Il regolamento di competenza d’ufficio ex art. 45 c.p.c. non è attivabile nei casi di conflitto negativo per valore: lo ribadisce la Corte costituzionale con la sentenza n. 92/2026, confermando il diritto vivente. Se dopo la riassunzione anche il secondo giudice ritiene di essere incompetente per valore, non può investire la Cassazione del regolamento d’ufficio e la causa rimane bloccata senza rimedio processuale diretto. Lo studio deve dunque presidiare la fase di riassunzione e valutare con attenzione il giudice competente per valore fin dal ricorso introduttivo.
Punti chiave
- Punto 1 — L’art. 45 c.p.c. consente il regolamento d’ufficio solo per competenza per materia o territorio inderogabile, mai per valore.
- Punto 2 — La Corte cost. n. 92/2026 ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Tribunale di Piacenza sugli artt. 3, 25, 97 e 111 Cost.
- Punto 3 — In caso di conflitto negativo per valore, la parte deve attivarsi con regolamento su istanza di parte ex art. 42 c.p.c. entro i termini decadenziali.
Nei procedimenti in cui il primo giudice si sia dichiarato incompetente per valore e la causa sia stata riassunta davanti a un secondo giudice che non intende a sua volta accettarla, l’avvocato non può contare sul regolamento d’ufficio per sbloccare lo stallo. Lo strumento dell’art. 45 c.p.c. resta precluso, e la responsabilità di azionare il corretto rimedio ricade interamente sul difensore.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 92/2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Piacenza sull’art. 45 c.p.c., nell’interpretazione consolidata dalla giurisprudenza di legittimità che esclude il regolamento d’ufficio per i conflitti negativi di competenza per valore. Le questioni erano riferite agli artt. 3, 25, 97 e 111 della Costituzione. Dettagli sulla pronuncia sono disponibili su Studio Cataldi.
Il contesto normativo
L’art. 45 c.p.c. disciplina il regolamento di competenza d’ufficio: il giudice davanti al quale la causa sia stata riassunta dopo una declaratoria di incompetenza può richiedere d’ufficio alla Cassazione di regolare la competenza, ma solo nei casi di incompetenza per materia o per territorio inderogabile. La norma tace sull’incompetenza per valore, e la giurisprudenza di legittimità ha da tempo cristallizzato questa lettura restrittiva come diritto vivente.
Il rimedio alternativo per la parte è il regolamento di competenza su istanza di parte ex art. 42 c.p.c., proponibile con ricorso in Cassazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza, oppure entro la prima udienza davanti al giudice indicato come competente. Superato quel termine, l’istanza è inammissibile e il conflitto resta irrisolvibile per via camerale.
Cosa cambia per lo studio
- Verifica del valore fin dall’atto introduttivo. La determinazione del valore della causa ai sensi degli artt. 10-15 c.p.c. non è un adempimento formale: un errore sul valore espone la parte a una declaratoria di incompetenza e a un contenzioso sulla competenza privo di rimedi officiosi.
- Monitorare i termini per il regolamento su istanza di parte. Se il primo giudice si dichiara incompetente per valore, il difensore ha trenta giorni dalla comunicazione per proporre ricorso ex art. 42 c.p.c. in Cassazione. Il termine è perentorio e non è soggetto a rimessione in termini.
- Nessun automatismo in sede di riassunzione. Il secondo giudice, ricevuta la causa in riassunzione, non può attivare d’ufficio la Cassazione se ritiene a sua volta di essere incompetente per valore. La parte deve anticipare questo scenario e valutare se proporre autonomamente il regolamento prima della riassunzione.
- Attenzione alle cause di valore borderline. Nei giudizi prossimi alla soglia di competenza del giudice di pace (5.000 euro) o del tribunale, una rivalutazione del valore in corso di causa può generare conflitti che la sentenza n. 92/2026 lascia senza rimedio officioso.
- Nessuna modifica alla disciplina vigente. La pronuncia della Corte costituzionale non innova il quadro normativo: conferma lo stato attuale. Chi già applicava correttamente l’art. 45 c.p.c. non deve cambiare nulla; chi confidava in un’apertura giurisprudenziale deve aggiornare la propria prassi.
Attenzione a
Non confondere i due tipi di regolamento. Il regolamento d’ufficio ex art. 45 c.p.c. e quello su istanza di parte ex art. 42 c.p.c. hanno presupposti, legittimazione e termini completamente diversi. Usare il primo strumento in un caso di incompetenza per valore significa ottenere un provvedimento di inammissibilità, perdendo nel frattempo i trenta giorni utili per il secondo.
Non attendere l’udienza di riassunzione per valutare il rimedio. Se la causa viene riassunta davanti al secondo giudice senza che la parte abbia già proposto il regolamento ex art. 42 c.p.c., il termine potrebbe essere già spirato. La finestra temporale va calcolata dalla comunicazione dell’ordinanza del primo giudice, indipendentemente dall’udienza fissata dal secondo.
Domande frequenti
Il giudice può chiedere d’ufficio il regolamento di competenza per valore?
No. L’art. 45 c.p.c. consente il regolamento d’ufficio solo per incompetenza per materia o territorio inderogabile. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 92/2026, ha confermato che questa limitazione è costituzionalmente legittima. Per i conflitti di competenza per valore, il rimedio è esclusivamente il regolamento su istanza di parte ex art. 42 c.p.c., da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.
Cosa fare se dopo la riassunzione anche il secondo giudice si dichiara incompetente per valore?
La parte deve proporre ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. in Cassazione. Se il termine di trenta giorni dalla prima ordinanza di incompetenza è già spirato, il rimedio potrebbe essere precluso. Occorre verificare se la seconda declaratoria di incompetenza apra autonomamente un nuovo termine, questione su cui la giurisprudenza non è univoca.
Entro quanto tempo si propone il regolamento di competenza su istanza di parte?
Il ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c. va proposto entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che dichiara l’incompetenza, oppure — se precedente — entro la prima udienza davanti al giudice indicato come competente. Il termine è perentorio: la sua scadenza preclude definitivamente il rimedio.
Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie