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Formazione specialistica pa contratti pubblici


La formazione specialistica del personale PA sta acquisendo rilevanza diretta nelle procedure di affidamento: la sua assenza o inadeguatezza può costituire vizio organizzativo contestabile in sede di impugnazione. Il d.lgs. 36/2023 lega la qualificazione delle stazioni appaltanti anche alle competenze certificate del personale addetto. Chi assiste enti pubblici o partecipa a gare deve monitorare questo fronte perché incide sulla validità degli atti e sulla difendibilità delle scelte discrezionali.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il d.lgs. 36/2023 condiziona la qualificazione della stazione appaltante alle competenze certificate del personale.
  • Punto 2 — L’assenza di formazione adeguata può integrare un vizio organizzativo utile in sede di ricorso al TAR.
  • Punto 3 — I percorsi formativi accreditati da ANAC e SNA costituiscono parametro di legittimità per le procedure complesse.

Se assisti una stazione appaltante o impugni un atto di gara, la formazione del RUP e del personale tecnico-giuridico coinvolto non è più un dettaglio interno: può diventare un elemento di valutazione della legittimità della procedura. Il d.lgs. 36/2023 ha introdotto un sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti che include, tra i criteri, la dotazione di personale con competenze certificate.

Secondo un’analisi pubblicata da Agenda Digitale, la formazione specialistica sta diventando condizione decisiva per qualificare la PA nei contratti pubblici, con percorsi accreditati e aggiornamento continuo come requisiti strutturali, non facoltativi.

Il contesto normativo

Il riferimento centrale è l’art. 63 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), che disciplina la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Il comma 3 rinvia a un sistema di accreditamento basato su criteri che comprendono la struttura organizzativa, i carichi di lavoro gestiti e — punto spesso sottovalutato — la formazione del personale addetto alle procedure. ANAC ha adottato le Linee guida sul sistema di qualificazione (delibera n. 589 del 19 dicembre 2023), che specificano i requisiti formativi minimi. Sul piano giurisprudenziale, il TAR Lazio, sez. II, con sentenza n. 4421/2024, ha riconosciuto che la carenza organizzativa dell’ente appaltante, inclusa la gestione non qualificata delle fasi tecniche, può riverberarsi sulla motivazione degli atti discrezionali e aprire spazi di censura.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nel ricorso contro un atto di gara, verifica se la stazione appaltante risulta qualificata ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 36/2023: la mancata qualificazione può integrare incompetenza relativa e vizio dell’atto.
  2. Se assisti un ente pubblico nella strutturazione dell’ufficio gare, il piano formativo del personale non è più solo gestione HR ma un presupposto di legittimità delle procedure da documentare.
  3. I percorsi accreditati da ANAC e Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA) sono oggi il metro con cui si valuta l’adeguatezza delle competenze: conserva i certificati formativi del personale tra i documenti di gara.
  4. Negli appalti sopra soglia comunitaria (attualmente 5.538.000 euro per i lavori, 221.000 euro per forniture e servizi nelle amministrazioni centrali), la qualificazione della stazione appaltante è obbligatoria e verificabile d’ufficio dal giudice amministrativo.
  5. In sede di contenzioso, la mancanza di figure con competenze certificate nelle commissioni di gara può sostenere un motivo aggiunto se emergono errori tecnici nella valutazione delle offerte.

Attenzione a

Il sistema di qualificazione è ancora in fase di piena attuazione: molte stazioni appaltanti operano in regime transitorio. Presentare un ricorso fondato esclusivamente sulla mancata qualificazione formale, senza collegare il vizio a una lesione concreta sull’esito della procedura, espone al rigetto per carenza di interesse a ricorrere. Il TAR richiede la prova della strumentalità del vizio rispetto al risultato contestato.

Secondo errore frequente: confondere la formazione obbligatoria per il RUP con quella richiesta ai fini della qualificazione della stazione appaltante. Sono piani distinti. L’art. 15 dell’Allegato I.2 al d.lgs. 36/2023 fissa i requisiti del RUP, ma la qualificazione istituzionale dell’ente riguarda l’organizzazione complessiva, non il singolo funzionario.

Domande frequenti

La mancata qualificazione della stazione appaltante può rendere illegittima una gara d’appalto?

Sì, ma con una precisazione: l’assenza di qualificazione ai sensi dell’art. 63 d.lgs. 36/2023 comporta che l’ente non possa procedere autonomamente per determinate categorie di appalto. Se lo fa ugualmente, l’atto è viziato per incompetenza. Il ricorrente deve però dimostrare la concreta incidenza del vizio sull’esito della procedura, altrimenti il TAR tende a respingere per carenza di interesse.

Quali sono i requisiti formativi minimi del RUP nei contratti pubblici dopo il d.lgs. 36/2023?

L’art. 15 dell’Allegato I.2 al d.lgs. 36/2023 fissa requisiti differenziati per importo e tipologia dell’appalto. Per i lavori sopra 1 milione di euro è richiesta laurea tecnica o esperienza quinquennale nel settore. ANAC e SNA offrono percorsi accreditati il cui completamento costituisce requisito autonomo per i ruoli apicali nelle procedure più complesse.

Come si contesta in sede di ricorso TAR la composizione non qualificata di una commissione di gara?

Il motivo si articola sull’art. 93 d.lgs. 36/2023, che impone ai commissari il possesso di competenze adeguate all’oggetto della gara. La contestazione richiede di individuare lo specifico errore tecnico commesso dalla commissione e collegarlo alla carenza di competenza del componente. La prova può passare dall’analisi del curriculum pubblicato in atti e dal raffronto con la complessità tecnica dell’appalto.

Fonte di riferimento: AgendaDigitale

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