La delega a operare su conti correnti o dossier titoli intestati a un figlio non equivale automaticamente alla disponibilità di quelle somme ai fini dell’assegno divorzile. Il giudice deve verificare se la delega attribuisce un controllo sostanziale e stabile sulle risorse, non limitarsi alla titolarità formale del rapporto bancario. La Cassazione, con l’ordinanza n. 17796/2025, ha fissato criteri precisi per distinguere la delega operativa da una disponibilità economica rilevante.
Punti chiave
- La delega su un conto intestato al figlio non equivale a disponibilità patrimoniale del coniuge delegato.
- Il giudice può valutare risorse non formalmente intestate al richiedente se ne ha controllo sostanziale.
- La Cassazione n. 17796/2025 impone un accertamento concreto sulla natura e stabilità della delega.
Nei procedimenti di divorzio, la ricostruzione del patrimonio del coniuge obbligato passa sempre più spesso attraverso strumenti indiretti: deleghe bancarie, procure, conti intestati a familiari. Sapere come il giudice valuta questi elementi — e fino a che punto può farne discendere una maggiore capacità economica — è decisivo sia per chi assiste il richiedente l’assegno sia per chi difende l’obbligato.
Su questo punto è intervenuta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17796/2025, chiarendo i presupposti affinché una delega a operare su conti o dossier titoli intestati a un figlio possa assumere rilievo nella quantificazione dell’assegno divorzile. La notizia è stata segnalata da Giuricivile.it.
Il contesto normativo
L’assegno divorzile è disciplinato dall’art. 5, comma 6, della l. n. 898/1970, come reinterpretato dalle Sezioni Unite con la sentenza Cass. SS.UU. n. 18287/2018, che ha superato il criterio del tenore di vita sostituendolo con una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali dei coniugi. In questo quadro, la giurisprudenza successiva — tra cui Cass. Civ. n. 3015/2022 — ha confermato che il giudice può considerare anche disponibilità di fatto, non necessariamente coincidenti con la titolarità formale di beni o conti. Il punto critico, che l’ordinanza n. 17796/2025 affronta, è stabilire quando una delega bancaria trasforma una disponibilità altrui in una risorsa propria del delegato.
Cosa cambia per lo studio
- Verifica il perimetro della delega. Non ogni delega bancaria sul conto del figlio rileva. Conta se il delegato può compiere operazioni in piena autonomia, senza vincoli di scopo o rendiconto verso il titolare. Acquisire il testo integrale della procura o della delega bancaria è il primo passo istruttorio.
- Distingui delega operativa da disponibilità patrimoniale. La delega che serve a gestire le spese correnti del figlio — ad esempio per assistenza a un figlio non autosufficiente — ha natura strumentale e non incrementa il patrimonio del delegato. Quella che consente prelievi liberi e investimenti per conto proprio ha tutt’altro peso.
- Produci documentazione bancaria completa. Se assisti l’obbligato, porta in giudizio gli estratti conto del figlio con la movimentazione effettiva: dimostrano se le operazioni del delegato corrispondono a spese nell’interesse del titolare o a un utilizzo autonomo dei fondi.
- Usa l’ordinanza n. 17796/2025 per circoscrivere la valutazione del CTU. Nei procedimenti con consulenza tecnica patrimoniale, la pronuncia fornisce un argomento preciso per escludere dalla base di calcolo le somme sui conti del figlio quando la delega è meramente formale o a scopo assistenziale.
- Se assisti il richiedente, punta sull’effettività del controllo. L’ordinanza non chiude la porta alla rilevanza della delega: dimostrare che il coniuge obbligato movimenta liberamente somme significative tramite delega può rafforzare la domanda di assegno o di suo aumento.
Attenzione a
Non confondere titolarità e disponibilità. Un errore difensivo frequente è produrre solo la documentazione che prova l’intestazione formale del conto al figlio, pensando che basti. Il giudice — sulla scia delle SS.UU. n. 18287/2018 — guarda alla sostanza economica, non alla forma. Se la movimentazione reale del conto avviene per mano del genitore delegato, quella circostanza può essere valorizzata contro di lui.
Attenzione alla genericità delle allegazioni. Sostenere in modo vago che il coniuge «ha accesso» ai conti del figlio non è sufficiente per ottenere una revisione al rialzo dell’assegno. Servono prove specifiche: estratti conto, bonifici, operazioni datate e quantificate. Senza questo supporto documentale, la domanda rischia di essere respinta già in sede istruttoria.
Domande frequenti
La delega sul conto del figlio maggiorenne può aumentare l’assegno divorzile?
Sì, ma solo se la delega consente un utilizzo autonomo e stabile delle somme, non limitato alla gestione di spese nell’interesse del figlio. La Cassazione, con l’ordinanza n. 17796/2025, richiede che il giudice accerti la natura concreta della delega prima di includerla nella valutazione della capacità economica del coniuge delegato.
Cosa deve produrre in giudizio il coniuge obbligato per neutralizzare la rilevanza della delega bancaria?
Deve produrre il testo della delega o procura bancaria, gli estratti conto completi con le movimentazioni effettuate in qualità di delegato e, se possibile, documentazione che dimostri la destinazione delle operazioni a spese del figlio. La prova della natura strumentale della delega è a suo carico nel concreto del procedimento.
Il giudice può disporre d’ufficio l’acquisizione degli estratti conto del figlio nel giudizio di divorzio?
Il giudice può esercitare poteri istruttori officiosi nei procedimenti di famiglia, anche richiedendo informazioni agli istituti bancari ai sensi dell’art. 492-bis c.p.c. o tramite l’Agenzia delle Entrate. L’iniziativa d’ufficio è però più frequente nei giudizi che coinvolgono direttamente i figli minori; per i figli maggiorenni l’impulso parte di solito dalla parte interessata.
Fonte di riferimento: Giuricivile