Ordine di demolizione annullato per istruttoria carente


Un ordine di demolizione per abuso edilizio è annullabile quando il Comune non ha svolto un’istruttoria adeguata prima di emetterlo. Il vizio istruttorio — assenza di verifiche sullo stato dei luoghi, omessa valutazione di eventuali sanatorie pendenti o di circostanze ostative — inficia il provvedimento a prescindere dalla sussistenza dell’abuso. Per il difensore, questo significa che il ricorso al TAR può avere successo anche quando l’irregolarità edilizia è conclamata, purché il percorso procedimentale del Comune presenti lacune documentabili.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il TAR annulla l’ordine di demolizione se il Comune non ha condotto un’istruttoria completa prima di emetterlo.
  • Punto 2 — Il vizio istruttorio è autonomo rispetto all’abuso: l’illecito edilizio può esistere, ma il provvedimento cade lo stesso.
  • Punto 3 — Verificare gli atti del procedimento amministrativo è la prima mossa difensiva da compiere prima di ogni ricorso.

Quando un cliente riceve un ordine di demolizione, la prima domanda da porsi non è solo “l’abuso c’è o non c’è”, ma “il Comune ha fatto tutto quello che doveva fare prima di emettere quel provvedimento?”. Un’istruttoria carente — mancata verifica dello stato dei luoghi, omessa acquisizione di documenti rilevanti, assenza di contraddittorio procedimentale — può far cadere l’ordine anche quando l’irregolarità edilizia è reale. Questo apre uno spazio difensivo concreto e spesso sottovalutato.

La Gazzetta degli Enti Locali segnala una pronuncia del TAR che ha annullato un ordine di demolizione per vizi del procedimento istruttorio, confermando un orientamento già consolidato nella giurisprudenza amministrativa.

Il contesto normativo

L’ordine di demolizione trova la sua base nell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che disciplina le sanzioni per interventi in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire. La norma attribuisce al Comune il potere-dovere di ordinare la demolizione, ma questo potere si esercita all’interno di un procedimento amministrativo soggetto alle regole generali della L. 241/1990. In particolare, l’art. 6 della L. 241/1990 impone al responsabile del procedimento di accertare i fatti e acquisire tutti i dati necessari. Il Consiglio di Stato, con orientamento costante (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 3184/2022 e conformi), ha chiarito che il provvedimento sanzionatorio edilizio non può essere sorretto da un’istruttoria sommaria o meramente formale: la PA deve verificare in concreto lo stato dei luoghi, la data di realizzazione dell’opera e l’eventuale pendenza di istanze di sanatoria ex art. 36 o 36-bis d.P.R. 380/2001.

Cosa cambia per lo studio

  1. Prima di valutare il merito dell’abuso, richiedi tramite accesso agli atti (art. 22 L. 241/1990) l’intero fascicolo del procedimento: verbali di sopralluogo, relazioni tecniche, comunicazioni ex art. 10-bis L. 241/1990 e qualsiasi documento istruttorio prodotto dal Comune.
  2. Verifica se il Comune ha inviato il preavviso di rigetto prima di emettere l’ordine: la sua omissione è un vizio procedimentale autonomo, distinto dal difetto di istruttoria, che rafforza il ricorso.
  3. Controlla se al momento dell’ordine era pendente una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 o 36-bis d.P.R. 380/2001: la giurisprudenza TAR è orientata ad annullare gli ordini emessi senza attendere la definizione di tali istanze.
  4. Nel ricorso al TAR, articola il motivo istruttorio come vizio autonomo e non subordinato: anche se il giudice ritenesse l’abuso esistente, il provvedimento resta annullabile per il percorso procedimentale viziato.
  5. Considera la sospensiva cautelare: un’istruttoria palesemente carente supporta il fumus boni iuris e, se il cliente rischia la demolizione imminente, il periculum in mora è agevolmente dimostrabile.

Attenzione a

Non confondere l’annullamento per vizio istruttorio con una “vittoria definitiva”: il Comune può riedire il provvedimento sanando le lacune procedimentali. L’annullamento guadagna tempo e impone alla PA un nuovo procedimento più garantito, ma non estingue il potere sanzionatorio né sana l’abuso. Gestisci le aspettative del cliente fin dal primo colloquio.

Attenzione anche ai termini di impugnazione: l’ordine di demolizione va impugnato entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza (art. 29 c.p.a.). Un ritardo anche di pochi giorni preclude il ricorso nel merito, compreso il motivo istruttorio. Se il cliente si presenta tardi, valuta immediatamente se esistano elementi per contestare la decorrenza del termine.

Domande frequenti

L’ordine di demolizione può essere annullato anche se l’abuso edilizio esiste davvero?

Sì. Il TAR annulla il provvedimento quando il Comune ha omesso gli accertamenti istruttori necessari, indipendentemente dalla sussistenza dell’abuso. L’annullamento non elimina il potere sanzionatorio della PA, che può riesercitarlo con un nuovo procedimento corretto, ma impone di ricominciare da capo e garantisce tempo al proprietario.

Quali vizi istruttori rendono impugnabile un ordine di demolizione per abuso edilizio?

I principali sono: mancato sopralluogo o sua documentazione assente nel fascicolo, omessa verifica della data di realizzazione dell’opera, assenza del preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. 241/1990, mancata acquisizione di istanze di sanatoria pendenti ex artt. 36 e 36-bis d.P.R. 380/2001. Anche uno solo di questi vizi può essere sufficiente per il TAR.

Quanto tempo ho per impugnare al TAR un ordine di demolizione per abuso edilizio?

Il termine ordinario è 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del Codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010). La piena conoscenza si perfeziona quando il destinatario ha contezza degli elementi essenziali del provvedimento, non necessariamente del testo integrale.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali