Sostituzione testimone deceduto dopo rinvio d’ufficio ammessa


Se un testimone ammesso muore prima di essere escusso perché il giudice ha rinviato d’ufficio l’udienza, la Cassazione consente di sostituirlo con un altro testimone sui medesimi fatti. Il principio si fonda sull’assenza di colpa della parte nella perdita del mezzo istruttorio: il rinvio d’ufficio esclude qualsiasi inerzia del difensore. Lo studio deve attivarsi subito, depositando istanza motivata nella prima udienza utile e indicando il nuovo testimone con i capitoli già ammessi.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il rinvio d’ufficio esclude la decadenza della parte dalla prova testimoniale per morte del teste.
  • Punto 2 — La sostituzione va richiesta nella prima udienza utile successiva al decesso, con istanza motivata.
  • Punto 3 — I capitoli già ammessi restano validi: il nuovo testimone risponde sugli stessi fatti originariamente indicati.

Quando un testimone muore tra la data di ammissione della prova e quella dell’escussione, e il ritardo dipende da un rinvio disposto d’ufficio dal giudice, la parte non perde il diritto alla prova. La Cassazione ha chiuso una questione pratica che molti studi si trovano ad affrontare senza certezze: si può chiedere la sostituzione, e il giudice non può rifiutarla trincerandosi dietro la decadenza.

La Terza Sezione Civile, con la sentenza n. 15223 del 20 maggio 2026, si è pronunciata su un sinistro stradale con lesioni a un ciclista causate da una buca stradale. Il testimone si era presentato in udienza ma non era stato sentito per via di un rinvio disposto d’ufficio; il decesso era avvenuto prima della successiva udienza. La Corte ha ritenuto ammissibile la sostituzione. Il testo integrale è disponibile su AvvocatoAndreani.

Il contesto normativo

L’art. 244 c.p.c. disciplina l’indicazione dei testimoni e l’art. 245 c.p.c. regola l’ammissione della prova, ma nessuna norma prevede espressamente la sostituzione del testimone deceduto. La giurisprudenza ha finora applicato per analogia i principi in materia di rinnovazione dell’istruttoria e di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., che subordina il beneficio all’assenza di colpa della parte. La sentenza n. 15223/2026 consolida l’orientamento secondo cui il rinvio d’ufficio integra proprio quella causa non imputabile che legittima il recupero del mezzo istruttorio, senza che occorra una formale istanza di rimessione in termini: la sostituzione si chiede direttamente come integrazione della lista testi già ammessa.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica subito se il rinvio che ha impedito l’escussione era d’ufficio o su istanza di parte: solo nel primo caso la Cassazione garantisce la sostituzione senza rischio di decadenza.
  2. Deposita l’istanza di sostituzione nella prima udienza utile dopo il decesso, allegando il certificato di morte o quantomeno dichiarandone la circostanza a verbale con riserva di produzione documentale.
  3. Indica il nuovo testimone sugli stessi capitoli già ammessi: non serve riformulare i capitoli né passare per una nuova fase di ammissione, poiché l’oggetto della prova non muta.
  4. Conserva la documentazione del rinvio d’ufficio — il verbale di udienza basta — perché è la prova che esclude la tua inerzia e fonda l’ammissibilità della richiesta.
  5. Se la controparte si oppone alla sostituzione, richiama espressamente Cass. Civ. n. 15223/2026 e il principio di non imputabilità ex art. 153 c.p.c.: il giudice di merito sarà vincolato al principio di diritto enunciato.

Attenzione a

Il confine critico è tra rinvio d’ufficio e rinvio concordato o su istanza della parte che poi invoca la sostituzione. Se il rinvio era stato chiesto dallo stesso difensore o era frutto di accordo tra le parti, il nesso causale tra il ritardo e la morte del testimone ricade nella sfera di rischio della parte: in quel caso la sostituzione non è garantita e il giudice può rigettarla. Documenta sempre l’origine del rinvio fin dal verbale.

Secondo rischio: attendere l’udienza successiva senza fare nulla, nella convinzione che il giudice provveda d’ufficio. La Cassazione non impone al giudice di sollecitare la parte: l’onere di chiedere la sostituzione resta sul difensore, e il silenzio in udienza può essere letto come acquiescenza alla perdita del mezzo istruttorio.

Domande frequenti

Posso sostituire un testimone morto prima dell’udienza se il rinvio era stato chiesto da me?

No, o quantomeno non è garantito. La sentenza Cass. Civ. n. 15223/2026 tutela solo il caso in cui il rinvio è disposto d’ufficio dal giudice. Se il rinvio era su tua istanza o concordato, il decesso del testimone ricade nel tuo rischio processuale e il giudice può rigettare la sostituzione applicando la decadenza ordinaria.

Devo riformulare i capitoli di prova per il testimone sostituto?

No. Il nuovo testimone risponde sui capitoli già ammessi dal giudice: l’oggetto della prova non cambia. Nella tua istanza indica semplicemente il nominativo del sostituto e richiama i capitoli già autorizzati. Riformulare i capitoli rischierebbe di far qualificare la richiesta come nuova prova, con conseguente possibile inammissibilità.

Entro quando devo chiedere la sostituzione del testimone deceduto?

Nella prima udienza utile successiva alla notizia del decesso. Non esiste un termine preciso fissato per legge, ma attendere più udienze senza attivarsi espone al rischio che il giudice interpreti l’inerzia come rinuncia alla prova. Porta subito a verbale la circostanza del decesso, anche solo dichiarandola, e riserva la produzione del certificato di morte.

Fonte di riferimento: AvvocatoAndreani