Le spese di viaggio sostenute dal genitore non collocatario residente all’estero per esercitare il diritto di visita possono incidere sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento, ma solo se il giudice ne accerta in concreto entità e frequenza. La Cassazione con l’ordinanza n. 23616/2026 esclude qualsiasi automatismo: né la deduzione automatica né l’esclusione a priori sono ammissibili. In udienza occorre produrre documentazione specifica e non limitarsi ad allegazioni generiche.
Punti chiave
- Punto 1 — Le spese di viaggio del genitore estero rilevano solo se provate nel quantum e nella frequenza concreta.
- Punto 2 — La Cassazione vieta l’automatismo sia in riduzione sia in esclusione dell’incidenza sull’assegno.
- Punto 3 — Il giudice deve accertare in fatto l’entità delle spese prima di modificare l’assegno di mantenimento.
Chi assiste il genitore non collocatario residente all’estero deve cambiare approccio: allegare genericamente le spese di viaggio per vedere ridotto l’assegno di mantenimento non basta più, e non è mai bastato. La Cassazione fissa ora un perimetro chiaro che incide direttamente sulla strategia difensiva e sulla documentazione da produrre in udienza.
Con l’ordinanza n. 23616/2026, la Suprema Corte ha stabilito che le spese di viaggio sostenute dal genitore non collocatario per esercitare il diritto di visita concorrono a integrare la valutazione dell’assegno di mantenimento, ma esclusivamente previo accertamento giudiziale concreto di entità e frequenza. Il testo integrale è disponibile tramite AvvocatoAndreani.
Il contesto normativo
Il riferimento cardine resta l’art. 337-ter c.c., che impone al giudice di valutare la capacità economica complessiva di ciascun genitore nella determinazione del contributo al mantenimento. La giurisprudenza di legittimità ha progressivamente chiarito che tale valutazione è necessariamente individualizzata: Cass. Civ. n. 23616/2026 si inserisce nel solco già tracciato da Cass. Civ. n. 18087/2019, secondo cui ogni voce incidente sulla disponibilità reddituale del genitore obbligato deve essere verificata in concreto, senza presunzioni. Il principio di proporzionalità e adeguatezza dell’assegno rispetto alle esigenze del minore — sancito dall’art. 315-bis c.c. — rimane il limite invalicabile di qualsiasi riduzione.
Cosa cambia per lo studio
- Documenta sempre le spese di viaggio con estratti conto, prenotazioni aeree o ferroviarie e calendario delle visite: senza prova concreta il giudice non può e non deve ridurre l’assegno.
- Se assisti il genitore collocatario, contesta qualsiasi riduzione chiesta in via automatica dall’altra parte: la Cassazione esclude espressamente questo meccanismo.
- Nelle memorie istruttorie, distingui tra spese ordinarie e spese straordinarie di viaggio: la frequenza — mensile, bimestrale, stagionale — incide in modo diretto sulla quantificazione che il giudice è tenuto a fare.
- Nei procedimenti di modifica delle condizioni di separazione o divorzio ex art. 337-quinquies c.c., la residenza all’estero del genitore non collocatario non è di per sé un fatto sopravvenuto rilevante: rileva solo se comporta spese documentate e significative rispetto al reddito disponibile.
- Valuta la possibilità di richiedere una CTU patrimoniale o una verifica dei redditi esteri tramite rogatoria, quando le spese dichiarate sono sproporzionate rispetto alle modalità di visita effettivamente concordate.
Attenzione a
Il rischio principale è presentare la questione in modo assertivo senza supporto probatorio, contando su una valutazione equitativa del giudice. La Corte esclude espressamente questa via: l’accertamento deve essere ancorato a dati reali. Un’istanza di riduzione fondata solo sulla residenza estera del cliente, senza documentazione delle spese effettive, è destinata al rigetto e può esporre al rischio di condanna alle spese processuali per lite temeraria.
Sul fronte opposto, chi difende il genitore collocatario deve evitare di opporsi in blocco a qualsiasi considerazione delle spese di viaggio: la Cassazione le ammette se provate. Un’opposizione totale e aprioristica potrebbe risultare soccombente se l’altra parte produce documentazione analitica. Meglio contestare il quantum che il titolo.
Domande frequenti
Le spese di viaggio del padre che vive all’estero riducono automaticamente l’assegno di mantenimento?
No. La Cassazione con l’ordinanza n. 23616/2026 esclude qualsiasi automatismo. Le spese di viaggio sostenute dal genitore non collocatario residente all’estero possono incidere sull’assegno di mantenimento solo se il giudice ne accerta in concreto entità e frequenza, sulla base di documentazione prodotta in giudizio.
Quali documenti servono per far valere le spese di viaggio nel procedimento di mantenimento figlio?
Occorre produrre biglietti aerei o ferroviari, estratti conto relativi alle spese di trasporto, e un calendario delle visite effettivamente esercitate. La frequenza delle visite — mensile, bimestrale o stagionale — è un dato essenziale che il giudice deve valutare per quantificare l’incidenza sull’assegno ai sensi dell’art. 337-ter c.c.
Come si modifica l’assegno di mantenimento se il genitore non collocatario si trasferisce all’estero dopo la separazione?
Il trasferimento all’estero non costituisce di per sé una sopravvenienza rilevante ex art. 337-quinquies c.c. Per ottenere la modifica dell’assegno occorre dimostrare che il trasferimento genera spese di viaggio documentate, significative rispetto al reddito disponibile, e che tali spese non erano prevedibili al momento della determinazione originaria dell’assegno.
Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani