Il trattenimento CPR richiedenti asilo resta disciplinato dall’art. 6, co. 2-bis del D.lgs. 142/2015, introdotto dal D.L. 37/2025 conv. in L. 75/2025, senza che la Corte Costituzionale ne abbia sindacato il merito. La Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni sollevate dalla Cassazione per difetto di rilevanza, lasciando formalmente in vigore la norma. Chi patrocina richiedenti protezione internazionale trattenuti in CPR deve costruire le censure su altri parametri costituzionali e convenzionali, senza poter contare su una pronuncia ablatoria.
Punti chiave
- Punto 1 — La Consulta non ha giudicato nel merito: l’art. 6 co. 2-bis D.lgs. 142/2015 resta intatto.
- Punto 2 — L’inammissibilità per difetto di rilevanza non preclude future questioni sollevate da altri giudici.
- Punto 3 — Per i ricorsi in corso, la difesa deve individuare parametri diversi dall’art. 6 CEDU usato dalla Cassazione.
Chi assiste richiedenti protezione internazionale trattenuti in un Centro per il rimpatrio deve fare i conti con una pronuncia che non scioglie il nodo di fondo. La Corte Costituzionale non ha dichiarato illegittima la norma che autorizza il trattenimento nei CPR: ha semplicemente detto che la Cassazione non aveva il titolo per sollevare quella questione in quel momento. Il che, sul piano pratico, significa che la norma è operativa e che le strategie difensive vanno ricostruite da capo.
La notizia è la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità sollevate dalla Corte di Cassazione sull’art. 6, co. 2-bis del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 — introdotto dall’art. 1, co. 2-bis, lett. a) del D.L. 28 marzo 2025, n. 37, convertito nella L. 75/2025 — in relazione all’art. 6 CEDU. La norma disciplina il trattenimento in CPR dello straniero richiedente protezione internazionale. I dettagli della pronuncia sono disponibili su AvvocatoAndreani.
Il contesto normativo
L’art. 6, co. 2-bis del D.lgs. 142/2015 — nella versione novellata dal D.L. 37/2025 — consente il trattenimento in CPR del richiedente asilo in presenza di specifiche condizioni di rischio fuga o pericolosità. La Cassazione aveva tentato di fare entrare dalla porta dell’art. 6 CEDU (diritto a un equo processo) una censura strutturale alla norma. La Consulta ha risposto che quella questione non era rilevante nel giudizio a quo, chiudendo il percorso senza toccare la sostanza. Rimangono aperti, invece, potenziali profili di contrasto con l’art. 13 Cost. (libertà personale) e con l’art. 5 CEDU (diritto alla libertà), che nessun giudice ha ancora portato formalmente all’esame della Corte.
Cosa cambia per lo studio
- L’art. 6, co. 2-bis D.lgs. 142/2015 è pienamente applicabile: non puoi opporre ai giudici di merito una pronuncia di incostituzionalità che non c’è.
- Se stai impugnando un provvedimento di trattenimento in CPR, costruisci le eccezioni su art. 13 Cost. e art. 5 CEDU, non su art. 6 CEDU — parametro già bruciato dalla Cassazione con esito negativo.
- Verifica le condizioni concrete del trattenimento: il D.L. 37/2025 richiede un accertamento individuale del rischio fuga o della pericolosità; un provvedimento standardizzato è attaccabile nel merito davanti al giudice di pace o al tribunale competente.
- L’inammissibilità per difetto di rilevanza non produce effetto preclusivo erga omnes: un giudice di merito che sollevi la stessa questione in un giudizio diverso può ottenere una pronuncia nel merito dalla Consulta. Vale la pena sollecitare questa strada nei casi con fatti adatti.
- Aggiorna i modelli di ricorso: i riferimenti alla questione pendente davanti alla Consulta come argomento sospensivo non reggono più dopo questa pronuncia.
Attenzione a
Il primo rischio è invocare questa pronuncia come se avesse validato nel merito la norma. La Consulta non ha detto che l’art. 6, co. 2-bis è costituzionalmente legittimo: ha solo detto che quella specifica questione, sollevata in quel giudizio, era inammissibile. Usarla come argomento a favore della legittimità del trattenimento davanti a un giudice di merito è un errore di inquadramento che potrebbe ritorcersi contro il cliente.
Il secondo rischio riguarda i tempi: il D.L. 37/2025 è stato convertito con L. 75/2025 da poche settimane e il contenzioso è in rapida evoluzione. Le ordinanze di rimessione alla Consulta potrebbero moltiplicarsi su parametri diversi. Monitorare il registro delle questioni pendenti sul sito della Corte Costituzionale è indispensabile per non citare in udienza una questione già decisa o per non perdere l’aggancio a una sospensione cautelare fondata su una rimessione in corso.
Domande frequenti
Il trattenimento in CPR del richiedente asilo è ancora legittimo dopo la sentenza della Consulta?
Sì. La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni per difetto di rilevanza, senza pronunciarsi nel merito. L’art. 6, co. 2-bis del D.lgs. 142/2015 introdotto dal D.L. 37/2025 conv. in L. 75/2025 è formalmente vigente e applicabile dai giudici.
Su quali parametri posso impugnare un provvedimento di trattenimento in CPR dopo questa pronuncia?
Evita l’art. 6 CEDU, già usato senza successo dalla Cassazione. Punta su art. 13 Cost. (libertà personale e riserva di giurisdizione), art. 5 CEDU (diritto alla libertà e sicurezza) e sull’assenza di accertamento individuale delle condizioni legittimanti previste dal D.L. 37/2025.
Posso chiedere la rimessione alla Corte Costituzionale dell’art. 6 co. 2-bis D.lgs. 142/2015 in un nuovo giudizio?
Sì. L’inammissibilità per difetto di rilevanza non ha effetto preclusivo su altri giudizi. Un giudice diverso, in una causa con i presupposti corretti, può sollevare la medesima o analoga questione e ottenere una pronuncia nel merito dalla Consulta.
Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani