Il regolamento di competenza d’ufficio previsto dall’art. 45 c.p.c. non può essere utilizzato per risolvere conflitti negativi di competenza per valore: la scelta spetta al giudice adito secondo le regole ordinarie. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 92/2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate, confermando che lo strumento è riservato esclusivamente ai conflitti su competenza per materia e per territorio inderogabile. Chi gestisce cause con dubbi sul valore della controversia deve affidarsi agli strumenti processuali ordinari, senza aspettarsi un intervento risolutivo d’ufficio.
Punti chiave
- L’art. 45 c.p.c. esclude il regolamento d’ufficio per i conflitti sulla competenza per valore.
- La Corte Costituzionale con sentenza n. 92/2026 ha confermato la legittimità di questa limitazione.
- Per la competenza per valore restano applicabili solo i rimedi processuali ordinari già previsti dal codice.
Se hai una causa in cui due giudici si dichiarano incompetenti per valore, non puoi contare sul regolamento d’ufficio per sbloccare la situazione. La Corte Costituzionale ha chiuso la porta a qualsiasi tentativo di estendere l’art. 45 c.p.c. oltre i suoi limiti testuali: lo strumento serve solo per materia e territorio inderogabile, punto.
Con la sentenza n. 92/2026, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’art. 45 c.p.c., confermando che il legislatore ha scelto deliberatamente di limitare l’istituto ai conflitti negativi su competenza per materia e per territorio inderogabile, escludendo quelli per valore.
Il contesto normativo
L’art. 45 c.p.c. disciplina il regolamento di competenza d’ufficio, attribuendo alla Corte di Cassazione il potere di intervenire quando si genera un conflitto negativo tra giudici. Il testo della norma individua tassativamente i presupposti: conflitto su competenza per materia o per territorio nei casi di competenza inderogabile. La competenza per valore — regolata dagli artt. 7, 9 e 10 c.p.c. — resta fuori da questo meccanismo. La Corte Costituzionale, nel valutare la conformità agli artt. 3 e 24 Cost., ha ritenuto che la distinzione sia razionalmente giustificata dalla natura derogabile della competenza per valore e dalla disponibilità di altri strumenti processuali per le parti.
Cosa cambia per lo studio
- Quando un giudice si dichiara incompetente per valore e rimette la causa, non puoi attivare il regolamento d’ufficio ex art. 45 c.p.c.: devi seguire il percorso ordinario di riassunzione davanti al giudice indicato come competente.
- In caso di doppia declaratoria di incompetenza per valore, il conflitto non si risolve con la Cassazione d’ufficio: valuta se proporre regolamento di competenza su istanza di parte ex art. 42 c.p.c. nei termini previsti.
- Nelle cause di valore incerto o contestato, conviene definire la questione in limine litis con memorie specifiche sul punto, evitando di affidarsi a un intervento correttivo successivo che la legge non prevede.
- La sentenza n. 92/2026 chiude anche eventuali tesi difensive costruite sull’incostituzionalità dell’art. 45 c.p.c.: argomento da non spendere né in sede di merito né in Cassazione.
- Negli atti introduttivi, specifica sempre il valore della causa con il calcolo analitico ex art. 10 c.p.c.: una determinazione precisa riduce il rischio di eccezioni di incompetenza che, su questo terreno, non hanno vie di fuga rapide.
Attenzione a
Il rischio più concreto è confondere i due tipi di regolamento: quello d’ufficio ex art. 45 c.p.c. (riservato a materia e territorio inderogabile, attivato dal giudice) e quello su istanza di parte ex art. 42 c.p.c. (utilizzabile anche per valore, ma soggetto al termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza). Scambiare i due rimedi o aspettare un intervento d’ufficio che non arriverà mai significa bruciare i termini per l’unico strumento effettivamente disponibile.
Attenzione anche alle cause riassunte dopo declaratoria di incompetenza per valore: i termini di riassunzione ex art. 50 c.p.c. decorrono dalla comunicazione del provvedimento e non si sospendono nell’attesa di chiarimenti sulla competenza. Un ritardo in questa fase rischia di produrre l’estinzione del giudizio.
Domande frequenti
Si può usare il regolamento d’ufficio per competenza per valore?
No. L’art. 45 c.p.c. limita il regolamento d’ufficio ai conflitti negativi su competenza per materia e per territorio inderogabile. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 92/2026, ha confermato la legittimità di questa esclusione. Per i conflitti su competenza per valore resta applicabile solo il regolamento su istanza di parte ex art. 42 c.p.c., entro 30 giorni dall’ordinanza.
Cosa fare se due giudici si dichiarano incompetenti per valore sulla stessa causa?
La parte interessata deve proporre regolamento di competenza su istanza ex art. 42 c.p.c. entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell’ultimo provvedimento di incompetenza. Non esiste un meccanismo d’ufficio che la Cassazione possa attivare autonomamente in questo caso, come confermato dalla Consulta con la sentenza n. 92/2026.
Come si calcola il valore della causa per determinare la competenza del giudice di pace o del tribunale?
Il valore si calcola secondo gli artt. 10-15 c.p.c. in base al petitum sostanziale indicato nell’atto introduttivo. Il giudice di pace è competente fino a 10.000 euro per le cause di risarcimento del danno da circolazione e fino a 5.000 euro per le altre materie civili. Specificare il valore in modo analitico nell’atto introduttivo riduce il rischio di eccezioni tardive di incompetenza.
Fonte di riferimento: Giuricivile