Decreto AI reato omissione e biometria remota in tempo reale


Il decreto AI approvato il 10 giugno 2026 introduce un reato penale per chi omette misure di sicurezza nei sistemi AI ad alto rischio e disciplina l’uso della biometria remota in tempo reale. Sul piano civile, stabilisce una presunzione del nesso causale a favore del danneggiato e prevede meccanismi di accesso alle prove detenute dal fornitore. Chi assiste aziende che sviluppano o impiegano sistemi AI deve aggiornare subito la propria consulenza su compliance e responsabilità.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il decreto introduce un reato penale per omissione di misure di sicurezza in sistemi AI ad alto rischio.
  • Punto 2 — La biometria remota in tempo reale riceve una disciplina specifica con limiti e autorizzazioni.
  • Punto 3 — Sul piano civile opera una presunzione del nesso causale con accesso giudiziale alle prove del fornitore.

Chi segue clienti che sviluppano, distribuiscono o semplicemente usano sistemi di intelligenza artificiale classificati ad alto rischio deve aggiornare subito la propria check-list di compliance. Il decreto approvato il 10 giugno 2026 non si limita a recepire formalmente l’AI Act europeo: aggiunge fattispecie penali, costruisce un regime di responsabilità civile con inversione parziale dell’onere probatorio e posiziona la biometria remota in tempo reale dentro un perimetro autorizzativo preciso.

Il testo, approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 giugno 2026, introduce un reato per l’omissione di misure di sicurezza nei sistemi AI ad alto rischio, regola la biometria remota in tempo reale e costruisce un sistema civile basato sulla presunzione del nesso causale e sull’accesso giudiziale alle prove. Tutti i dettagli su Agenda Digitale.

Il contesto normativo

Il decreto si inserisce nell’attuazione del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), applicabile in via progressiva dal 2025 al 2027. L’art. 79 dell’AI Act impone agli Stati membri di definire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive: il decreto italiano sceglie la strada penale per le omissioni più gravi. Sul fronte della biometria, il riferimento incrociato è con l’art. 9 GDPR (Reg. UE 2016/679) e con il Provvedimento del Garante Privacy del 22 giugno 2023 in materia di riconoscimento facciale, che già limitava l’uso in spazi pubblici. La presunzione del nesso causale in campo civile richiama la logica già sperimentata in materia di responsabilità da prodotto difettoso sotto il d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), art. 120.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nuova fattispecie penale da mappare subito. Il decreto punisce l’omissione di misure di sicurezza nei sistemi AI ad alto rischio. Chi assiste fornitori o deployer deve verificare se i sistemi del cliente rientrano nelle categorie ad alto rischio elencate nell’Allegato III dell’AI Act (es. infrastrutture critiche, istruzione, occupazione, giustizia) e se le misure tecniche e organizzative adottate sono documentate.
  2. Biometria remota in tempo reale: serve autorizzazione esplicita. L’uso in spazi accessibili al pubblico è ora sottoposto a un regime autorizzativo specifico. Qualsiasi progetto del cliente che preveda telecamere con riconoscimento facciale in tempo reale va fermato e riesaminato prima del go-live.
  3. Presunzione del nesso causale: cambia la posizione del convenuto. In sede civile, chi subisce un danno da un sistema AI ad alto rischio non deve più provare il collegamento causale: spetta al fornitore o al deployer dimostrarne l’assenza. Questo inverte la strategia difensiva in ogni contenzioso di questo tipo.
  4. Accesso alle prove del fornitore. Il decreto prevede meccanismi di discovery che consentono al giudice di ordinare al fornitore l’esibizione di log, dataset e documentazione tecnica. Per il difensore del danneggiato è uno strumento nuovo; per chi difende il fornitore è un rischio da presidiare con riservatezza documentale già in fase di compliance.
  5. Aggiornamento dei contratti B2B. I contratti di fornitura e integrazione di sistemi AI vanno rivisti: clausole di manleva, allocazione del rischio penale e obblighi di audit periodico devono riflettere il nuovo quadro.

Attenzione a

Non confondere alto rischio con rischio inaccettabile. I sistemi vietati in assoluto dall’AI Act (es. social scoring statale, manipolazione subliminale) non rientrano nella nuova fattispecie penale per omissione di misure: sono già illeciti per il solo utilizzo. Applicare la disciplina sbagliata in sede difensiva è un errore che cambia la qualificazione del fatto contestato.

La presunzione non è assoluta. Il fornitore può vincerla provando di aver adottato tutte le misure richieste dall’AI Act e che il danno deriva da un uso improprio non prevedibile. Chi assiste il fornitore deve costruire questa prova già durante la fase di compliance, non dopo il sinistro: retroattivamente sarà molto più difficile.

Domande frequenti

Quali sistemi AI rientrano nell’alto rischio secondo il decreto AI 2026?

I sistemi ad alto rischio sono quelli elencati nell’Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 (AI Act): infrastrutture critiche, sistemi di selezione del personale, valutazione del merito creditizio, strumenti per la giustizia e la polizia, sistemi biometrici. Il decreto italiano aggiunge conseguenze penali per chi omette le misure di sicurezza richieste per queste categorie.

Chi risponde penalmente per omissione di misure di sicurezza in un sistema AI?

La responsabilità penale colpisce il fornitore e il deployer del sistema AI ad alto rischio che non abbiano adottato le misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dall’AI Act. La posizione di garanzia segue il controllo effettivo sul sistema, non solo il titolo contrattuale: un’azienda che integra un sistema di terzi senza modificarlo può comunque essere esposta se lo gestisce operativamente.

Come funziona la presunzione del nesso causale nei danni da AI secondo il nuovo decreto?

In sede civile, il danneggiato da un sistema AI ad alto rischio non deve provare il nesso causale tra il sistema e il danno subito: il collegamento si presume. Tocca al fornitore o al deployer dimostrare che il danno non dipende dal sistema o che era imputabile a un uso improprio e imprevedibile. La prova liberatoria va costruita preventivamente con documentazione tecnica e log accurati.

Fonte di riferimento: AgendaDigitale