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Albo certificatori tax credit R&S aggiornato nel 2026


Dal 21 maggio 2026 l’albo dei certificatori del credito d’imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica conta nuovi iscritti, abilitati a rilasciare le certificazioni previste dall’art. 23 del d.l. 73/2022. Chi assiste imprese che intendono certificare progetti già avviati o contestare recuperi fiscali ha ora un elenco aggiornato di soggetti qualificati a cui indirizzare il cliente. Verificare che il certificatore incaricato sia effettivamente iscritto all’albo alla data del rilascio della certificazione è un passaggio difensivo non trascurabile in sede di contenzioso.

Punti chiave

  • Punto 1 — Dal decreto direttoriale MIMIT del 21 maggio 2026 risultano nuovi certificatori iscritti all’albo R&S.
  • Punto 2 — La certificazione valida copre i periodi d’imposta ancora accertabili e riduce il rischio di recupero.
  • Punto 3 — In sede di contenzioso, l’iscrizione del certificatore alla data del rilascio va documentata e verificata.

Ogni studio che segue imprese con crediti d’imposta per ricerca e sviluppo deve aggiornare il proprio archivio dei certificatori abilitati. Rivolgersi a un soggetto non iscritto all’albo alla data di rilascio della certificazione espone il cliente a contestazioni immediate da parte dell’Agenzia delle Entrate, con decadenza dal beneficio e applicazione delle sanzioni ordinarie.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato l’aggiornamento dell’albo dei certificatori del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica, con i nuovi professionisti e organismi iscritti nel primo trimestre 2026. Il provvedimento è il decreto direttoriale del 21 maggio 2026.

Il contesto normativo

Il credito d’imposta per ricerca e sviluppo trova la sua base nell’art. 1, commi 198-209, della l. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), poi modificato da interventi successivi. L’istituto della certificazione è stato introdotto dall’art. 23 del d.l. 73/2022 (conv. l. 122/2022), che ha previsto la possibilità per le imprese di ottenere una certificazione preventiva o successiva sull’ammissibilità delle spese al credito, rilasciata da soggetti iscritti in un apposito albo tenuto dal MIMIT. La disciplina dell’albo è stata attuata con il d.m. 26 luglio 2022, che fissa i requisiti per l’iscrizione e le cause di cancellazione. Sul fronte del contenzioso, la Corte di Cassazione — tra le pronunce più recenti — ha ribadito che l’onere della prova dell’effettività e dell’inerenza delle spese di R&S grava sull’impresa contribuente (cfr. orientamento consolidato in tema di crediti d’imposta documentali).

Cosa cambia per lo studio

  1. Scarica subito la versione aggiornata dell’albo dal sito MIMIT: i nominativi iscritti nel primo trimestre 2026 sono ora ufficialmente abilitati e il tuo cliente può conferire loro l’incarico con piena validità giuridica.
  2. Prima di avviare qualsiasi procedura di certificazione per periodi d’imposta ancora aperti (2020-2024), verifica la data di iscrizione del certificatore prescelto: deve essere antecedente o coincidente con la data di rilascio dell’attestazione.
  3. In sede di risposta ad avvisi di recupero già notificati, allega all’atto difensivo la visura aggiornata dell’albo che prova lo status del certificatore al momento dell’incarico: è un elemento che l’Ufficio non può ignorare in autotutela o in commissione.
  4. Segnala ai clienti che la certificazione non blocca il potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, ma inverte di fatto l’onere argomentativo e riduce l’esposizione alle sanzioni ex art. 13 del d.lgs. 471/1997 in caso di ravvedimento.
  5. Per le società che hanno già utilizzato il credito senza certificazione, valuta l’opportunità di ottenerla ora in via postuma: l’art. 23 del d.l. 73/2022 non fissa un termine perentorio per la certificazione successiva, ma la tempistica incide sulla strategia difensiva in caso di controllo già avviato.

Attenzione a

Il primo rischio è confondere la certificazione del MIMIT con la perizia tecnica predisposta internamente o da consulenti non iscritti all’albo. I due documenti hanno peso processuale completamente diverso: solo la certificazione ex art. 23 d.l. 73/2022, rilasciata da soggetto regolarmente iscritto, attiva la tutela rafforzata prevista dalla norma. Presentare una perizia ordinaria come equipollente è un errore che l’Agenzia delle Entrate contesta sistematicamente.

Il secondo rischio riguarda la verifica dello stato dell’iscrizione al momento del rilascio: un certificatore può essere cancellato dall’albo dopo aver emesso l’attestazione, ma ciò che conta è lo status alla data del documento. Conserva sempre la stampa dell’albo aggiornato alla data dell’incarico insieme alla certificazione nel fascicolo del cliente.

Domande frequenti

Come verificare se un certificatore tax credit R&S è iscritto all’albo MIMIT nel 2026?

L’albo aggiornato è pubblicato sul sito istituzionale del MIMIT nella sezione dedicata al credito d’imposta per R&S. Dopo il decreto direttoriale del 21 maggio 2026 l’elenco include i nuovi iscritti del primo trimestre. È sufficiente consultare il documento pubblicato e confrontare il nominativo con la data di rilascio della certificazione che si intende utilizzare.

La certificazione MIMIT protegge dall’accertamento dell’Agenzia delle Entrate sul tax credit R&S?

No, la certificazione ex art. 23 d.l. 73/2022 non preclude il potere di accertamento dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia riduce l’esposizione sanzionatoria e rafforza la posizione difensiva dell’impresa, spostando l’onere argomentativo sull’Ufficio quanto alla qualificazione tecnica delle attività finanziate.

È possibile ottenere la certificazione MIMIT per crediti R&S già utilizzati in anni precedenti?

Sì, l’art. 23 del d.l. 73/2022 non prevede un termine perentorio per la certificazione postuma. Tuttavia la tempistica è rilevante: se un controllo è già formalmente avviato, la certificazione successiva all’avvio dell’accertamento ha un peso difensivo inferiore rispetto a quella ottenuta prima o in fase di ravvedimento.

Fonte di riferimento: MisterFisco

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