Affidamenti diretti e trasparenza negli appalti pubblici


Gli affidamenti diretti rappresentano oggi la quota più ampia per numero di procedure nei contratti pubblici, ma restano largamente fuori dalla portata degli strumenti di trasparenza digitale previsti dal Codice. Chi assiste un’impresa esclusa o una stazione appaltante deve sapere che la trasmissione dei dati su ANAC e BDNCP per gli affidamenti sotto soglia è spesso incompleta o assente. Questo crea uno squilibrio informativo rilevante sia nel contenzioso amministrativo sia nelle verifiche di conformità.

Punti chiave

  • Punto 1 — Gli affidamenti diretti sotto soglia sfuggono sistematicamente agli obblighi di pubblicazione sulle piattaforme ANAC.
  • Punto 2 — La Relazione ANAC 2025 certifica l’asimmetria tra digitalizzazione dichiarata e copertura reale dei dati disponibili.
  • Punto 3 — Il ricorso massiccio agli affidamenti diretti post-2023 riduce lo spazio per impugnare al TAR per vizi procedurali documentabili.

Chi segue il contenzioso in materia di appalti pubblici o assiste stazioni appaltanti nelle procedure di affidamento si trova davanti a un dato strutturale: la digitalizzazione del sistema funziona bene dove ci sono gare formali, ma lascia quasi invisibili gli affidamenti diretti. Questa asimmetria incide sulla possibilità di contestare un affidamento, di documentare un’esclusione di fatto o di verificare la correttezza del comportamento di una PA.

La Relazione ANAC 2025 ha offerto dati aggiornati sul funzionamento del sistema dei contratti pubblici, evidenziando come la crescita delle piattaforme digitali non abbia risolto la scarsa tracciabilità degli affidamenti diretti. L’articolo di approfondimento pubblicato da GiuriCivile.it analizza questa zona cieca in dettaglio.

Il contesto normativo

Il d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) ha introdotto all’art. 19 l’obbligo di digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti, con l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) come architettura portante. L’art. 17 impone la pubblicazione degli avvisi e delle informazioni sulle piattaforme di approvvigionamento certificate, mentre l’art. 225 comma 2 ha disciplinato il regime transitorio per l’adeguamento delle stazioni appaltanti. Tuttavia, per gli affidamenti diretti fino a 140.000 euro (art. 50 comma 1 lett. a), il regime semplificato limita di fatto gli obblighi di motivazione e pubblicità, riducendo la tracciabilità. Il TAR ha già segnalato questa frizione: in diverse pronunce del 2024, i giudici amministrativi hanno dichiarato inammissibili ricorsi per carenza di prova dell’affidamento, proprio perché la documentazione non era mai confluita nelle banche dati ufficiali.

Cosa cambia per lo studio

  1. Negli affidamenti diretti sotto soglia, l’accesso agli atti ex art. 35 d.lgs. 36/2023 è lo strumento principale per ricostruire il procedimento: la BDNCP non supplisce, spesso i dati mancano del tutto.
  2. Prima di notificare un ricorso al TAR contro un affidamento diretto, verifica se esiste la determina a contrarre e se è stata pubblicata: senza quel documento, il dies a quo per l’impugnazione può essere controverso.
  3. Se assisti la stazione appaltante, la mancata trasmissione dei dati ad ANAC espone a rilievi in sede di vigilanza e può integrare irregolarità rilevanti ai fini del rating di legalità dell’ente.
  4. La Relazione ANAC 2025 certifica che oltre il 60% delle procedure per numero sono affidamenti diretti o procedure negoziate semplificate: il dato cambia il peso specifico di questa categoria nel contenzioso atteso nei prossimi 24 mesi.
  5. Per le imprese che partecipano a mercati elettronici (MePA, SDAPA), l’assenza di pubblicazione non esclude l’obbligo di motivazione comparativa: la giurisprudenza recente del Consiglio di Stato (sez. V, 2024) ha confermato che anche l’affidamento diretto richiede una valutazione documentata della convenienza.

Attenzione a

Il rischio più comune è confondere la semplicità della procedura con l’assenza di obblighi sostanziali. Un affidamento diretto non motivato o non comunicato ad ANAC non è automaticamente impugnabile per vizio formale, ma può diventarlo se l’impresa pretermessa dimostra di avere avuto interesse a concorrere: in quel caso il termine per ricorrere decorre dalla conoscenza dell’affidamento, spesso non pubblicato, con tutte le incertezze processuali del caso.

Secondo rischio: affidarsi ai dati delle piattaforme ANAC per ricostruire lo storico degli affidamenti di una stazione appaltante. I buchi nella banca dati sono strutturali, non occasionali. Per una due diligence corretta su un ente pubblico è indispensabile incrociare i dati ANAC con quelli pubblicati nell’albo pretorio online e con le determine di liquidazione disponibili sul sito istituzionale.

Domande frequenti

Come si impugna un affidamento diretto non pubblicato sul sito della PA?

Il termine per il ricorso al TAR decorre dal momento in cui l’impresa interessata ha avuto piena conoscenza dell’affidamento. Se la determina non è stata pubblicata, la prova di questa conoscenza diventa il nodo centrale. L’accesso agli atti ex art. 35 d.lgs. 36/2023 è il primo passo per acquisire il provvedimento e fissare il dies a quo in modo difendibile.

La mancata trasmissione dei dati ad ANAC invalida l’affidamento diretto?

No, in via automatica non lo invalida. La mancata trasmissione espone la stazione appaltante a rilievi in sede di vigilanza ANAC e può incidere sul rating di legalità, ma non costituisce di per sé un vizio che comporta l’annullamento del contratto già stipulato. Diverso è il caso in cui la mancata pubblicazione abbia impedito a un operatore economico di conoscere e contestare l’affidamento nei termini.

Anche per gli affidamenti diretti sotto 140.000 euro serve motivazione comparativa?

Sì. Il Consiglio di Stato, sezione V, in pronunce del 2024, ha confermato che anche l’affidamento diretto richiede una valutazione documentata della convenienza dell’operatore scelto rispetto ad altri potenziali affidatari. La semplicità della procedura non esonera dalla motivazione: la determina a contrarre deve dare conto, anche in modo sintetico, dei criteri di scelta.

Fonte di riferimento: Giuricivile