Il TAR ha tracciato una linea precisa tra interventi in edilizia libera e opere soggette a titolo abilitativo, con riferimento diretto al verbale di presa d’atto (VE.PA.). Chi difende proprietari destinatari di ordinanze di demolizione deve verificare se l’intervento contestato rientra nell’art. 6 del d.P.R. 380/2001, poiché un’errata qualificazione dell’opera può determinare la legittimità o l’illegittimità dell’atto sanzionatorio.
Punti chiave
- Punto 1 — Il TAR delimita i confini dell’edilizia libera rilevanti per impugnare ordinanze di demolizione.
- Punto 2 — Il VE.PA. non equivale ad accertamento di abuso: la qualificazione dell’opera resta centrale.
- Punto 3 — Verificare l’art. 6 d.P.R. 380/2001 prima di qualsiasi strategia difensiva è indispensabile.
Chi gestisce ricorsi contro ordinanze di demolizione o accertamenti di abuso edilizio deve aggiornare la propria check-list difensiva: il TAR ha fissato criteri precisi per distinguere gli interventi in edilizia libera da quelli soggetti a titolo abilitativo, con conseguenze dirette sulla tenuta degli atti sanzionatori. La qualificazione dell’opera, prima ancora della verifica del titolo, diventa il primo fronte da presidiare.
La pronuncia — di cui dà notizia La Gazzetta degli Enti Locali — si concentra sul rapporto tra il verbale di presa d’atto (VE.PA.) emesso dai Comuni e la qualificazione giuridica degli interventi edilizi, chiarendo quando l’assenza di titolo non integra abuso perché l’opera ricade nell’edilizia libera.
Il contesto normativo
Il riferimento centrale è l’art. 6 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico Edilizia), che elenca tassativamente le categorie di interventi realizzabili senza alcun titolo abilitativo: manutenzione ordinaria, opere di eliminazione delle barriere architettoniche, interventi di arredo esterno e opere di pavimentazione entro certi limiti, installazione di pannelli solari, stagionali e pertinenze minori. L’elenco, più volte modificato — da ultimo dal d.lgs. 222/2016 (cd. SCIA 2) — non è estensibile per analogia. La giurisprudenza amministrativa consolidata, tra cui Cons. Stato, sez. VI, n. 1982/2023, ribadisce che la qualificazione dell’intervento spetta all’amministrazione ma è sindacabile dal giudice in ogni sua componente tecnica e giuridica. Il VE.PA., pur assumendo rilievo procedimentale, non costituisce di per sé accertamento definitivo della natura abusiva dell’opera.
Cosa cambia per lo studio
- Prima di impugnare l’ordinanza, qualifica l’opera. Raccogli documentazione tecnica (relazione asseverata del progettista, fotografie ante operam, estratti catastali) per stabilire se l’intervento rientra nell’art. 6 d.P.R. 380/2001. Se sì, l’ordinanza di demolizione è viziata ab origine per carenza di presupposto.
- Contesta il VE.PA. in via autonoma o in via derivata. Il verbale di presa d’atto è un atto endoprocedimentale, ma può essere impugnato unitamente al provvedimento sanzionatorio finale. Verifica i termini di notifica e le modalità di comunicazione al proprietario.
- Segnala l’eccesso di potere per difetto di istruttoria. Se il Comune ha emesso l’ordinanza senza accertare compiutamente la categoria dell’intervento, il vizio è autonomamente censurabile davanti al TAR competente per territorio.
- Attenzione alle variazioni urbanistiche sopravvenute. Un intervento che al momento della realizzazione rientrava in edilizia libera può essere diventato soggetto a titolo a seguito di varianti al piano regolatore o a normative regionali successive. Verifica lo stato della disciplina urbanistica all’epoca dei fatti.
- Monitora la giurisprudenza TAR regionale. Le corti amministrative territoriali applicano la normativa statale con orientamenti non sempre uniformi, specie per le pertinenze e i manufatti stagionali. Un precedente del TAR della tua regione vale come argomento diretto in sede di discussione.
Attenzione a
Non confondere la sanatoria con l’edilizia libera. Un errore frequente è presentare istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 per opere che in realtà non richiedono alcun titolo: l’istanza implica un’ammissione implicita di abusività che può danneggiare il cliente in giudizio. Se l’opera è libera, la strada è il ricorso diretto, non la domanda di sanatoria.
Verifica la competenza territoriale del TAR prima del deposito. In materia edilizia vale il criterio del locus commissi: il TAR competente è quello nella cui circoscrizione si trova l’immobile, indipendentemente dalla sede del Comune emanante. Un deposito errato comporta declinatoria di competenza e rischio di decadenza dal termine di 60 giorni ex art. 29 c.p.a.
Domande frequenti
Quando un intervento edilizio rientra nell’edilizia libera e non è sanzionabile come abuso?
Un intervento è in edilizia libera se rientra nelle categorie tassative dell’art. 6 d.P.R. 380/2001: manutenzione ordinaria, eliminazione barriere architettoniche, pertinenze minori, pannelli solari, opere stagionali e di arredo esterno nei limiti di legge. L’elenco non è estendibile per analogia. Se l’opera ricade in queste categorie, l’ordinanza di demolizione è illegittima per difetto di presupposto.
Il VE.PA. del Comune è impugnabile davanti al TAR?
Il verbale di presa d’atto è un atto endoprocedimentale e di norma non autonomamente lesivo. Può essere impugnato insieme al provvedimento sanzionatorio finale — tipicamente l’ordinanza di demolizione — per vizi propri o in via derivata. Verificare sempre se il VE.PA. è stato ritualmente comunicato al proprietario, poiché un’omessa notifica influisce sui termini di impugnazione.
Quali termini ha il ricorrente per impugnare un’ordinanza di demolizione per abuso edilizio?
Il termine ordinario è 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento, ex art. 29 c.p.a. La piena conoscenza si intende acquisita con la notifica formale dell’ordinanza, non con la mera apposizione di un avviso sull’immobile. In caso di notifica irregolare, il termine decorre dalla conoscenza effettiva provata dall’amministrazione. Depositare oltre i 60 giorni comporta irricevibilità del ricorso.
Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali