Tasso interessi moratori commerciali al 2,40% nel secondo semestre 2026


Dal 1° luglio 2026 il tasso di mora applicabile alle transazioni commerciali è il 2,40%, cui si aggiunge la maggiorazione fissa dell’8%, per un tasso complessivo del 10,40%. Chi quantifica crediti o redige atti di messa in mora deve aggiornare immediatamente i calcoli, pena la contestazione degli importi richiesti. Il precedente tasso del primo semestre 2026 era il 2,15%, con un tasso complessivo del 10,15%.

Punti chiave

  • Punto 1 — Dal 1° luglio 2026 il tasso MEF sale al 2,40%, per un totale mora del 10,40%.
  • Punto 2 — Il cambio semestrale impone di verificare la data di decorrenza della mora nei conteggi.
  • Punto 3 — Decreti ingiuntivi e precetti con mora calcolata post-luglio 2026 vanno aggiornati al nuovo tasso.

Da luglio 2026 ogni conteggio di interessi di mora su crediti commerciali va rifatto. Il tasso complessivo applicabile nelle transazioni commerciali sale al 10,40% annuo: 2,40% di tasso di riferimento MEF più la maggiorazione fissa dell’8% prevista dalla normativa. Chi sta preparando un decreto ingiuntivo, un precetto o una semplice lettera di messa in mora su un credito commerciale deve verificare se i calcoli incorporano ancora il vecchio tasso del 10,15% valido fino al 30 giugno 2026.

Con il comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha fissato al 2,40% il tasso di riferimento per il secondo semestre 2026, in rialzo rispetto al 2,15% del primo semestre. La fonte è disponibile su AvvocatoAndreani.

Il contesto normativo

La disciplina degli interessi nelle transazioni commerciali si fonda sul d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la direttiva europea sui ritardi di pagamento. L’art. 5 del decreto stabilisce che, salvo diverso accordo tra le parti, gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di costituzione in mora. Il tasso legale di mora è determinato sommando il tasso di riferimento BCE — comunicato semestrale dal MEF — alla maggiorazione dell’8%.

Il d.lgs. 231/2002 si applica a tutti i contratti tra imprese o tra imprese e pubblica amministrazione che prevedano la consegna di beni o la prestazione di servizi contro pagamento. Non si applica ai contratti con consumatori finali, per i quali resta operativo il diverso regime degli interessi legali ex art. 1284 c.c.

Cosa cambia per lo studio

  1. Aggiornare i fogli di calcolo della mora. Il tasso complessivo passa dal 10,15% (1° semestre 2026) al 10,40% (2° semestre 2026). Chi usa template automatici deve inserire il nuovo valore con decorrenza 1° luglio 2026.
  2. Calcolo spezzato nei crediti con mora a cavallo di semestre. Se la mora è iniziata prima del 1° luglio 2026, il conteggio va suddiviso in due periodi con tassi distinti: 10,15% fino al 30 giugno, 10,40% dal 1° luglio in poi.
  3. Decreti ingiuntivi e precetti. Il ricorso monitorio o il precetto che incorpora interessi di mora maturati dopo il 30 giugno 2026 deve riportare il nuovo tasso. Un tasso errato espone alla contestazione dell’avversario e alla rettifica del titolo esecutivo.
  4. Clausole contrattuali di rinvio al tasso legale. I contratti che rinviano genericamente al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 si aggiornano automaticamente. Quelli che cristallizzano un tasso fisso non risentono della variazione, ma conviene verificare se il tasso pattuito sia ancora superiore a quello legale, altrimenti la clausola potrebbe risultare sfavorevole al creditore.
  5. Comunicazioni stragiudiziali e diffide. Le messe in mora inviate a partire da luglio 2026 devono indicare il tasso del 10,40% annuo. Indicare il vecchio tasso non invalida la diffida, ma crea disallineamenti nei conteggi successivi e indebolisce la posizione in sede di trattativa.

Attenzione a

Confondere il tasso di riferimento con il tasso totale. Il MEF pubblica solo il tasso di riferimento (2,40%), ma quello applicabile al credito è sempre la somma con la maggiorazione dell’8%. Riportare nelle conclusioni degli atti solo il 2,40% è un errore che il giudice o il debitore possono eccepire, con conseguente riduzione degli interessi liquidati.

Trascurare i crediti verso la Pubblica Amministrazione. Il d.lgs. 231/2002 si applica anche ai rapporti con enti pubblici, ma per questi soggetti i termini di pagamento e le deroghe convenzionali seguono regole speciali. Verificare sempre se il contratto con la P.A. contenga clausole sui termini di pagamento che modifichino il dies a quo della mora, perché un’eccezione tardiva sulla decorrenza può erodere mesi di interessi già conteggiati.

Domande frequenti

Qual è il tasso interessi moratori transazioni commerciali secondo semestre 2026?

Il tasso complessivo per il secondo semestre 2026 è il 10,40% annuo: si ottiene sommando il tasso di riferimento MEF del 2,40% alla maggiorazione fissa dell’8% prevista dall’art. 5 del d.lgs. 231/2002. Il tasso era del 10,15% nel primo semestre 2026.

Come si calcola la mora se il ritardo è iniziato prima del 1° luglio 2026?

Il calcolo va spezzato in due periodi: si applica il 10,15% per i giorni dal momento della decorrenza della mora fino al 30 giugno 2026, e il 10,40% per i giorni dal 1° luglio 2026 in poi. Sommare i due importi parziali per ottenere il totale degli interessi maturati.

Il tasso di mora commerciale si applica anche ai crediti verso enti pubblici?

Sì, il d.lgs. 231/2002 si applica anche alle transazioni tra imprese e pubblica amministrazione. Occorre però verificare i termini di pagamento previsti dal contratto con la P.A., perché scadenze diverse da quelle legali modificano la decorrenza della mora e dunque il periodo su cui maturano gli interessi al 10,40%.

Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani