Indice Istat FOI maggio 2026 rivalutazione canoni locazione


L’indice Istat FOI di maggio 2026 si attesta a 102,8, con una variazione mensile di +0,3% e un’inflazione annua al 3,2%. Chi deve rivalutare canoni di locazione, assegni di mantenimento o importi contrattuali indicizzati deve usare questo dato definitivo per i calcoli di competenza maggio 2026. La nuova base Istat introdotta a gennaio 2026 resta il riferimento obbligatorio per tutti i conteggi aggiornati.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il FOI di maggio 2026 è 102,8, in rialzo di 0,3 punti rispetto ad aprile 2026.
  • Punto 2 — L’inflazione annua al 3,2% incide direttamente su ogni rivalutazione contrattuale o legale indicizzata al FOI.
  • Punto 3 — Da gennaio 2026 l’Istat ha cambiato base di calcolo: i confronti con dati precedenti vanno raccordati.

Ogni studio che gestisce contratti di locazione, separazioni o accordi con rivalutazione periodica deve aggiornare i propri calcoli: il dato FOI di maggio 2026 è definitivo e operativo da oggi. Con un indice a 102,8 e un’inflazione annua al 3,2%, gli aggiornamenti di importi ancorati al costo della vita risultano più significativi rispetto agli ultimi anni.

L’Istat ha pubblicato il dato definitivo dell’indice FOI per il mese di maggio 2026, che segna quota 102,8 con una variazione mensile di +0,3% rispetto ad aprile. Il dettaglio completo è disponibile sul sito della fonte originale AvvocatoAndreani.

Il contesto normativo

L’indice FOI (Famiglie di Operai e Impiegati) è il parametro di riferimento per la rivalutazione annuale dei canoni di locazione ai sensi dell’art. 32 della L. 392/1978 (c.d. legge sull’equo canone), ancora applicabile ai contratti non transitati al regime del mercato libero. Per i contratti liberi ex L. 431/1998, la clausola di aggiornamento ISTAT è pattizia ma, se inserita, il FOI resta il coefficiente di legge. Lo stesso indice governa la rivalutazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge separato o divorziato, in base all’art. 5, comma 7, L. 898/1970, e la rivalutazione delle rendite e pensioni secondo le rispettive discipline regolamentari. La Cassazione civile ha più volte confermato che il mancato aggiornamento dell’assegno divorzile al FOI non si accumula automaticamente: occorre una domanda giudiziale espressa (cfr. Cass. Civ. n. 17199/2019).

Cosa cambia per lo studio

  1. Aggiorna subito i canoni di locazione con clausola ISTAT: la variazione mensile è +0,3%, quella annua è +3,2%. Applica il coefficiente corretto sul canone base contrattuale per evitare contestazioni del conduttore o del locatore.
  2. Verifica gli assegni di mantenimento in corso: se il provvedimento del giudice richiama l’aggiornamento FOI, il dato di maggio 2026 va usato per i conguagli relativi al periodo corrente. Solleva la richiesta di adeguamento in udienza o in sede stragiudiziale se l’altra parte omette l’aggiornamento.
  3. Controlla i contratti commerciali indicizzati al FOI: forniture, affitti d’azienda, canoni di leasing immobiliare con clausola di rivalutazione periodica richiedono tutti il dato mensile definitivo per l’emissione delle fatture aggiornate.
  4. Usa esclusivamente la nuova base Istat 2026: da gennaio 2026 l’Istat ha adottato una nuova base di calcolo. Qualsiasi raffronto con indici precedenti a gennaio 2026 richiede un raccordo esplicito, pena errori di calcolo anche significativi su orizzonti pluriennali.
  5. Archivia il dato con data certa: conserva la pubblicazione ufficiale Istat o la fonte di riferimento con timestamp, utile in caso di contestazione stragiudiziale o perizia in giudizio.

Attenzione a

Il cambio di base introdotto a gennaio 2026 è la trappola più frequente in questo momento. Chi usa software gestionali non aggiornati o tabelle Excel costruite su base precedente ottiene coefficienti di rivalutazione errati. Prima di inviare qualsiasi comunicazione di aggiornamento al conduttore o alla controparte, verifica che il tuo strumento di calcolo utilizzi la serie storica raccordata con la nuova base 2026.

Secondo rischio: la rivalutazione dell’assegno divorzile non è automatica. Cass. Civ. n. 17199/2019 chiarisce che il coniuge creditore deve attivarsi con una domanda formale. Se assisti il coniuge debitore, controlla che gli aggiornamenti applicati dalla controparte siano stati effettivamente richiesti e documentati, per evitare di pagare rivalutazioni mai formalmente azionate.

Domande frequenti

Come si calcola l’aggiornamento ISTAT del canone di locazione con il FOI maggio 2026?

Moltiplica il canone base per la variazione percentuale annua del FOI, che a maggio 2026 è pari al 3,2%. Se il contratto prevede aggiornamento al 75% della variazione ISTAT (regime ex L. 392/1978), applica il 75% del 3,2%, ottenendo un incremento del 2,4% sul canone mensile.

Il FOI maggio 2026 si usa per aggiornare l’assegno di mantenimento del coniuge?

Sì, l’indice FOI è il parametro di rivalutazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge separato o divorziato ai sensi dell’art. 5, comma 7, L. 898/1970. L’aggiornamento non è però automatico: la Cassazione (n. 17199/2019) richiede una domanda espressa del coniuge creditore. Usa il dato definitivo di maggio 2026 per quantificare l’adeguamento richiesto.

Cosa cambia con la nuova base Istat 2026 rispetto agli indici FOI degli anni precedenti?

Da gennaio 2026 l’Istat ha adottato una nuova base di riferimento per il calcolo dell’indice FOI. I valori assoluti dell’indice non sono direttamente comparabili con quelli della serie storica precedente. Per rivalutazioni pluriennali che attraversano il cambio di base occorre usare i coefficienti di raccordo pubblicati dall’Istat, altrimenti il calcolo risulta distorto.

Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani