Verifica congruità costo del lavoro negli appalti pubblici


Negli appalti pubblici, la stazione appaltante ha l’obbligo di verificare che il costo del lavoro indicato nell’offerta rispetti i minimi tabellari, anche quando l’offerta non risulta formalmente anomala. Il Consiglio di Stato ha ribadito che tale controllo non è discrezionale ma doveroso, e che un’offerta che comprime il costo del lavoro sotto soglia va esclusa indipendentemente dal ribasso complessivo. Per gli studi che assistono imprese escluse o concorrenti in gara, questo orientamento apre spazio a ricorsi fondati sulla mancata verifica da parte della stazione appaltante.

Punti chiave

  • Punto 1 — La verifica sul costo del lavoro è obbligatoria anche fuori dal procedimento di anomalia ordinario.
  • Punto 2 — Un’offerta sotto i minimi tabellari va esclusa, indipendentemente dal ribasso percentuale complessivo.
  • Punto 3 — La mancata verifica da parte della stazione appaltante è motivo autonomo di impugnazione al TAR.

Se assisti imprese partecipanti a gare pubbliche, questa pronuncia modifica l’approccio al controllo delle offerte concorrenti. Non basta più verificare se un’offerta è stata sottoposta al subprocedimento di anomalia: occorre controllare autonomamente se il costo del lavoro dichiarato scende sotto i minimi tabellari, perché quella verifica è ora un obbligo della stazione appaltante a prescindere dalla soglia di anomalia.

Il Consiglio di Stato ha rafforzato l’obbligo di verifica sulla congruità del costo del lavoro nelle offerte presentate in gara. Secondo la pronuncia, riportata da Diritto.it, la stazione appaltante deve accertare il rispetto dei trattamenti salariali minimi anche quando l’offerta non supera la soglia di anomalia prevista dal Codice dei contratti.

Il contesto normativo

Il riferimento centrale è l’art. 110 del d.lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), che disciplina le offerte anomale e impone alla stazione appaltante di valutare la sostenibilità economica dell’offerta, con attenzione specifica al costo del lavoro. L’art. 11 del medesimo decreto stabilisce il principio del risultato, che orienta l’intera azione amministrativa verso l’affidamento a operatori che garantiscano esecuzione effettiva e regolare. In parallelo, l’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 impone che i costi della manodopera non siano soggetti a ribasso, salvo casi specifici dimostrati dall’offerente. La giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva già tracciato questa linea — si vedano le pronunce Sez. V, n. 8166/2022 e Sez. III, n. 4935/2021 — ed ora la consolida in modo ancora più netto.

Cosa cambia per lo studio

  1. Quando impugni un’aggiudicazione, verifica sempre se la stazione appaltante ha controllato il costo del lavoro dell’aggiudicataria: l’omissione di questo controllo è motivo autonomo di illegittimità, anche se l’offerta non era anomala per soglia percentuale.
  2. Se assisti un’impresa esclusa per incongruità del costo del lavoro, controlla che la PA abbia attivato il contraddittorio prima dell’esclusione: il subprocedimento di verifica deve essere garantito anche in questo contesto.
  3. Nelle consulenze pre-gara, avvisa il cliente che il costo del lavoro indicato nell’offerta non è liberamente riducibile: deve corrispondere ai minimi dei CCNL applicabili, pena l’esclusione anche in assenza di anomalia formale.
  4. Monitora i bandi: alcune stazioni appaltanti ancora non inseriscono clausole esplicite sul rispetto dei minimi tabellari. Quella lacuna può essere utile in sede di impugnazione del bando o dell’aggiudicazione.
  5. In caso di contenzioso post-aggiudicazione, il TAR competente valuterà l’offerta anche sotto questo profilo se sollevato nel ricorso: inserisci il motivo in via autonoma, non come mero rafforzativo dell’anomalia.

Attenzione a

Il rischio più frequente è confondere il procedimento di verifica dell’anomalia con il controllo sul costo del lavoro: sono due percorsi distinti. Un’offerta può non essere anomala per soglia e tuttavia essere illegittima perché comprime la manodopera sotto i minimi. Trattarli come un’unica questione indebolisce il ricorso.

Secondo profilo critico: i termini per impugnare. Se l’esclusione o l’aggiudicazione diventano conoscibili dalla pubblicazione sul portale delle gare, il termine di 30 giorni per il ricorso al TAR decorre da quel momento. Un ritardo nell’acquisire la documentazione di gara — compresa l’offerta economica dell’aggiudicatario — può precludere l’accesso alla tutela giurisdizionale anche quando il vizio è evidente.

Domande frequenti

La stazione appaltante deve verificare il costo del lavoro anche se l’offerta non è anomala?

Sì. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il controllo sul rispetto dei minimi tabellari del costo del lavoro è un obbligo autonomo, distinto dal subprocedimento di anomalia. L’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023 vieta il ribasso sui costi della manodopera, e tale divieto si applica indipendentemente dalla soglia di anomalia raggiunta dall’offerta.

Come si impugna un’aggiudicazione per mancato controllo sul costo del lavoro?

Occorre proporre ricorso al TAR competente entro 30 giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione, allegando come motivo autonomo la violazione dell’art. 110 e dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. 36/2023. È necessario acquisire preventivamente l’offerta economica dell’aggiudicatario tramite accesso agli atti, per dimostrare lo scostamento dai minimi tabellari del CCNL applicato.

L’impresa esclusa perché il costo del lavoro è sotto soglia ha diritto al contraddittorio prima dell’esclusione?

Sì. Anche nel caso di verifica specifica sul costo del lavoro — distinta dall’anomalia ordinaria — la stazione appaltante deve garantire il contraddittorio procedimentale, invitando l’impresa a giustificare lo scostamento. L’esclusione senza previa interlocuzione è illegittima per violazione del principio del giusto procedimento e dell’art. 110 del d.lgs. 36/2023.

Fonte di riferimento: Diritto.it