Chi difende un condannato all’ergastolo ostativo deve oggi confrontarsi con una giurisprudenza costituzionale che ha progressivamente eroso il carattere assoluto del divieto di accesso ai benefici penitenziari. La Corte Costituzionale ha affermato che precludere in modo automatico e irrevocabile qualsiasi beneficio contrasta con la finalità rieducativa della pena sancita dall’art. 27 Cost. Il difensore può quindi azionare percorsi di accesso a permessi premio, semilibertà e liberazione condizionale anche per ergastolani ostativi, a condizione di dimostrare l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata con elementi concreti e attuali.
Punti chiave
- Punto 1 — La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’ostatività assoluta ai benefici penitenziari per gli ergastolani.
- Punto 2 — Il difensore può ora allegare prove concrete dell’assenza di legami mafiosi per superare la presunzione ostativa.
- Punto 3 — La finalità rieducativa ex art. 27 Cost. vincola il giudice di sorveglianza anche nei reati ostativi più gravi.
Chi segue procedimenti di sorveglianza per condannati all’ergastolo ostativamente preclusivo ha oggi uno strumento difensivo più robusto. La Corte Costituzionale ha smontato pezzo per pezzo l’automatismo che impediva qualsiasi accesso ai benefici penitenziari, aprendo spazi concreti per permessi premio, semilibertà e liberazione condizionale. Ignorare questa evoluzione significa precludere al cliente un percorso che la stessa Consulta considera costituzionalmente dovuto.
La notizia di riferimento è l’analisi pubblicata da Diritto.it sulla giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di ergastolo, che ricostruisce il filo delle pronunce che hanno ridisegnato i confini dell’ostatività.
Il contesto normativo
Il punto di partenza è l’art. 4-bis ord. penit. (l. 354/1975), che subordina l’accesso ai benefici penitenziari alla collaborazione con la giustizia per i condannati per reati di prima fascia, tra cui quelli ex art. 416-bis c.p. La norma creava una presunzione assoluta: senza collaborazione, nessun beneficio. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 253/2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questa preclusione assoluta per i permessi premio, stabilendo che il detenuto può accedere al beneficio dimostrando con elementi concreti e attuali l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata. Con la sentenza n. 97/2021 la Consulta ha esteso il ragionamento alla liberazione condizionale, affermando che una pena perpetua senza possibilità di revisione contrasta con l’art. 27, comma 3, Cost. e con l’art. 3 CEDU così come interpretato dalla Corte EDU nel caso Vinter e altri c. Regno Unito del 2013. Il legislatore è intervenuto con il d.l. 162/2022 (conv. l. 199/2022), modificando l’art. 4-bis ord. penit. per recepire parzialmente queste indicazioni, ma il testo normativo risultante richiede ancora una lettura coordinata con la giurisprudenza costituzionale.
Cosa cambia per lo studio
- Nei procedimenti davanti al tribunale di sorveglianza, la difesa può ora presentare istanza di permesso premio per l’ergastolano ostativo allegando documentazione che dimostri la rottura dei legami associativi: relazioni del carcere, perizie psicologiche, riscontri investigativi favorevoli.
- Per la liberazione condizionale, dopo la sent. n. 97/2021, il giudice di sorveglianza deve valutare il percorso rieducativo nel merito, senza arrestarsi alla mancata collaborazione, se il detenuto prova l’impossibilità oggettiva o la non esigibilità della collaborazione stessa.
- Nei ricorsi in Cassazione avverso provvedimenti del tribunale di sorveglianza che negano benefici in modo automatico, si può dedurre il vizio di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., citando direttamente le sentenze costituzionali nn. 253/2019 e 97/2021.
- Nei procedimenti in corso per reati ostativi di prima fascia, conviene già in sede di cognizione costruire il fascicolo documentale sulla condotta processuale e collaborativa del cliente, in funzione del futuro giudizio di sorveglianza.
- Per i clienti stranieri condannati all’ergastolo, l’impossibilità di collaborare per ragioni legate alla struttura delle organizzazioni operanti all’estero costituisce argomento difensivo specifico da sviluppare davanti al tribunale di sorveglianza.
Attenzione a
Il principale errore da evitare è confondere l’inversione dell’onere probatorio con una liberalizzazione dei benefici. La presunzione di pericolosità non è eliminata: è diventata relativa, e spetta alla difesa — non al giudice d’ufficio — produrre elementi concreti e attuali che la smontino. Un’istanza generica, priva di documentazione specifica sul percorso trattamentale e sull’assenza di legami mafiosi attuali, verrà rigettata esattamente come prima.
Secondo rischio: applicare meccanicamente la giurisprudenza post-2019 a reati ostativi di seconda fascia (art. 4-bis, comma 1-ter, ord. penit.), che seguono un regime diverso e meno rigido. Confondere i due regimi davanti al tribunale di sorveglianza espone a rigetti immediati per inammissibilità e può pregiudicare la credibilità dell’istanza principale.
Domande frequenti
Ergastolano ostativo può ottenere permesso premio senza collaborare?
Sì, dopo la sentenza Corte Costituzionale n. 253/2019. La presunzione di pericolosità è diventata relativa: il detenuto può accedere al permesso premio dimostrando con elementi concreti e attuali l’assenza di collegamenti operativi con la criminalità organizzata. La mancata collaborazione non è più automaticamente preclusiva, ma l’onere della prova resta interamente a carico della difesa.
Cosa deve allegare il difensore per superare l’ostatività ai benefici penitenziari?
Deve produrre documentazione che attesti la rottura reale e attuale dei legami con l’organizzazione criminale: relazioni comportamentali dell’istituto penitenziario, esito dei colloqui trattamentali, eventuali perizie psicologiche, e qualsiasi elemento investigativo o giudiziario che escluda contatti in corso con l’associazione. Una richiesta generica non supera il vaglio del tribunale di sorveglianza.
La liberazione condizionale è possibile per l’ergastolo ostativo dopo la Corte Costituzionale?
Dopo la sentenza n. 97/2021 della Corte Costituzionale e le modifiche introdotte dal d.l. 162/2022 (conv. l. 199/2022), il giudice di sorveglianza deve valutare nel merito il percorso rieducativo anche per gli ergastolani ostativi. L’assenza di collaborazione non preclude più in modo assoluto la liberazione condizionale se il detenuto prova l’impossibilità o la non esigibilità della collaborazione stessa.
Fonte di riferimento: Diritto.it