Il TAR ha stabilito che l’uso di algoritmi nelle gare pubbliche è illegittimo se non garantisce trasparenza sul processo decisionale e controllo umano effettivo. Chi assiste imprese escluse da gare gestite con sistemi automatizzati ha oggi un appiglio giurisprudenziale concreto per impugnare il provvedimento. Il principio ricavabile è che ogni decisione amministrativa ad effetti escludenti deve essere tracciabile, motivata e verificabile da un funzionario responsabile.
Punti chiave
- Punto 1 — L’esclusione automatizzata da una gara senza motivazione leggibile è impugnabile davanti al TAR.
- Punto 2 — Il principio di trasparenza algoritmica vale anche per le stazioni appaltanti private delegate a funzioni pubbliche.
- Punto 3 — Il ricorrente può chiedere accesso agli atti per ottenere la logica del sistema automatizzato usato.
Se stai seguendo un’impresa esclusa da una gara pubblica e la stazione appaltante non sa spiegarti perché — o ti risponde con output di sistema — hai ora una base giurisprudenziale solida per agire. Il TAR ha chiarito che affidarsi a un algoritmo opaco, senza che un funzionario umano possa rendere conto della decisione, viola i principi fondamentali del procedimento amministrativo.
La notizia è riportata da Diritto.it: il TAR ha annullato un provvedimento di esclusione da una gara pubblica adottato mediante sistema algoritmico, ritenendo il meccanismo decisionale non trasparente e privo di adeguato controllo umano.
Il contesto normativo
Il riferimento centrale è l’art. 3 della L. 241/1990, che impone l’obbligo di motivazione per ogni provvedimento amministrativo. Un output algoritmico non integra una motivazione leggibile e contestabile, e per questo non soddisfa il requisito. Rileva anche l’art. 97 Cost. sul buon andamento e imparzialità della PA, che presuppone un responsabile del procedimento identificabile ai sensi dell’art. 5 della stessa L. 241/1990.
Sul piano del diritto UE, il Considerando 71 del Reg. 2016/679 (GDPR) vieta decisioni basate esclusivamente su trattamento automatizzato quando producono effetti giuridici significativi. Questo principio — già applicato dalla giurisprudenza amministrativa italiana (TAR Lazio, sez. III, n. 3769/2021) — trova ora conferma anche nel settore degli appalti. Il nuovo Codice degli Appalti, d.lgs. 36/2023, all’art. 19 ribadisce il principio di trasparenza e tracciabilità delle decisioni nelle procedure di affidamento.
Cosa cambia per lo studio
- Ogni esclusione da gara pubblica adottata con strumenti automatizzati va esaminata: se manca la firma di un RUP che abbia verificato e validato l’output, il provvedimento è potenzialmente viziato per difetto di motivazione.
- Nell’istanza di accesso agli atti post-esclusione, aggiungi esplicitamente la richiesta della documentazione tecnica relativa al sistema algoritmico usato: parametri, pesi, soglie di selezione. La stazione appaltante non può opporre segreto industriale su strumenti usati per decidere su interessi pubblici.
- In sede di ricorso, il vizio da contestare non è solo il risultato (l’esclusione), ma il metodo: assenza di controllo umano effettivo e impossibilità per il ricorrente di interloquire con un funzionario che abbia davvero valutato la sua posizione.
- Nei contratti di consulenza con imprese che partecipano regolarmente a gare, suggerisci di documentare sempre la propria offerta in modo da ricostruire agevolmente la correttezza dei dati forniti — utile sia per contestare errori di input che per dimostrare la correttezza della propria posizione in caso di anomalia algoritmica.
- Tieni d’occhio le prossime pronunce: la questione della “spiegabilità” dell’IA nelle PA è destinata a espandersi con l’entrata in vigore dell’AI Act UE (Reg. 2024/1689), che classifica i sistemi di selezione in gare pubbliche come sistemi ad alto rischio soggetti a obblighi di trasparenza rafforzati.
Attenzione a
Il primo errore è impugnare solo il merito dell’esclusione senza contestare il metodo. Se l’algoritmo è opaco, il ricorso che attacca il punteggio finale senza mettere in discussione la legittimità dello strumento lascia spazio alla stazione appaltante di difendersi sul calcolo. Aggiungi sempre il vizio procedurale relativo all’assenza di motivazione comprensibile e di controllo umano.
Il secondo rischio riguarda i tempi: il ricorso al TAR in materia di appalti segue il rito super-accelerato ex art. 120 c.p.a., con termini di 30 giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione dell’esclusione. Se l’impresa ti contatta tardi — anche solo per capire cosa è successo — potresti già essere fuori termine per l’impugnazione principale. Attiva subito la verifica della data di comunicazione ufficiale.
Domande frequenti
Si può impugnare un’esclusione da gara decisa da un algoritmo?
Sì. Il TAR ha riconosciuto che un’esclusione adottata tramite sistema automatizzato, senza controllo umano verificabile e senza motivazione leggibile, viola l’art. 3 della L. 241/1990. Il ricorso va proposto entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, seguendo il rito abbreviato ex art. 120 c.p.a. Il vizio da eccepire è sia procedurale che sostanziale.
Come ottenere dalla stazione appaltante i dati sull’algoritmo usato in gara?
Con un’istanza di accesso agli atti ex art. 22 L. 241/1990 o accesso civico generalizzato ex d.lgs. 33/2013, indicando espressamente la richiesta della documentazione tecnica del sistema: parametri di valutazione, pesi, soglie e log di elaborazione. La PA non può opporre segreto industriale per strumenti usati nell’esercizio di funzioni pubbliche.
L’AI Act europeo cambia qualcosa per gli appalti pubblici italiani?
Sì, in prospettiva. Il Reg. UE 2024/1689 (AI Act) classifica i sistemi usati per la selezione nelle gare pubbliche come sistemi ad alto rischio. Ciò impone obblighi di trasparenza, documentazione tecnica e supervisione umana. Le disposizioni applicabili agli enti pubblici entreranno progressivamente in vigore tra il 2025 e il 2027, ma già oggi orientano l’interpretazione giurisprudenziale.
Fonte di riferimento: Diritto.it