Ergastolo ostativo premialità penitenziaria


Chi difende un condannato all’ergastolo ostativo deve sapere che la Corte EDU e la Corte Costituzionale hanno imposto al legislatore di garantire un percorso concreto verso i benefici penitenziari, anche per i reati ostativi. La legge n. 199/2022 ha parzialmente riformato l’art. 4-bis ord. pen., aprendo spazi per l’accesso alla liberazione condizionale e ad altre misure alternative, ma solo al ricorrere di condizioni rigorose da provare in giudizio. L’avvocato deve costruire fin dall’inizio del rapporto con il cliente una strategia documentale orientata a dimostrare la collaborazione impossibile, inesigibile o irrilevante.

Punti chiave

  • Punto 1 — La legge 199/2022 ha modificato l’art. 4-bis ord. pen. aprendo alla premialità per gli ostativi.
  • Punto 2 — Il condannato deve provare collaborazione impossibile, inesigibile o irrilevante per accedere ai benefici.
  • Punto 3 — La Corte EDU (Viola c. Italia n. 2, 2019) ha sancito che l’ostatività assoluta viola l’art. 3 CEDU.

Se assisti un condannato all’ergastolo ostativo, la finestra processuale per chiedere benefici penitenziari si è aperta — ma è stretta e richiede una preparazione documentale precisa. La riforma del 2022 ha cambiato le regole del gioco, ma la magistratura di sorveglianza applica i nuovi criteri con rigore e le istanze mal costruite vengono respinte senza possibilità di recupero rapido.

Il dibattito sul cosiddetto «diritto alla speranza» torna al centro dell’attenzione giuridica con una nuova analisi pubblicata da Diritto.it, che ricostruisce lo stato dell’arte tra giurisprudenza europea, Corte Costituzionale e legislazione nazionale in materia di premialità penitenziaria per gli ergastolani ostativi.

Il contesto normativo

Il punto di partenza è la sentenza Corte EDU, Viola c. Italia n. 2, ric. n. 77633/16, del 13 giugno 2019, che ha condannato l’Italia per violazione dell’art. 3 CEDU: l’ergastolo ostativo, nella sua formulazione originaria, era degradante perché non offriva alcuna prospettiva reale di liberazione. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 97/2021 e poi con l’ordinanza n. 97/2021 che rinviava al Parlamento, ha sollecitato un intervento legislativo che è arrivato con la legge 30 dicembre 2022, n. 199. Questa ha riscritto l’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen. (l. n. 354/1975), introducendo la possibilità per il condannato di accedere alla liberazione condizionale e ad altri benefici anche senza collaborare, a condizione di dimostrare l’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e che la collaborazione sia oggettivamente impossibile, inesigibile o di scarsa rilevanza. Resta ferma la preclusione automatica per chi non collabora senza giustificazione.

Cosa cambia per lo studio

  1. Costruisci subito il fascicolo sulla collaborazione: raccogli elementi che dimostrino l’impossibilità oggettiva (struttura verticistica del sodalizio, dissociazione verificabile, totale marginalità del ruolo) o l’irrilevanza della collaborazione rispetto alle conoscenze del cliente.
  2. Monitora i provvedimenti del tribunale di sorveglianza competente: dopo la legge 199/2022 la giurisprudenza di merito non è ancora uniforme sui criteri di valutazione dell’«assenza di collegamenti attuali». Alcune sezioni richiedono relazioni comportamentali molto dettagliate, altre privilegiano le dichiarazioni dell’autorità investigativa.
  3. Presenta l’istanza di accesso ai benefici con una relazione criminologica e il parere del DAP: senza questi allegati, il tribunale di sorveglianza tende a fissare udienza solo per acquisirli, allungando i tempi di mesi.
  4. Verifica la compatibilità con l’art. 41-bis ord. pen.: per i detenuti ancora sottoposti al regime differenziato, la domanda di benefici penitenziari incontra un ostacolo pratico aggiuntivo, perché la stessa permanenza al 41-bis è indice di pericolosità attuale valutato dal giudice.
  5. Considera il ricorso alla Corte EDU come strumento residuale ma reale: se il tribunale di sorveglianza nega i benefici con motivazioni che non considerano la prova individuale del percorso rieducativo, si può costruire un ricorso per violazione dell’art. 3 e dell’art. 5 CEDU.

Attenzione a

Il rischio principale è presentare istanze generiche che non agganciano la prova concreta dell’assenza di pericolosità attuale. La legge 199/2022 ha rovesciato parzialmente l’onere, ma non eliminato: il tribunale di sorveglianza può rigettare anche in presenza di buona condotta se mancano elementi oggettivi sul recidere dei legami con l’organizzazione criminale. Un’istanza respinta blocca la possibilità di riproporne una analoga per almeno un anno.

Secondo rischio: confondere il piano della collaborazione processuale con quello della dissociazione. Sono istituti distinti. La dissociazione — documentata e verificabile — può integrare la prova dell’assenza di legami, ma non sostituisce automaticamente la collaborazione ai fini dell’art. 4-bis. Presentarla come equivalente in sede di udienza espone a un rigetto motivato che pregiudica la strategia futura.

Domande frequenti

Come si dimostra la collaborazione impossibile o inesigibile per l’ergastolo ostativo?

Occorre produrre documentazione che attesti la struttura del sodalizio (sentenze passate in giudicato, relazioni investigative acquisite agli atti), la posizione marginale del condannato e l’assenza di conoscenze utili non già nelle disponibilità dell’autorità giudiziaria. La prova è libera ma deve essere specifica: dichiarazioni generiche non bastano davanti al tribunale di sorveglianza.

Dopo la legge 199/2022 un ergastolano ostativo può chiedere la liberazione condizionale senza collaborare?

Sì, ma solo se dimostra l’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e che la collaborazione è oggettivamente impossibile, inesigibile o di scarsa rilevanza. La modifica all’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen. introdotta dalla legge n. 199/2022 prevede questa possibilità, ferma restando la valutazione discrezionale del tribunale di sorveglianza.

Cosa rischio se presento un’istanza di benefici penitenziari per un ergastolano ostativo senza la documentazione adeguata?

Il rigetto nel merito preclude la riproposizione dell’istanza analoga per almeno un anno. Inoltre, un rigetto motivato sulla pericolosità attuale diventa un precedente negativo che il tribunale di sorveglianza considera nelle istanze successive. Meglio un’istanza tardiva ma completa di relazione criminologica, parere DAP e documentazione sui legami recisi.

Fonte di riferimento: Diritto.it