controparte, con rischio di azioni esecutive parallele al giudizio di revisione.

Domande frequenti

Quando si può chiedere la revoca totale dell’assegno divorzile per riduzione del reddito?

La revoca totale è ammissibile quando il peggioramento reddituale dell’obbligato è significativo, documentato e sopravvenuto rispetto al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Non è sufficiente una difficoltà economica generica: occorre dimostrare con riscontri oggettivi — dichiarazioni dei redditi, CU, estratti conto — che la capacità economica si è ridotta in modo effettivo dopo la pronuncia originaria.

Il giudice può esaminare la situazione reddituale preesistente al divorzio nel giudizio di revisione?

No. La Cassazione (da ultimo Cass. Civ. n. 32198/2021) esclude che il giudice della revisione possa rivalutare i fatti già esaminati nella sentenza originaria. Il giudizio è limitato ai soli fatti sopravvenuti. Tutto ciò che era già noto o verificabile al momento del divorzio non può costituire presupposto per la revisione.

È possibile sospendere in via d’urgenza il pagamento dell’assegno divorzile durante il giudizio di revisione?

Sì. L’art. 9, comma 2, della legge n. 898/1970 consente di chiedere la sospensione o modifica provvisoria dell’assegno in pendenza del giudizio di revisione. La misura cautelare richiede la dimostrazione del fumus boni iuris — cioè la verosimiglianza del peggioramento reddituale sopravvenuto — e del periculum in mora legato all’impossibilità economica di continuare i pagamenti.

Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani