I consiglieri comunali nominati nel consiglio di amministrazione di una fondazione RSA partecipata dal Comune possono ricevere un compenso solo se questo ha carattere simbolico, non remunerativo. La Corte dei conti, sezione Lombardia, ha chiarito che il principio della partecipazione onorifica impone un tetto de facto all’entità del corrispettivo, pena la violazione dei vincoli di finanza pubblica applicabili agli enti compartecipati. Chi assiste enti locali o fondazioni deve verificare subito la correttezza degli attuali assetti retributivi degli organi collegiali.
Punti chiave
- Punto 1 — Il compenso ai consiglieri comunali in CdA di fondazioni RSA è lecito solo se simbolico e non remunerativo.
- Punto 2 — La Corte dei conti Lombardia distingue nettamente partecipazione onorifica da incarico retribuito ordinario.
- Punto 3 — Fondazioni RSA compartecipate da Comuni restano soggette ai vincoli di spesa pubblica sugli organi di gestione.
Se assisti un Comune o una fondazione RSA partecipata da ente locale, devi verificare subito se i consiglieri comunali seduti nel CdA percepiscono compensi e a quale titolo. La distinzione tra partecipazione onorifica e incarico retribuito non è più rimessa alla prassi interna: la Corte dei conti l’ha codificata con un criterio operativo preciso, quello della natura simbolica del corrispettivo.
La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, ha chiarito i limiti entro cui i consiglieri comunali designati nel consiglio di amministrazione di una fondazione che gestisce una RSA possono ricevere un compenso. Secondo la pronuncia — di cui dà conto La Gazzetta degli Enti Locali — il compenso è ammesso, ma solo se ha valore simbolico: qualsiasi importo che assuma carattere remunerativo vero e proprio contrasta con il regime della partecipazione onorifica.
Il contesto normativo
Il quadro di riferimento si compone di più livelli. L’art. 78, comma 2, del d.lgs. 267/2000 (TUEL) stabilisce che i consiglieri comunali esercitano le proprie funzioni a titolo onorifico, ricevendo solo il rimborso delle spese documentate. L’art. 4, comma 4, del d.l. 95/2012 (convertito con l. 135/2012) vieta agli enti locali di corrispondere ai propri rappresentanti negli organi di enti partecipati compensi che si traducano in un aggravio per la finanza pubblica oltre le soglie fissate. Infine, la deliberazione della Corte dei conti a sezioni riunite n. 27/2011 ha già affrontato il nodo della gratuità degli incarichi negli organismi partecipati, distinguendo tra rimborsi spese, gettoni di presenza simbolici e veri e propri emolumenti. La pronuncia lombarda si innesta su questo impianto e ne trae una regola applicativa diretta: il compenso è tollerato solo se non supera la soglia del simbolico, da valutare in concreto rispetto all’attività svolta e alle retribuzioni di mercato comparabili.
Cosa cambia per lo studio
- Revisione dei regolamenti interni della fondazione: se il CdA prevede gettoni o indennità di carica per i consiglieri comunali designati, verifica che l’importo sia obiettivamente simbolico e documentalo con una delibera motivata che escluda espressamente la natura remunerativa.
- Distinzione tra figure: i consiglieri comunali soggiacciono al regime onorifico del TUEL; i consiglieri di nomina esterna (professionisti, esperti) possono invece ricevere compensi di mercato se il regolamento della fondazione lo prevede e se non vi sono vincoli statutari o convenzionali opposti.
- Responsabilità erariale: un compenso qualificato come simbolico ma in realtà sproporzionato espone sia i componenti del CdA che i funzionari che hanno predisposto l’atto deliberativo a un’azione di responsabilità contabile davanti alla Corte dei conti.
- Verifica delle convenzioni Comune-fondazione: molti atti di concessione o convenzione regolano espressamente il trattamento economico dei rappresentanti comunali negli organi dell’ente. Se la clausola non c’è o è ambigua, integrarla subito con un atto aggiuntivo è la soluzione più rapida.
- Consulenza preventiva alla fondazione: prima di ogni rinnovo del CdA o ridefinizione dei compensi, un parere scritto dello studio che ricostruisca il perimetro del simbolico — con riferimento ai parametri della delibera Corte dei conti — riduce il rischio di contestazioni successive e costituisce esimente in sede di giudizio contabile.
Attenzione a
Il primo errore ricorrente è equiparare il gettone di presenza al compenso simbolico solo perché l’importo è basso in termini assoluti. La Corte dei conti valuta la proporzionalità rispetto all’impegno richiesto e alla natura dell’ente: un gettone di 200 euro a seduta, moltiplicato per dodici sedute annue, potrebbe già non essere simbolico per una fondazione di piccole dimensioni con bilancio limitato.
Il secondo rischio riguarda la cumulabilità con altre indennità: se il consigliere comunale percepisce già un’indennità di carica dal Comune, qualsiasi ulteriore corrispettivo dalla fondazione — anche modesto — deve essere vagliato alla luce del divieto di cumulo previsto dall’art. 82 TUEL e delle norme anti-cumulo della legislazione di contenimento della spesa pubblica (art. 5, d.l. 78/2010, conv. l. 122/2010).
Domande frequenti
Quanto può essere il compenso simbolico per un consigliere comunale nel CdA di una fondazione RSA?
La normativa non fissa una cifra precisa. La Corte dei conti valuta caso per caso la proporzionalità rispetto all’attività svolta, al bilancio della fondazione e ai compensi di mercato comparabili. Un gettone di presenza di poche decine di euro a seduta è generalmente tollerato; importi che assumono carattere remunerativo — anche se nominalmente contenuti — rischiano di essere contestati. Predisponi sempre una delibera motivata che giustifichi la qualificazione come simbolico.
Un consigliere comunale nel CdA di una fondazione RSA può cumulare il gettone con l’indennità di carica comunale?
Il cumulo è problematico. L’art. 82 TUEL limita già le indennità cumulate per i consiglieri comunali, e l’art. 5 del d.l. 78/2010 (conv. l. 122/2010) introduce vincoli anti-cumulo per chi ricopre cariche in organismi partecipati da enti pubblici. Anche un gettone simbolico deve essere verificato alla luce di questi limiti prima di essere deliberato e corrisposto.
La fondazione RSA risponde in sede contabile se corrisponde compensi irregolari ai consiglieri comunali?
Sì. Se la fondazione è partecipata da un Comune e gestisce risorse pubbliche, i suoi amministratori sono soggetti alla giurisdizione contabile della Corte dei conti per danno erariale. Sia i componenti del CdA che hanno deliberato il compenso, sia i funzionari che hanno eseguito il pagamento, possono essere chiamati a rispondere. Un parere legale preventivo scritto riduce l’esposizione e può valere come esimente.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali