Le società in house costituite da enti locali non beneficiano della deroga alla rimodulazione in peius della tariffa incentivante prevista dall’art. 26 del d.l. n. 91/2014. La Corte costituzionale, con sentenza n. 103/2026, ha confermato la legittimità dell’art. 22-bis del d.l. n. 133/2014, che riserva quella deroga esclusivamente agli impianti fotovoltaici di titolarità diretta di enti locali o scuole. Chi assiste società in house nel settore energetico deve considerare definitivamente chiusa questa via difensiva.
Punti chiave
- Punto 1 — La deroga alla rimodulazione tariffaria ex art. 22-bis d.l. 133/2014 non si estende alle società in house di enti locali.
- Punto 2 — La Corte costituzionale con sentenza n. 103/2026 ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dal Consiglio di Stato, sezione seconda.
- Punto 3 — Chi gestisce contenziosi in materia di incentivi fotovoltaici per società in house deve aggiornare la strategia difensiva.
Se assisti una società in house costituita da un ente locale che gestisce impianti fotovoltaici e stai valutando di contestare la rimodulazione al ribasso della tariffa incentivante, la strada della deroga ex art. 22-bis d.l. n. 133/2014 è definitivamente sbarrata. La Corte costituzionale ha chiuso il cerchio: quella norma è legittima così com’è, e il perimetro soggettivo non si allarga.
Con la sentenza n. 103/2026, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di Stato, sezione seconda, sull’art. 22-bis del d.l. n. 133/2014, convertito con modificazioni. Il dettaglio della pronuncia è disponibile su Studio Cataldi.
Il contesto normativo
Il d.l. n. 91/2014, convertito con modificazioni, ha introdotto all’art. 26 una rimodulazione in peius delle tariffe incentivanti riconosciute agli impianti fotovoltaici che accedevano al Conto Energia. Si trattava di una riduzione retroattiva degli incentivi già in essere, che ha generato un contenzioso vastissimo davanti ai TAR e al Consiglio di Stato. In risposta, l’art. 22-bis del d.l. n. 133/2014 ha esentato da quella rimodulazione gli impianti fotovoltaici di proprietà diretta di enti locali o scuole, riconoscendone la natura pubblica e le finalità istituzionali. Il Consiglio di Stato, sezione seconda, aveva sollevato la questione chiedendo se questa esclusione fosse costituzionalmente legittima nella parte in cui non copre anche le società in house — soggetti formalmente privati ma sostanzialmente controllati dall’ente pubblico — che gestiscono quegli stessi impianti in nome e per conto dell’ente.
Cosa cambia per lo studio
- La deroga all’art. 26 d.l. n. 91/2014 resta circoscritta agli impianti di titolarità diretta di enti locali e scuole: nessuna apertura giurisprudenziale o interpretativa è rimasta praticabile dopo questa pronuncia.
- I ricorsi già pendenti che fondano la pretesa esclusivamente sull’estensione analogica dell’art. 22-bis alle società in house perdono il loro principale argomento di diritto: va valutata immediatamente la tenuta complessiva del contenzioso.
- Per le società in house che hanno subito la rimodulazione e non hanno ancora agito, il termine per eventuali azioni risarcitorie o restitutorie va verificato con attenzione, tenendo conto della prescrizione ordinaria decennale e delle specificità del rapporto concessorio con il GSE.
- Chi redige statuti o contratti di servizio per società in house nel settore energetico deve considerare che la forma societaria — anche se a controllo pubblico totale — non garantisce l’accesso automatico alle deroghe riservate agli enti locali come tali.
- In sede di consulenza stragiudiziale, occorre distinguere nettamente tra impianti di proprietà dell’ente locale (coperti dalla deroga) e impianti conferiti o affidati in gestione a una società in house (non coperti): la confusione tra le due fattispecie è la principale fonte di errore nelle valutazioni preliminari.
Attenzione a
Il primo rischio concreto è proseguire un ricorso già instaurato senza rivalutare la strategia dopo questa sentenza. Se la tesi principale era l’illegittimità della mancata estensione della deroga, il fondamento costituzionale è ora esplicitamente escluso dalla Consulta: insistere espone il cliente a una soccombenza certa e alla condanna alle spese.
Il secondo errore frequente è ritenere che il controllo analogo — presupposto del modello in house providing ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 50/2016 e oggi dell’art. 7 del d.lgs. n. 36/2023 — valga come equiparazione all’ente locale a ogni fine normativo. Non è così: il controllo analogo rileva per l’affidamento diretto dei contratti pubblici, non per l’accesso a regimi tariffari riservati per legge a soggetti pubblici in senso stretto.
Domande frequenti
Le società in house possono beneficiare della deroga alla rimodulazione della tariffa incentivante fotovoltaico?
No. La Corte costituzionale con sentenza n. 103/2026 ha confermato che l’art. 22-bis del d.l. n. 133/2014 riserva la deroga esclusivamente agli impianti fotovoltaici di titolarità diretta di enti locali o scuole. Le società in house, pur a controllo pubblico totale, restano escluse da questo beneficio.
Cosa succede ai ricorsi già pendenti delle società in house contro la rimodulazione tariffaria ex art. 26 d.l. 91/2014?
I ricorsi fondati sull’estensione analogica della deroga ex art. 22-bis perdono il principale argomento dopo la sentenza n. 103/2026 della Consulta. Occorre rivalutare subito la strategia difensiva: proseguire senza una tesi alternativa solida espone alla soccombenza e alla condanna alle spese processuali.
Il controllo analogo sull’ente in house vale come equiparazione all’ente locale per accedere alle deroghe tariffarie energetiche?
No. Il controllo analogo, rilevante per l’affidamento diretto di contratti pubblici ex art. 7 d.lgs. n. 36/2023, non comporta automatica equiparazione all’ente locale ai fini normativi diversi dagli appalti. Per le deroghe tariffarie nel settore energetico, conta la titolarità formale dell’impianto, non la struttura di controllo societario.
Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie