Dal 23 luglio 2026 i notai devono raccogliere dati aggiuntivi sui clienti e applicare controlli rafforzati nell’ambito degli obblighi antiriciclaggio previsti dal d.lgs. 231/2007. Chi lavora con studi notarili su operazioni immobiliari, societarie o successorie deve aggiornare i flussi documentali condivisi. Ignorare le novità espone a contestazioni in sede di controllo da parte dell’UIF o delle autorità di vigilanza.
Punti chiave
- Dal 23 luglio 2026 scattano nuovi obblighi di raccolta dati per i notai in materia antiriciclaggio.
- Il d.lgs. 231/2007 resta il riferimento centrale, ma le modalità operative cambiano in modo rilevante.
- Chi collabora con notai su operazioni a rischio deve verificare la conformità dei flussi informativi condivisi.
Se il tuo studio gestisce operazioni immobiliari, societarie o successorie che transitano dal notaio, dal 23 luglio 2026 cambiano le regole del gioco sull’antiriciclaggio. I notai saranno tenuti a raccogliere dati più dettagliati sui clienti e ad applicare controlli più stringenti: questo si riflette direttamente sui documenti e sulle informazioni che il tuo studio dovrà fornire o ricevere in sede di rogito o atto notarile.
Secondo quanto riportato da Diritto.it, le novità entrano in vigore il 23 luglio 2026 e modificano in modo sostanziale le procedure di adeguata verifica della clientela che i notai devono applicare nell’esercizio della loro funzione.
Il contesto normativo
Il riferimento legislativo principale resta il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che disciplina la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo recependo la normativa europea. In particolare, gli artt. 17-30 del d.lgs. 231/2007 regolano gli obblighi di adeguata verifica della clientela a carico dei soggetti obbligati, categoria che include espressamente i notai. Le modifiche operative in vigore dal 23 luglio 2026 si innestano su questo impianto, aggiornando le soglie e le tipologie di dati da acquisire in linea con la IV e V Direttiva AML (Direttiva UE 2015/849 e Direttiva UE 2018/843). Le istruzioni operative del Consiglio Nazionale del Notariato e le regole tecniche dell’UIF completano il quadro applicativo.
Cosa cambia per lo studio
- Dati aggiuntivi da fornire al notaio: nelle operazioni assistite da notaio, il cliente — e chi lo rappresenta — dovrà fornire informazioni più dettagliate sulla propria identità, sulla titolarità effettiva e sull’origine dei fondi. Lo studio deve prepararsi a raccogliere e trasmettere questi dati prima dell’atto.
- Controlli rafforzati su operazioni a rischio: le operazioni immobiliari di importo elevato, i trasferimenti societari e le successioni con asset rilevanti rientrano nelle categorie a rischio più sorvegliato. Il notaio potrà richiedere documentazione integrativa che in passato non era sistematicamente pretesa.
- Aggiornamento delle istruzioni al cliente: se lo studio accompagna il cliente all’atto notarile, conviene aggiornare la check-list di documenti da preparare, integrando i nuovi requisiti identificativi richiesti dal notaio a partire dal 23 luglio 2026.
- Flusso informativo sulla titolarità effettiva: la verifica del titolare effettivo ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 231/2007 diventa più granulare. Per le società, occorre essere pronti a documentare la catena di controllo con precisione maggiore rispetto agli standard precedenti.
- Segnalazioni di operazioni sospette: il notaio che rileva anomalie è tenuto alla segnalazione all’UIF ex art. 35 d.lgs. 231/2007. Un flusso documentale carente o incoerente da parte dello studio può diventare un elemento che alimenta il sospetto, con conseguenze reputazionali per il cliente.
Attenzione a
Non aggiornare le lettere di incarico e le istruzioni pre-atto. Molti studi utilizzano modelli standard di raccolta documentale che non tengono conto delle evoluzioni normative antiriciclaggio. Dal 23 luglio 2026, presentarsi all’atto con documentazione incompleta può bloccare la stipula o, peggio, generare una segnalazione all’UIF.
Confondere gli obblighi del notaio con quelli propri dello studio. L’avvocato che svolge attività elencate nell’art. 12 del d.lgs. 231/2007 — come la gestione di denaro, titoli o altri beni del cliente, la costituzione di società o la compravendita di immobili — è lui stesso soggetto obbligato. Le novità operative del 23 luglio 2026 relative ai notai non eliminano gli obblighi paralleli e autonomi dello studio legale.
Domande frequenti
Cosa cambia per i notai sull’antiriciclaggio dal 23 luglio 2026?
Dal 23 luglio 2026 i notai devono raccogliere dati più dettagliati sui clienti e applicare controlli rafforzati nell’adeguata verifica della clientela, in base alle novità operative introdotte sul d.lgs. 231/2007. Cambiano in particolare i requisiti identificativi e le verifiche sulla titolarità effettiva, con effetti diretti su chi partecipa agli atti notarili.
L’avvocato ha obblighi antiriciclaggio quando assiste il cliente davanti al notaio?
Sì. Se l’avvocato svolge attività rientranti nell’art. 12 del d.lgs. 231/2007 — come assistenza nella compravendita di immobili, costituzione di società o gestione di denaro del cliente — è soggetto obbligato in modo autonomo rispetto al notaio. I due sistemi di compliance si affiancano e non si sostituiscono.
Quali documenti bisogna preparare per un atto notarile dopo le novità antiriciclaggio del 2026?
Occorre prevedere documentazione rafforzata sulla titolarità effettiva (specialmente per società), sull’origine dei fondi nelle operazioni di importo rilevante e sull’identità di tutti i soggetti coinvolti. Lo studio dovrebbe aggiornare la propria check-list pre-atto tenendo conto dei nuovi requisiti che il notaio è tenuto a verificare dal 23 luglio 2026.
Fonte di riferimento: Diritto.it