Con la Risoluzione n. 24 del 24 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le svalutazioni su crediti Stage 1 e Stage 2 secondo il modello IFRS 9 non sono integralmente deducibili nell’anno di rilevazione, ma vanno diluite fiscalmente nel periodo 2026-2029. Per gli studi che assistono banche, intermediari finanziari o società che adottano i principi contabili internazionali, questo incide direttamente sulla pianificazione fiscale e sulla verifica dei piani di accantonamento già predisposti. Chi non aggiorna i modelli di calcolo della fiscalità differita rischia di esporre il cliente a riprese in sede di accertamento.
Punti chiave
- Punto 1 — La deduzione delle svalutazioni IFRS 9 Stage 1 e 2 va spalmata nel quadriennio 2026-2029, non imputata tutta nell’anno.
- Punto 2 — I crediti Stage 3 seguono ancora le regole ordinarie: la distinzione tra stage è fiscalmente rilevante.
- Punto 3 — La Risoluzione n. 24/2026 vincola l’Agenzia e costituisce interpretazione ufficiale utilizzabile nelle difese.
Se il tuo studio assiste soggetti IAS/IFRS adopter — banche, leasing, factor, ma anche gruppi industriali con portafogli crediti rilevanti — il regime di deducibilità delle svalutazioni cambia in modo concreto a partire dall’esercizio 2026. La quota fiscalmente deducibile delle perdite attese su crediti classificati Stage 1 e Stage 2 non transita più integralmente a conto economico con effetto immediato sul reddito imponibile: va distribuita nell’arco di quattro anni.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 24 del 24 giugno 2026, ha fornito i chiarimenti attesi sul nuovo regime fiscale delle svalutazioni dei crediti verso la clientela soggetti al modello delle perdite attese IFRS 9, precisando le modalità di deduzione diluita per il periodo compreso tra il 2026 e il 2029.
Il contesto normativo
Il riferimento di partenza è l’art. 106 del TUIR (d.P.R. n. 917/1986), che disciplina la deducibilità delle svalutazioni dei crediti per gli enti creditizi e finanziari, e che negli anni ha subito interventi progressivi per raccordare il dato contabile IFRS 9 con quello fiscale. Il principio IFRS 9, in vigore dal 1° gennaio 2018, ha sostituito il modello delle perdite sostenute (incurred loss) con quello delle perdite attese (expected credit loss), generando uno scostamento strutturale tra risultato civilistico e base imponibile IRES. Per i crediti Stage 1 (performing) e Stage 2 (sotto-performing), la svalutazione è statisticamente stimata già in assenza di default conclamato, il che li rende intrinsecamente diversi dai crediti Stage 3, per i quali l’art. 106 TUIR prevede la deducibilità integrale al verificarsi delle condizioni di inadempienza. La Risoluzione n. 24/2026 si inserisce in questo solco e fissa le coordinate operative per il quadriennio di transizione.
Cosa cambia per lo studio
- Pianificazione fiscale da aggiornare subito. Per i clienti che chiudono l’esercizio al 31 dicembre 2026, le svalutazioni Stage 1 e Stage 2 già stanziate in bilancio non sono deducibili integralmente in dichiarazione: occorre calcolare la quota diluitiva di competenza dell’anno e verificare la corretta rilevazione della fiscalità differita attiva (DTA).
- Distinzione Stage 1/2 vs Stage 3 ai fini difensivi. In caso di contestazione in accertamento, la classificazione del credito al momento della svalutazione diventa prova decisiva. Conserva la documentazione del rating interno e delle politiche di staging adottate dal cliente alla data di chiusura dell’esercizio contestato.
- Risoluzione n. 24/2026 come strumento difensivo. Trattandosi di interpretazione ufficiale dell’Agenzia, può essere citata nelle memorie difensive e nei ricorsi dinanzi alle Corti tributarie per escludere sanzioni su comportamenti conformi a quanto ivi indicato, anche per i periodi intermedi.
- Impatto sui patti parasociali e sulle due diligence. In operazioni M&A su intermediari finanziari o gruppi IAS adopter, il trattamento fiscale delle DTA su crediti Stage 1 e Stage 2 incide sul valore della target: aggiornare i modelli di analisi del tax risk è necessario già in fase di lettera di intenti.
- Attenzione ai consolidati fiscali. Nei gruppi in consolidato nazionale (artt. 117-129 TUIR), le quote di deduzione diluita transitano nella base imponibile consolidata: la società consolidante deve raccordare i dati di tutte le partecipate IAS adopter per evitare disallineamenti in dichiarazione.
Attenzione a
Errore di staging retroattivo. Riclassificare un credito da Stage 2 a Stage 3 ex post — per esempio dopo un accordo transattivo — solo per ottenere la deducibilità integrale nell’anno è una condotta che l’Agenzia ha già segnalato come area di rischio. Se il credito non soddisfaceva i criteri di default ai sensi di IFRS 9 alla data di chiusura del bilancio, la riclassificazione non regge a un controllo documentale.
Mancato coordinamento con il consulente contabile. La diluzione fiscale non coincide con la rilevazione civilistica: chi si limita a riprendere i dati del bilancio IFRS senza applicare il filtro dell’art. 106 TUIR come interpretato dalla Risoluzione n. 24/2026 produce una dichiarazione infedele per eccesso di deduzione. Verifica sempre che il modulo REDDITI sia stato compilato dal commercialista tenendo conto dei nuovi chiarimenti e non del solo dato contabile.
Domande frequenti
Le svalutazioni IFRS 9 Stage 1 e Stage 2 sono deducibili integralmente nel 2026?
No. La Risoluzione n. 24 del 24 giugno 2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che la deduzione va diluita nel periodo 2026-2029. Solo una quota annuale è fiscalmente rilevante nell’esercizio di rilevazione contabile. La deducibilità integrale rimane riservata ai crediti Stage 3, in presenza delle condizioni previste dall’art. 106 TUIR.
Come si difende il cliente in caso di accertamento sulle svalutazioni IFRS 9?
La difesa si costruisce su due elementi: la documentazione del processo di staging adottato alla data di chiusura del bilancio e la conformità del comportamento dichiarativo alla Risoluzione n. 24/2026. Trattandosi di interpretazione ufficiale dell’Agenzia, la sua applicazione esclude le sanzioni per incertezza normativa ai sensi dell’art. 10 dello Statuto del contribuente (l. n. 212/2000).
Il regime di deduzione diluita IFRS 9 vale anche per le società industriali non bancarie?
Il campo applicativo riguarda i soggetti IAS/IFRS adopter che adottano il modello delle perdite attese per i crediti verso la clientela. Le banche e gli intermediari finanziari sono i destinatari principali, ma anche gruppi industriali con portafogli crediti significativi e obbligo di redazione del bilancio secondo i principi internazionali rientrano nell’ambito. Verifica caso per caso lo statuto IAS adopter del cliente.
Fonte di riferimento: MisterFisco