L’igienista dentale libero professionista deve iscriversi alla Gestione Separata INPS ex art. 2, comma 26, L. 335/1995, salvo iscrizione ad altro ente previdenziale. Il codice ATECO corretto incide sulla classificazione fiscale dell’attività, sul regime IVA applicabile e sulla corretta apertura della partita IVA. Un codice errato espone il professionista a contestazioni in sede di verifica fiscale e a problemi nella deducibilità dei costi.
Punti chiave
- Il codice ATECO sbagliato può causare contestazioni fiscali in sede di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.
- L’igienista dentale iscritto all’albo rientra nelle professioni sanitarie regolamentate dal D.Lgs. 502/1992.
- La Gestione Separata INPS si applica in assenza di altra cassa previdenziale specifica per questa categoria.
Chi assiste studi odontoiatrici o professionisti sanitari — anche solo nella redazione di contratti di collaborazione o nella consulenza fiscale — deve conoscere il perimetro normativo dell’igienista dentale libero professionista. La scelta del codice ATECO non è un mero adempimento amministrativo: determina il trattamento IVA, il regime previdenziale applicabile e la coerenza dell’intera posizione fiscale del cliente.
Su questo tema, MisterFisco ha pubblicato un’analisi giuridica, fiscale e previdenziale dedicata all’individuazione del codice ATECO corretto per l’igienista dentale che operi in regime di libera professione.
Il contesto normativo
L’igienista dentale è una professione sanitaria regolamentata: l’art. 1 della L. 43/2006 e il D.M. 15 marzo 1999 ne definiscono il profilo e le competenze, collocandola nel novero delle professioni sanitarie non mediche. Questa qualificazione ha dirette conseguenze fiscali: le prestazioni rese da professionisti sanitari iscritti agli albi sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18, del D.P.R. 633/1972, a condizione che l’attività abbia finalità terapeutica — come chiarito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-141/00 (Kügler).
Sul fronte previdenziale, in assenza di una cassa professionale dedicata, l’igienista dentale libero professionista confluisce nella Gestione Separata INPS istituita dall’art. 2, comma 26, L. 335/1995. L’aliquota contributiva applicabile nel 2024 è pari al 26,07% per chi non risulta assicurato presso altre forme obbligatorie. La corretta apertura della partita IVA con il codice ATECO appropriato — da individuarsi tra 86.21.09 (altre attività dei medici di medicina generale) o, più precisamente, 86.90.29 (altre attività paramediche) — condiziona anche la verifica di coerenza tra attività dichiarata e quella effettivamente svolta in caso di controllo.
Cosa cambia per lo studio
- Nei contratti di collaborazione con studi odontoiatrici, verifica sempre che l’igienista abbia aperto la partita IVA con il codice ATECO corretto (86.90.29): un codice incongruente può riaprire la questione della natura subordinata del rapporto in sede ispettiva.
- L’esenzione IVA ex art. 10, comma 1, n. 18, D.P.R. 633/1972 si applica solo se la prestazione ha finalità terapeutica documentata: prestazioni estetiche o di sola igiene non terapeutica restano imponibili al 22%.
- Chi opera in regime forfettario ex L. 190/2014 deve verificare che il codice ATECO dichiarato corrisponda al coefficiente di redditività del 78%, applicato alle attività sanitarie e paramediche.
- In caso di contestazione da parte dell’INPS sulla qualificazione previdenziale, il riferimento normativo è l’art. 2, comma 26, L. 335/1995: la Gestione Separata è residuale rispetto a qualsiasi altra cassa obbligatoria.
- Se il cliente igienista fattura anche a privati per prestazioni non terapeutiche, occorre gestire la doppia posizione IVA (esente e imponibile) con separazione contabile analitica per evitare il pro-rata ex art. 19-bis D.P.R. 633/1972.
Attenzione a
Codice ATECO generico o errato. Aprire la partita IVA con il codice 86.21.09 (medicina generale) anziché 86.90.29 (attività paramediche) espone il professionista a una contestazione sull’incongruenza tra codice e titolo abilitativo. L’Agenzia delle Entrate può riqualificare l’attività e disconoscere il coefficiente forfettario corretto, con recupero di imposta e sanzioni dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta ex art. 1, comma 2, D.Lgs. 471/1997.
Omessa verifica della finalità terapeutica. Applicare sistematicamente l’esenzione IVA senza documentare la natura terapeutica delle singole prestazioni è un errore ricorrente. In sede di verifica, l’assenza di documentazione clinica a supporto trasforma l’esenzione in imponibilità, con IVA non addebitata che diventa a carico del professionista.
Domande frequenti
Qual è il codice ATECO corretto per igienista dentale partita IVA?
Il codice più appropriato per l’igienista dentale libero professionista è il 86.90.29 (altre attività paramediche). Usare il codice 86.21.09 riservato alla medicina generale è tecnicamente scorretto e può causare contestazioni in sede di verifica fiscale, con possibile disconoscimento del coefficiente di redditività nel regime forfettario.
L’igienista dentale paga l’IVA sulle prestazioni professionali?
Le prestazioni con finalità terapeutica sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 18, D.P.R. 633/1972. Le prestazioni prive di finalità terapeutica — come l’igiene estetica — restano imponibili al 22%. La distinzione deve essere documentata nella cartella clinica del paziente per reggere a un eventuale controllo.
L’igienista dentale deve iscriversi alla Gestione Separata INPS?
Sì, in mancanza di una cassa professionale dedicata, l’igienista dentale libero professionista è obbligato alla Gestione Separata INPS ex art. 2, comma 26, L. 335/1995. L’aliquota 2024 è del 26,07% per chi non ha altra copertura previdenziale obbligatoria. L’obbligo scatta dal primo compenso percepito in regime autonomo.
Fonte di riferimento: MisterFisco