Accesso agli atti dei consiglieri comunali con dati oscurati


Il consigliere comunale ha diritto di accesso agli atti dell’ente in forma ampia, ma questo diritto trova un limite nel trattamento dei dati personali dei terzi contenuti nei documenti. Il Comune deve consentire l’accesso oscurando i dati non pertinenti alla funzione di controllo politico-amministrativo esercitata dal consigliere. Chi assiste enti locali o consiglieri deve calibrare la richiesta di accesso in modo da non esporre l’amministrazione a contestazioni per violazione del GDPR.

Punti chiave

  • Il diritto di accesso del consigliere comunale è ampio ma non illimitato rispetto ai dati personali dei terzi.
  • Il Comune deve fornire i documenti con i dati personali non pertinenti oscurati, non rifiutare l’accesso.
  • L’ente che nega l’accesso in toto risponde di illegittimità; quello che non oscura risponde sotto il GDPR.

Quando assisti un consigliere comunale che ha ricevuto un diniego di accesso agli atti — o, al contrario, quando difendi un Comune davanti al TAR — la questione non è mai solo «sì o no». La vera partita si gioca su come i documenti vengono consegnati: con o senza dati personali di terzi. Sbagliare questo passaggio espone l’ente a un doppio fronte di contenzioso: ricorso amministrativo per diniego illegittimo e sanzione del Garante per trattamento illecito dei dati.

Il tema torna al centro del dibattito grazie a un recente intervento pubblicato da La Gazzetta degli Enti Locali, che ricostruisce il perimetro del diritto di accesso dei consiglieri comunali e il coordinamento con la disciplina sulla protezione dei dati personali.

Il contesto normativo

L’art. 43, comma 2, del d.lgs. 267/2000 (TUEL) riconosce ai consiglieri comunali il diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento del mandato. La giurisprudenza amministrativa — tra le più recenti, TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 1682/2023 — ha chiarito che questo diritto ha natura strumentale all’esercizio del controllo politico-amministrativo e prevale, in linea di principio, sulle ordinarie limitazioni dell’accesso documentale previste dalla l. 241/1990.

Il coordinamento con il Reg. UE 679/2016 (GDPR) e con il d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) impone però un bilanciamento: il consigliere accede ai documenti, ma l’ente deve oscurare i dati personali dei terzi che risultino eccedenti rispetto alla finalità di controllo. Non si tratta di un’eccezione al diritto di accesso, bensì di una modalità di esercizio che il Comune deve garantire d’ufficio, senza attendere che sia il richiedente a farne domanda.

Cosa cambia per lo studio

  1. Imposta la richiesta di accesso in modo mirato. Se assisti il consigliere, specifica già nell’istanza la connessione tra i documenti richiesti e la funzione di controllo esercitata: questo rafforza la posizione in caso di ricorso ex art. 116 c.p.a. e riduce il margine del Comune per opporre un diniego totale.
  2. Contesta il diniego totale, non solo il ritardo. L’ente che rifiuta l’accesso in toto, invece di consegnare gli atti con oscuramenti, adotta un provvedimento illegittimo impugnabile davanti al TAR. Il termine per il ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del diniego o dalla formazione del silenzio-rifiuto (30 giorni dalla scadenza del termine di risposta).
  3. Segnala al Garante se i dati personali vengono consegnati senza oscuramento. Se difendi un terzo i cui dati personali sono stati trasmessi integralmente al consigliere senza alcun filtro, hai titolo per un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 GDPR. Le sanzioni per il Comune possono arrivare fino al 2% del fatturato annuo mondiale o 10 milioni di euro.
  4. Verifica il regolamento comunale sull’accesso. Molti Comuni hanno regolamenti che disciplinano le modalità di accesso dei consiglieri in modo più restrittivo rispetto al TUEL: queste previsioni sono illegittime nella misura in cui comprimono un diritto riconosciuto dalla legge statale e vanno impugnate contestualmente al diniego.
  5. Distingui l’accesso ex art. 43 TUEL dall’accesso civico generalizzato. Il consigliere comunale che agisce in quella qualità non deve dimostrare un interesse specifico (a differenza dell’accesso ex l. 241/1990), ma non può nemmeno utilizzare lo strumento per acquisire dati da riutilizzare al di fuori del mandato: un uso distorto espone il consigliere stesso a responsabilità.

Attenzione a

Non confondere l’oscuramento con il diniego parziale. L’oscuramento dei dati personali non è un diniego di accesso ai documenti: il documento viene consegnato per intero, salvo le parti contenenti dati eccedenti. Chi impugna un oscuramento come se fosse un diniego sbaglia impostazione del ricorso e rischia una pronuncia di inammissibilità o rigetto nel merito.

Attenzione ai tempi del silenzio-rifiuto. In materia di accesso dei consiglieri comunali, il Comune deve rispondere entro un termine congruo (generalmente 30 giorni, per analogia con la l. 241/1990). Il decorso infruttuoso non forma silenzio-assenso ma silenzio-inadempimento impugnabile: calcola bene la decorrenza prima di notificare il ricorso per non incorrere in questioni di procedibilità.

Domande frequenti

Il Comune può rifiutare l’accesso agli atti a un consigliere comunale per tutelare la privacy di terzi?

No. Il Comune non può opporre un diniego totale invocando la privacy dei terzi. Deve consegnare i documenti oscurando i dati personali non pertinenti alla funzione di controllo del consigliere. Il rifiuto integrale è illegittimo e impugnabile davanti al TAR entro 30 giorni, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., richiamando l’art. 43 TUEL.

Cosa rischia il Comune che consegna al consigliere atti con dati personali di terzi non oscurati?

Rischia un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ex art. 77 GDPR presentato dal soggetto i cui dati sono stati divulgati. Le sanzioni amministrative per trattamento illecito possono raggiungere 10 milioni di euro o il 2% del fatturato mondiale annuo, oltre al rischio di azioni risarcitorie civili da parte degli interessati.

Il consigliere comunale deve motivare la richiesta di accesso agli atti del Comune?

In linea generale no: il diritto ex art. 43 TUEL prescinde dalla prova di un interesse specifico, a differenza dell’accesso documentale ordinario ex l. 241/1990. È tuttavia consigliabile indicare il collegamento tra i documenti richiesti e la funzione di controllo politico-amministrativo esercitata, per anticipare eventuali contestazioni del Comune e rafforzare la posizione in caso di ricorso.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali