Smart glass sul lavoro e privacy dei lavoratori


L’adozione di smart glass in azienda attiva obblighi precisi in capo al datore di lavoro come titolare del trattamento ai sensi del GDPR: valutazione d’impatto (DPIA), base giuridica idonea e, in molti casi, accordo sindacale preventivo ex art. 4 St. Lav. Se il dispositivo acquisisce dati biometrici o consente la sorveglianza continua dei lavoratori, l’assenza di questi adempimenti espone l’azienda a sanzioni fino al 4% del fatturato globale annuo. Lo studio che assiste imprese manifatturiere, logistiche o sanitarie deve già presidiare questi profili prima che il cliente acquisti il primo visore.

Punti chiave

  • Punto 1 — Gli smart glass che registrano audio/video sul luogo di lavoro richiedono accordo sindacale ex art. 4 St. Lav. o autorizzazione dell’Ispettorato.
  • Punto 2 — Il trattamento di dati biometrici tramite visori è vietato senza una delle condizioni ex art. 9 GDPR, incluso il consenso esplicito.
  • Punto 3 — La DPIA è obbligatoria per sorveglianza sistematica dei lavoratori ai sensi dell’art. 35 GDPR e delle Linee guida WP248 dell’EDPB.

Se un cliente manifatturiero o logistico ti chiede di introdurre smart glass in produzione o magazzino, hai un problema di compliance da gestire prima dell’acquisto del primo dispositivo. I visori intelligenti registrano video, audio e — a seconda del modello — parametri biometrici: ogni dato acquisito su un lavoratore è trattamento ai sensi del GDPR, con tutte le conseguenze che ne derivano per il titolare.

Il tema è arrivato all’attenzione degli operatori attraverso un’analisi pubblicata da Agenda Digitale, che mappa i rischi privacy degli smart glass nei luoghi di lavoro: registrazioni continue, trasmissione su cloud, riconoscimento facciale, sorveglianza di fatto e responsabilità del titolare del trattamento.

Il contesto normativo

Il quadro si costruisce su tre assi. Il primo è l’art. 4, commi 1 e 2, della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori): qualsiasi strumento di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori richiede accordo con le RSA/RSU o, in mancanza, autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. Il Garante per la protezione dei dati personali ha già chiarito — nel provvedimento del 13 luglio 2016 sulle videosorveglianze aziendali — che la norma si applica a qualsiasi tecnologia con capacità di monitoraggio continuativo.

Il secondo asse è il GDPR: l’art. 35 Reg. UE 2016/679 impone la DPIA ogni volta che il trattamento comporta sorveglianza sistematica di persone su larga scala o in aree accessibili al pubblico. Le Linee guida EDPB WP248 rev.01 inseriscono espressamente il monitoraggio dei dipendenti tra i casi ad alto rischio. Se il visore acquisisce dati biometrici — ad esempio tramite riconoscimento dell’iride o della voce — scatta il divieto dell’art. 9 GDPR, superabile solo con una delle condizioni tassative del paragrafo 2, tra cui il consenso esplicito o la necessità per obblighi di diritto del lavoro ex art. 9, par. 2, lett. b).

Il terzo asse riguarda la sicurezza informatica: la trasmissione dei flussi su cloud espone l’azienda agli obblighi di cui agli artt. 24 e 32 GDPR in materia di misure tecniche e organizzative adeguate, con potenziale data breach notificabile al Garante entro 72 ore ex art. 33 GDPR.

Cosa cambia per lo studio

  1. Prima dell’adozione dei dispositivi, verifica se il cliente ha già un accordo sindacale che copra strumenti di controllo a distanza o se serve aprire una trattativa con le RSA/RSU — in assenza, l’uso è illecito e i dati raccolti inutilizzabili anche in sede disciplinare.
  2. Redigi o aggiorna il Registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR includendo il trattamento via smart glass, specificando finalità, base giuridica, categorie di dati (compresi eventuali dati biometrici), trasferimenti verso fornitori cloud e tempi di conservazione.
  3. Se il dispositivo comporta sorveglianza sistematica o tratta dati biometrici, avvia la DPIA prima del deployment: senza di essa il trattamento è già in violazione e le sanzioni partono da 10 milioni di euro o il 2% del fatturato globale annuo (art. 83, par. 4, GDPR), con soglia raddoppiata per le violazioni più gravi.
  4. Aggiorna l’informativa ex art. 13 GDPR da consegnare ai lavoratori prima dell’attivazione del dispositivo, con indicazione specifica delle modalità di registrazione, dei destinatari dei dati e dei diritti esercitabili.
  5. Inserisci nel contratto con il fornitore del visore e del servizio cloud una clausola di nomina a responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR, con garanzie esplicite sulle misure di sicurezza e sul luogo di conservazione dei dati — rilevante se il server è extra-UE.

Attenzione a

Il rischio più sottovalutato è l’uso dei dati raccolti tramite smart glass in procedimenti disciplinari. La Cassazione, con orientamento consolidato (tra cui Cass. Civ., Sez. Lav., n. 25732/2021), esclude la utilizzabilità di prove raccolte in violazione dell’art. 4 St. Lav. Il licenziamento fondato su registrazioni non autorizzate rischia l’annullamento con reintegra o indennità elevata, a seconda del regime applicabile.

Attenzione anche alla frammentazione della responsabilità quando i dati vengono condivisi in tempo reale con soggetti terzi — ad esempio un centro operativo remoto o un cliente dell’azienda utilizzatrice. In quel caso si apre la questione della contitolarità del trattamento ex art. 26 GDPR, con obbligo di accordo scritto che definisca ruoli e responsabilità: un passaggio che quasi nessun cliente gestisce spontaneamente.

Domande frequenti

Gli smart glass in azienda richiedono accordo sindacale?

Sì. Se il visore consente il monitoraggio dell’attività del lavoratore — anche come funzione accessoria — si applica l’art. 4, comma 1, L. 300/1970. Serve accordo con RSA/RSU o, in alternativa, autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. L’uso senza questi atti rende illecita la raccolta e inutilizzabili i dati in sede disciplinare o giudiziaria.

Quando è obbligatoria la DPIA per i dispositivi smart glass?

La DPIA è obbligatoria ai sensi dell’art. 35 GDPR quando il trattamento comporta sorveglianza sistematica dei lavoratori o acquisizione di dati biometrici. Le Linee guida EDPB WP248 rev.01 includono espressamente il monitoraggio dei dipendenti tra i trattamenti ad alto rischio che impongono la valutazione preventiva, prima dell’avvio del trattamento.

I dati biometrici raccolti dagli smart glass si possono trattare con il consenso del lavoratore?

Il consenso è una delle basi giuridiche ammesse dall’art. 9, par. 2, lett. a), GDPR, ma il Garante italiano e l’EDPB ritengono che in contesti lavorativi il consenso raramente sia libero e quindi valido. Meglio verificare se esiste una base alternativa ex art. 9, par. 2, lett. b) — obbligo di diritto del lavoro — e documentarla nel Registro dei trattamenti.

Fonte di riferimento: AgendaDigitale