Il trasferimento di residenza di un genitore dopo la separazione o il divorzio non comprime automaticamente il diritto alla bigenitorialità né giustifica una revisione dell’affidamento condiviso. Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 521 del 20 aprile 2026, ha ribadito che la libertà di circolazione ex art. 16 Cost. e il diritto all’autodeterminazione prevalgono sull’obbligo di prossimità geografica, ferma restando la necessità di garantire la partecipazione effettiva di entrambi i genitori alle decisioni rilevanti sui figli.
Punti chiave
- Il trasferimento di residenza non costituisce automaticamente causa di revisione dell’affidamento condiviso.
- Il giudice deve bilanciare libertà di circolazione del genitore e diritto alla bigenitorialità del minore.
- L’accordo organizzativo sui tempi di frequentazione resta lo strumento privilegiato per gestire la distanza.
Se un cliente divorziato o separato vuole trasferirsi in un’altra città, non può essere vincolato a restare per non perdere l’affidamento condiviso. La sentenza del Tribunale di Civitavecchia consolida una linea interpretativa che il professionista deve conoscere per consigliare correttamente il genitore che intende cambiare residenza — e per resistere alle opposte pretese dell’altro genitore.
Il Tribunale di Civitavecchia, con la sentenza n. 521 del 20 aprile 2026, ha stabilito che il cambio di residenza di uno dei genitori non esclude la bigenitorialità né comporta automatiche limitazioni all’affido condiviso. La decisione è commentata su Studio Cataldi.
Il contesto normativo
Il quadro di riferimento è plurilivello. L’art. 16 Cost. garantisce la libertà di circolazione e soggiorno su tutto il territorio nazionale, diritto che il giudice non può comprimere senza una specifica e motivata ragione attinente al superiore interesse del minore. Sul piano del diritto di famiglia, l’art. 337-ter c.c. impone che i figli mantengano un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, ma non prevede l’obbligo di prossimità geografica tra gli ex partner come condizione dell’affidamento condiviso.
La Cassazione ha già affrontato il tema: con ordinanza n. 9764/2019, la Suprema Corte ha chiarito che il trasferimento di un genitore può incidere sulle modalità pratiche dell’affido, ma non è di per sé causa di modifica del regime affidatario. La valutazione deve essere concreta e centrata sull’interesse del minore, non sull’automatismo geografico. La sentenza di Civitavecchia si inserisce coerentemente in questo solco.
Cosa cambia per lo studio
- Quando assisti il genitore che si vuole trasferire, documenta subito la continuità del progetto genitoriale: disponibilità alle videochiamate regolari, piano scritto dei periodi di frequentazione estesi, adesione alle decisioni condivise su scuola e salute. Questi elementi anticipano e neutralizzano l’opposizione dell’altro genitore in sede giudiziale.
- Se assisti invece il genitore che resta, l’opposizione al trasferimento deve fondarsi su elementi concreti di pregiudizio per il minore — non sulla distanza in sé. Un ricorso ex art. 709-ter c.p.c. fondato solo sulla lontananza geografica è destinato a essere rigettato.
- Proponi sempre una revisione delle condizioni di affido che tenga conto della nuova geografia: periodi di permanenza più lunghi ma meno frequenti, contributo alle spese di viaggio, uso strutturato degli strumenti di comunicazione digitale. Il giudice apprezza le soluzioni già negoziate tra i genitori.
- In sede di negoziazione assistita o di mediazione familiare, inserisci una clausola specifica sul trasferimento di residenza: deve prevedere un preavviso minimo (normalmente 60-90 giorni) e l’obbligo di rinegoziare il calendario di frequentazione prima del trasferimento effettivo.
- Verifica sempre la collocazione del minore: se il figlio è collocato prevalentemente presso il genitore che si trasferisce, il giudice valuterà la continuità scolastica e affettiva del minore come criterio prevalente rispetto alla comodità logistica dell’altro genitore.
Attenzione a
Il rischio principale è confondere la libertà di trasferirsi con la libertà di non comunicare. Il genitore che si sposta senza preavviso e senza proporre un piano alternativo di frequentazione espone sé stesso a una modifica peggiorativa dell’affido, perché il giudice può qualificare il comportamento come ostruzionismo alla bigenitorialità. Consiglia sempre di anticipare il trasferimento con una proposta formale e documentata.
Secondo errore frequente: trattare il tema del trasferimento come questione autonoma rispetto al mantenimento. Se il genitore che si sposta risiede poi in una città con costo della vita più alto, o se il figlio deve viaggiare regolarmente, le spese straordinarie di trasporto vanno ridefinite nel provvedimento. Dimenticare questo aspetto espone il cliente a contenziosi successivi evitabili.
Domande frequenti
Un genitore può trasferirsi in un’altra città senza perdere l’affidamento condiviso?
Sì. Il Tribunale di Civitavecchia (sent. n. 521/2026) e la Cassazione (ord. n. 9764/2019) concordano: il trasferimento di residenza non è di per sé causa di revoca o limitazione dell’affidamento condiviso. Il giudice valuta l’impatto concreto sul minore, non la distanza in quanto tale. Resta fondamentale presentare un piano organizzativo alternativo prima del trasferimento.
Come si modifica il calendario di frequentazione quando un genitore cambia città?
Si può ricorrere alla negoziazione assistita o presentare ricorso di modifica delle condizioni ex art. 337-quinquies c.c. La soluzione più efficace prevede periodi di permanenza più lunghi ma concentrati (es. vacanze scolastiche intere), copertura delle spese di viaggio e comunicazione digitale strutturata nei giorni di lontananza. Il tribunale tende a omologare accordi già raggiunti tra le parti.
Il genitore che resta può opporsi al trasferimento dell’altro chiedendo la modifica dell’affido?
Può farlo, ma deve provare un pregiudizio concreto per il minore, non limitarsi a lamentare la distanza geografica. Un ricorso fondato solo sull’inconveniente logistico per il genitore richiedente non supera il vaglio giudiziale. Elementi utili: interruzione della routine scolastica del figlio, allontanamento dalla rete affettiva di riferimento, mancata proposta di piano di frequentazione alternativo da parte del genitore trasferitosi.
Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie