La domanda di ammissione al passivo si propone con ricorso trasmesso via PEC all’indirizzo del curatore, nel rispetto dei requisiti formali e sostanziali fissati dall’art. 201 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. Il ricorso deve indicare il credito vantato, il titolo, le eventuali cause di prelazione e i documenti giustificativi. Un vizio formale nella redazione può comportare l’esclusione del credito o la perdita di un grado di privilegio.
Punti chiave
- Il ricorso va trasmesso via PEC al curatore entro il termine fissato dal giudice delegato.
- L’art. 201 CCII impone l’indicazione precisa di credito, titolo e cause di prelazione.
- Un errore formale rischia l’esclusione dal passivo o la decadenza dal privilegio vantato.
Gestire un credito in una procedura concorsuale richiede precisione: un ricorso incompleto o mal trasmesso espone il cliente alla perdita totale o parziale del credito ammesso. Redigere correttamente la domanda di ammissione al passivo non è un adempimento formale secondario — è il presupposto di ogni successiva tutela.
Sul punto, Giuricivile.it ha pubblicato un modello fac simile per la redazione della domanda ex art. 201 CCII, con tutti i requisiti normativi richiesti e le indicazioni operative per la trasmissione telematica.
Il contesto normativo
L’art. 201 del D.Lgs. 14/2019 (Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) disciplina il contenuto della domanda di ammissione al passivo. Il ricorso deve indicare: le generalità del creditore, la determinazione della somma richiesta, la descrizione del titolo, l’eventuale causa di prelazione (privilegio, pegno, ipoteca) con indicazione precisa del bene gravato, e i documenti probatori allegati. La trasmissione avviene via PEC all’indirizzo del curatore, come previsto dall’art. 200 CCII per le modalità di presentazione. Il termine di deposito è fissato dal giudice delegato nel decreto di apertura della liquidazione giudiziale: il tardivo deposito non preclude l’ammissione, ma comporta la perdita del diritto al riparto già eseguito, ai sensi dell’art. 208 CCII.
Cosa cambia per lo studio
- Il ricorso va strutturato con l’indicazione distinta di ogni singolo credito, separando capitale, interessi maturati e spese: una somma unica non documentata rischia l’esclusione parziale in sede di verifica.
- Se si vanta un privilegio speciale (es. art. 2758 o 2776 c.c.) o un’ipoteca, occorre indicare il bene oggetto della garanzia con dati catastali o identificativi precisi — l’omissione fa decadere la prelazione.
- Tutti i documenti giustificativi (fatture, contratti, estratti conto, titoli esecutivi) vanno allegati in formato digitale nativamente firmato o scansione leggibile: la mancanza di un documento non sostituibile può comportare l’esclusione del credito corrispondente.
- La PEC di trasmissione deve essere quella del creditore o del suo difensore: la ricevuta di accettazione e consegna va conservata come prova della tempestività del deposito.
- Per i crediti prededucibili ex art. 6 CCII, la qualificazione deve essere esplicitamente richiesta nel ricorso con indicazione della norma che la fonda: il curatore non integra d’ufficio la qualificazione omessa.
Attenzione a
Il rischio più frequente riguarda la genericità nell’indicazione del titolo: scrivere semplicemente “prestazione professionale” senza allegare il contratto o la parcella firmata espone il credito a contestazione in udienza. Il giudice delegato può ammettere con riserva, ma la riserva sciolta negativamente significa esclusione definitiva — senza possibilità di reintegrare il credito se il termine tardivo è già scaduto.
Secondo rischio: confondere la domanda di ammissione al passivo con l’opposizione allo stato passivo ex art. 206 CCII. Se il curatore esclude il credito e il creditore non propone opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito dello stato passivo, il provvedimento di esclusione diventa definitivo e non più impugnabile.
Guida pratica: come procedere
- Verificare il termine fissato dal giudice delegato
Controllare il decreto di apertura della liquidazione giudiziale per individuare la data entro cui depositare la domanda. Il termine tardivo non preclude l’ammissione ma esclude la partecipazione ai riparti già eseguiti ai sensi dell’art. 208 CCII. - Raccogliere i documenti giustificativi del credito
Allegare contratti, fatture, estratti conto, titoli esecutivi o qualsiasi documento che provi l’esistenza e l’ammontare del credito. Ogni voce del credito deve avere un documento di supporto: capitale, interessi e spese vanno distinti e documentati separatamente. - Identificare e indicare le cause di prelazione
Se si vanta un privilegio speciale (es. art. 2758 o 2776 c.c.), un pegno o un’ipoteca, indicare con precisione il bene gravato, i dati catastali o identificativi e la norma che fonda la prelazione. L’omissione fa decadere il privilegio e il credito viene ammesso in chirografo. - Redigere il ricorso con tutti i requisiti ex art. 201 CCII
Strutturare il ricorso indicando: generalità del creditore, somma richiesta distinta per capitale e accessori, descrizione del titolo, cause di prelazione con bene gravato, elenco documenti allegati. Utilizzare un modello fac simile aggiornato alla versione vigente del CCII. - Trasmettere il ricorso via PEC al curatore
Inviare il ricorso e i relativi allegati alla PEC del curatore indicata nel decreto di apertura. Conservare la ricevuta di accettazione e di consegna come prova della tempestività. La trasmissione deve provenire dalla PEC del creditore o del difensore nominato.
Domande frequenti
Cosa deve contenere la domanda di ammissione al passivo ex art. 201 CCII?
Il ricorso deve indicare le generalità del creditore, la somma richiesta, il titolo del credito, l’eventuale causa di prelazione con il bene gravato e i documenti probatori allegati. La trasmissione avviene via PEC all’indirizzo del curatore. Un’indicazione generica del titolo o l’assenza di documenti giustificativi può determinare l’esclusione totale o parziale del credito in sede di verifica.
Cosa succede se si presenta la domanda di ammissione al passivo in ritardo?
Il deposito tardivo è ammissibile ma comporta la perdita del diritto di partecipare ai riparti già eseguiti, ai sensi dell’art. 208 CCII. Il credito può comunque essere ammesso e concorrere ai riparti successivi. Tuttavia, se la procedura è già in fase avanzata, il recupero effettivo può risultare minimo o nullo.
Come si perde il privilegio in una domanda di ammissione al passivo?
Il privilegio speciale o l’ipoteca vanno espressamente richiesti nel ricorso con indicazione del bene oggetto di garanzia. Se il creditore omette di indicare la causa di prelazione o non descrive il bene con sufficiente precisione, il curatore ammette il credito in chirografo. La successiva opposizione allo stato passivo può rimediare, ma solo entro 30 giorni dal deposito.
Fonte di riferimento: Giuricivile