Algoritmo nei concorsi pubblici quando impugnare


Nei concorsi pubblici gestiti con sistemi algoritmici, qualsiasi provvedimento adottato senza intervento umano verificabile è impugnabile davanti al TAR per violazione del principio di legalità e del diritto alla motivazione. La PA non può trasferire il proprio potere decisionale a un software: l’algoritmo può supportare, ma non sostituire, la valutazione amministrativa. Chi assiste candidati esclusi o penalizzati da errori del sistema automatizzato ha oggi argomenti giuridici solidi per il ricorso.

Punti chiave

  • Punto 1 — Un provvedimento concorsuale adottato solo dall’algoritmo, senza controllo umano, è illegittimo e impugnabile al TAR.
  • Punto 2 — La PA deve garantire trasparenza sull’algoritmo usato: opacità del sistema equivale a difetto di motivazione.
  • Punto 3 — Il candidato leso ha diritto di conoscere i criteri algoritmici applicati, anche tramite accesso agli atti.

Se il tuo cliente è stato escluso da un concorso pubblico gestito con un sistema automatizzato, hai argomenti concreti per impugnarlo. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che la PA non può abdicare al proprio potere decisionale delegandolo a un algoritmo: ogni provvedimento che incide sulla posizione del candidato richiede un atto umano identificabile, motivato e sindacabile.

La notizia prende spunto da una recente pronuncia riportata da La Gazzetta degli Enti Locali, secondo cui nessun sistema automatizzato può esercitare il potere decisionale proprio della pubblica amministrazione nei procedimenti concorsuali, pena l’illegittimità del provvedimento.

Il contesto normativo

Il quadro di riferimento si regge su più pilastri. L’art. 3 della l. n. 241/1990 impone la motivazione di ogni provvedimento amministrativo: un output algoritmico non documentato e non spiegato non soddisfa questo requisito. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2270/2019 (la cosiddetta sentenza sul caso Concorso DS), ha per primo affermato che l’algoritmo è atto amministrativo informatico e deve rispettare i principi di pubblicità, trasparenza e motivazione. Più di recente, TAR e Consiglio di Stato hanno ribadito che il funzionario responsabile del procedimento non può limitarsi a ratificare acriticamente il risultato del sistema automatizzato: deve conservare e dimostrare un controllo sostanziale sull’esito.

Rileva anche il Regolamento UE 2016/679 (GDPR), art. 22, che vieta decisioni basate esclusivamente su trattamenti automatizzati quando producono effetti giuridici significativi sull’interessato, salvo eccezioni tassative. Nei concorsi pubblici, questa norma si applica in pieno.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica sempre il processo decisionale reale. Prima di valutare se impugnare, accedi agli atti del procedimento concorsuale per capire se un funzionario ha effettivamente controllato e sottoscritto l’esito algoritmico o se il sistema ha operato in autonomia. L’assenza di un atto umano identificabile è già motivo di ricorso.
  2. Usa l’accesso agli atti per ottenere il codice sorgente o la documentazione dell’algoritmo. Dal 2019 in poi, diversi TAR hanno accolto istanze di ostensione della logica algoritmica. Se la PA oppone diniego senza motivazione, hai un autonomo vizio impugnabile.
  3. Contesta il difetto di motivazione come vizio autonomo. Non serve dimostrare che l’algoritmo ha sbagliato il calcolo: basta provare che la PA non ha spiegato come e perché il sistema ha prodotto quel risultato per il tuo cliente specifico.
  4. Valuta il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica come alternativa economica al TAR, specie per candidati con posizioni marginalmente pregiudicate da errori di punteggio o scorrimento automatico delle graduatorie.
  5. Monitora i termini decadenziali. Il ricorso al TAR contro atti concorsuali scade in 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento lesivo: un errore algoritmico scoperto tardi non giustifica la rimessione in termini, salvo dolo o occultamento documentato.

Attenzione a

Non confondere l’errore materiale con il vizio di legittimità. Se l’algoritmo ha semplicemente applicato male un criterio aritmetico, la PA può correggere d’ufficio in autotutela. Il vizio che rende il provvedimento illegittimo in radice è invece strutturale: riguarda la delega totale del potere decisionale al sistema, non il singolo calcolo errato. Impostare il ricorso solo sull’errore numerico, senza contestare la struttura del procedimento, riduce significativamente le chances di successo.

Attenzione alla legittimazione attiva nei ricorsi collettivi. Quando più candidati sono danneggiati dallo stesso errore algoritmico, il ricorso collettivo è ammissibile solo se le posizioni giuridiche sono omogenee e non confliggenti. Un cliente classificato al 45° posto e uno al 46° che impugnano insieme possono trovarsi in conflitto di interessi se l’annullamento della graduatoria produce effetti asimmetrici sulle loro posizioni.

Domande frequenti

Come impugnare un concorso pubblico gestito con algoritmo che ha sbagliato?

Presenta ricorso al TAR entro 60 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento lesivo, contestando il difetto di motivazione e la delega totale del potere decisionale al sistema automatizzato. Richiedi preliminarmente l’accesso agli atti per ottenere la documentazione dell’algoritmo. La sentenza Cons. Stato n. 2270/2019 fornisce il principale precedente a supporto.

La PA è obbligata a spiegare come funziona l’algoritmo usato nel concorso?

Sì. L’art. 3 della l. 241/1990 impone la motivazione del provvedimento, e diversi TAR hanno riconosciuto il diritto del candidato ad accedere alla logica algoritmica sottostante. Un diniego immotivato all’accesso agli atti è autonomamente impugnabile. Il GDPR, art. 22, rafforza questo diritto quando la decisione produce effetti giuridici significativi.

Un errore dell’algoritmo nella graduatoria concorsuale può essere corretto senza ricorrere al TAR?

Dipende dalla natura dell’errore. Se si tratta di un errore materiale aritmetico, la PA può intervenire in autotutela con correzione d’ufficio. Se invece il vizio riguarda la struttura del procedimento — ad esempio l’assenza di controllo umano sull’esito — l’annullamento richiede un ricorso formale al TAR, poiché l’autotutela non copre i vizi di legittimità strutturale.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali