Dal 21 maggio 2026 l’albo dei certificatori del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica conta nuovi iscritti, abilitati a rilasciare le certificazioni previste dall’art. 23 del d.l. 73/2022. Chi assiste imprese che intendono certificare progetti già avviati o contestare recuperi fiscali ha ora un elenco aggiornato di soggetti qualificati a cui indirizzare il cliente. Verificare che il certificatore incaricato sia effettivamente iscritto all’albo alla data del rilascio della certificazione è un passaggio difensivo non trascurabile in sede di contenzioso.
Punti chiave
- Punto 1 — Dal decreto direttoriale MIMIT del 21 maggio 2026 risultano nuovi certificatori iscritti all’albo R&S.
- Punto 2 — La certificazione valida copre i periodi d’imposta ancora accertabili e riduce il rischio di recupero.
- Punto 3 — In sede di contenzioso, l’iscrizione del certificatore alla data del rilascio va documentata e verificata.
Ogni studio che segue imprese con crediti d’imposta per ricerca e sviluppo deve aggiornare il proprio archivio dei certificatori abilitati. Rivolgersi a un soggetto non iscritto all’albo alla data di rilascio della certificazione espone il cliente a contestazioni immediate da parte dell’Agenzia delle Entrate, con decadenza dal beneficio e applicazione delle sanzioni ordinarie.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato l’aggiornamento dell’albo dei certificatori del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, con i nuovi professionisti e organismi iscritti nel primo trimestre 2026. Il provvedimento è il decreto direttoriale del 21 maggio 2026.
Il contesto normativo
Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo trova la sua base nell’art. 1, commi 198-209, della l. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), poi modificato da interventi successivi. L’istituto della certificazione è stato introdotto dall’art. 23 del d.l. 73/2022 (conv. l. 122/2022), che ha previsto la possibilità per le imprese di ottenere una certificazione preventiva o successiva sull’ammissibilità delle spese al credito, rilasciata da soggetti iscritti in un apposito albo tenuto dal MIMIT. La disciplina dell’albo è stata attuata con il d.m. 26 luglio 2022, che fissa i requisiti per l’iscrizione e le cause di cancellazione. Sul fronte del contenzioso, la Corte di Cassazione — tra le pronunce più recenti — ha ribadito che l’onere della prova dell’effettività e dell’inerenza delle spese di R&S grava sull’impresa contribuente (cfr. orientamento consolidato in tema di crediti d’imposta documentali).
Cosa cambia per lo studio
- Scarica subito la versione aggiornata dell’albo dal sito MIMIT: i nominativi iscritti nel primo trimestre 2026 sono ora ufficialmente abilitati e il tuo cliente può conferire loro l’incarico con piena validità giuridica.
- Prima di avviare qualsiasi procedura di certificazione per periodi d’imposta ancora aperti (2020-2024), verifica la data di iscrizione del certificatore prescelto: deve essere antecedente o coincidente con la data di rilascio dell’attestazione.
- In sede di risposta ad avvisi di recupero già notificati, allega all’atto difensivo la visura aggiornata dell’albo che prova lo status del certificatore al momento dell’incarico: è un elemento che l’Ufficio non può ignorare in autotutela o in commissione.
- Segnala ai clienti che la certificazione non blocca il potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, ma inverte di fatto l’onere argomentativo e riduce l’esposizione alle sanzioni ex art. 13 del d.lgs. 471/1997 in caso di ravvedimento.
- Per le società che hanno già utilizzato il credito senza certificazione, valuta l’opportunità di ottenerla ora in via postuma: l’art. 23 del d.l. 73/2022 non fissa un termine perentorio per la certificazione successiva, ma la tempistica incide sulla strategia difensiva in caso di controllo già avviato.
Attenzione a
Il primo rischio è confondere la certificazione del MIMIT con la perizia tecnica predisposta internamente o da consulenti non iscritti all’albo. I due documenti hanno peso processuale completamente diverso: solo la certificazione ex art. 23 d.l. 73/2022, rilasciata da soggetto regolarmente iscritto, attiva la tutela rafforzata prevista dalla norma. Presentare una perizia ordinaria come equipollente è un errore che l’Agenzia delle Entrate contesta sistematicamente.
Il secondo rischio riguarda la verifica dello stato dell’iscrizione al momento del rilascio: un certificatore può essere cancellato dall’albo dopo aver emesso l’attestazione, ma ciò che conta è lo status alla data del documento. Conserva sempre la stampa dell’albo aggiornato alla data dell’incarico insieme alla certificazione nel fascicolo del cliente.
Domande frequenti
Come verificare se un certificatore tax credit R&S è iscritto all’albo MIMIT nel 2026?
L’albo aggiornato è pubblicato sul sito istituzionale del MIMIT nella sezione dedicata al credito d’imposta per R&S. Dopo il decreto direttoriale del 21 maggio 2026 l’elenco include i nuovi iscritti del primo trimestre. È sufficiente consultare il documento pubblicato e confrontare il nominativo con la data di rilascio della certificazione che si intende utilizzare.
La certificazione MIMIT protegge dall’accertamento dell’Agenzia delle Entrate sul tax credit R&S?
No, la certificazione ex art. 23 d.l. 73/2022 non preclude il potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia riduce l’esposizione sanzionatoria e rafforza la posizione difensiva dell’impresa, spostando l’onere argomentativo sull’Ufficio quanto alla qualificazione tecnica delle attività finanziate.
È possibile ottenere la certificazione MIMIT per crediti R&S già utilizzati in anni precedenti?
Sì, l’art. 23 del d.l. 73/2022 non prevede un termine perentorio per la certificazione postuma. Tuttavia la tempistica è rilevante: se un controllo è già formalmente avviato, la certificazione successiva all’avvio dell’accertamento ha un peso difensivo inferiore rispetto a quella ottenuta prima o in fase di ravvedimento.
Fonte di riferimento: MisterFisco