Subentro alloggi ERP il bisogno non legittima l’occupazione


Il subentro nell’assegnazione di un alloggio ERP richiede il rispetto dei presupposti soggettivi e procedurali previsti dalla normativa regionale, indipendentemente dallo stato di bisogno del richiedente. Chi occupa un alloggio ERP senza titolo valido — anche se convivente di fatto con l’assegnatario deceduto — non acquisisce alcun diritto alla regolarizzazione per il solo fatto della vulnerabilità economica. L’ente gestore può procedere al rilascio coattivo dell’immobile senza che lo stato di bisogno costituisca un’eccezione opponibile in giudizio.

Punti chiave

  • Il bisogno abitativo non è presupposto autonomo per il subentro nell’assegnazione ERP.
  • L’occupazione senza titolo legittima l’azione di rilascio dell’ente gestore, anche verso soggetti vulnerabili.
  • Il subentro è ammesso solo per i soggetti e le procedure espressamente previsti dalla legge regionale applicabile.

Chi assiste inquilini di alloggi ERP o enti gestori pubblici deve aggiornare la propria consulenza su un punto ricorrente e spesso frainteso: lo stato di bisogno del richiedente non trasforma un’occupazione senza titolo in un diritto al subentro. Difendere una posizione del genere in giudizio espone il cliente a una soccombenza prevedibile e, in alcuni casi, a una condanna alle spese.

Il Tribunale di Salerno, con pronuncia del 10 marzo 2026, ha ribadito che il subentro nell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) presuppone la sussistenza di requisiti soggettivi e procedurali tassativi, escludendo che la situazione di vulnerabilità dell’occupante possa supplire alla mancanza di legittimazione formale. La decisione è disponibile su GiuriCivile.it.

Il contesto normativo

La disciplina del subentro negli alloggi ERP è rimessa alle leggi regionali attuative della normativa statale di riferimento, tra cui la L. n. 457/1978 e il D.P.R. n. 1035/1972, che fissano i criteri generali di accesso e permanenza negli alloggi di edilizia pubblica. La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso che il titolo all’occupazione ha natura strettamente personale: Cass. Civ. n. 8540/2019 ha chiarito che la morte dell’assegnatario non determina automaticamente il trasferimento del diritto in capo ai conviventi, i quali devono dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente al momento della successione nel rapporto. L’art. 1 del D.P.R. n. 1035/1972 individua i soggetti legittimati al subentro in modo tassativo, e l’elenco non ammette interpretazioni estensive fondate su ragioni equitative.

Cosa cambia per lo studio

  1. Nei giudizi di rilascio promossi da ATER, comuni o altri enti gestori, l’eccezione fondata sullo stato di bisogno del convenuto non costituisce difesa idonea a paralizzare la domanda: occorre verificare invece se il cliente abbia presentato domanda di subentro nei termini e con i requisiti richiesti dalla legge regionale applicabile.
  2. Prima di instaurare un giudizio in favore dell’occupante, verifica se il soggetto rientra nelle categorie tassative ammesse al subentro (coniuge superstite, convivente more uxorio con convivenza documentata, figli minorenni o a carico): solo in quel caso l’azione è fondata su un titolo azionabile.
  3. Se l’ente gestore ha già comunicato la decadenza dall’assegnazione, i termini per impugnare il provvedimento in sede amministrativa — o per chiedere la regolarizzazione — sono spesso brevi (30-60 giorni a seconda della normativa regionale): una consulenza tardiva può precludere ogni rimedio.
  4. Nei procedimenti per occupazione senza titolo, l’ente può chiedere contestualmente il rilascio e il risarcimento del danno da occupazione abusiva, liquidato di norma in misura pari al canone di mercato: quantifica subito questa esposizione per il cliente.
  5. Se assisti l’ente gestore, la pronuncia del Tribunale di Salerno rafforza la tesi secondo cui non è necessario attendere l’esaurimento di procedure sociali o assistenziali prima di agire per il rilascio: il titolo all’occupazione è questione di diritto, non di opportunità sociale.

Attenzione a

Il rischio principale è sovrapporre il piano del diritto all’abitare — rilevante sul piano costituzionale e nelle politiche sociali — con il piano della legittimazione al subentro, che opera su un registro strettamente formale. Un atto di citazione o una comparsa che argomenti solo sull’art. 47 Cost. o sulla condizione di vulnerabilità del cliente, senza agganciarsi ai requisiti normativi del subentro, non regge all’esame del giudice.

Attenzione anche alla giurisdizione: i provvedimenti di decadenza dall’assegnazione ERP emessi dalla pubblica amministrazione vanno impugnati davanti al TAR, non al giudice ordinario. Confondere il foro competente significa perdere tempo prezioso e, spesso, i termini decadenziali.

Domande frequenti

Un convivente di fatto può subentrare nell’alloggio ERP alla morte dell’assegnatario?

Sì, ma solo se soddisfa i requisiti tassativi previsti dalla legge regionale applicabile: convivenza stabile e documentata, assenza di altri alloggi di proprietà, e presentazione della domanda di subentro nei termini. La sola convivenza di fatto non basta; il bisogno economico non supplisce alla mancanza dei requisiti formali. Cass. Civ. n. 8540/2019 ha escluso qualsiasi trasferimento automatico del titolo.

L’ente gestore ERP può chiedere il rilascio dell’alloggio anche se l’occupante è in difficoltà economica?

Sì. Lo stato di bisogno non costituisce un’eccezione opponibile all’azione di rilascio promossa dall’ente gestore. Il giudice valuta la legittimità del titolo di occupazione, non le condizioni soggettive dell’occupante. L’ente può agire senza attendere esiti di procedure sociali o assistenziali, e può chiedere contestualmente il risarcimento del danno da occupazione abusiva.

Davanti a quale giudice si impugna il provvedimento di decadenza dall’assegnazione ERP?

Il provvedimento di decadenza è un atto amministrativo e va impugnato davanti al TAR competente per territorio, di norma entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza. Se invece la controversia riguarda il rapporto privatistico tra assegnatario ed ente gestore (ad esempio il pagamento dei canoni), la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.

Fonte di riferimento: Giuricivile