Servizi legali alla PA e concorrenza UE cosa rischia lo studio


Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3462 del 4 maggio 2026, ha sospeso il giudizio e rinviato alla Corte di Giustizia UE la questione se l’affidamento diretto di servizi legali da parte della PA sia compatibile con i principi europei di concorrenza, trasparenza e imparzialità. Finché la Corte non si pronuncia, gli affidamenti diretti a studi legali da parte di enti pubblici restano esposti a contestazioni in sede amministrativa. Gli studi che operano o intendono operare con la PA devono valutare con attenzione la base giuridica dei propri incarichi e la loro tenuta rispetto alle norme del Codice dei contratti.

Punti chiave

  • Punto 1 — Il CdS ha rinviato alla CGUE la compatibilità degli affidamenti diretti di servizi legali con il diritto UE.
  • Punto 2 — Gli incarichi legali alla PA sotto soglia non sono automaticamente esenti dalle regole di evidenza pubblica.
  • Punto 3 — Gli studi già titolari di incarichi diretti con enti pubblici devono verificare la solidità della base contrattuale.

Se il tuo studio ha incarichi diretti con enti pubblici, o ne sta negoziando di nuovi, questa ordinanza cambia il quadro di rischio. Il Consiglio di Stato ha formalmente sollevato un dubbio di compatibilità con il diritto UE sugli affidamenti diretti di servizi legali da parte della PA: fino alla risposta della Corte di Giustizia, ogni incarico fondato su quella prassi è potenzialmente impugnabile da terzi concorrenti.

Con ordinanza n. 3462 del 4 maggio 2026, il Consiglio di Stato ha sospeso il procedimento e rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione pregiudiziale se le norme nazionali che consentono l’affidamento diretto di servizi legali alla PA siano compatibili con i principi di concorrenza, trasparenza e imparzialità sanciti dal diritto europeo.

Il contesto normativo

Il d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) esclude dall’ambito applicativo pieno alcune categorie di servizi legali, ma non li sottrae integralmente ai principi di evidenza pubblica. L’art. 14, comma 6, del d.lgs. 36/2023 stabilisce che anche per i contratti esclusi restano fermi i principi di cui agli artt. 1, 2 e 3, ovvero economicità, efficacia, imparzialità e non discriminazione. La giurisprudenza amministrativa aveva già segnalato tensioni su questo punto: il TAR Lazio, con sentenza n. 1789/2024, aveva annullato un affidamento diretto a uno studio legale ritenendo insufficiente la motivazione sull’unicità del professionista. Il rinvio pregiudiziale apre ora uno scenario in cui anche le soglie nazionali potrebbero rivelarsi insufficienti a escludere l’obbligo di confronto competitivo.

Cosa cambia per lo studio

  1. Gli affidamenti diretti già in corso con enti pubblici vanno verificati: se fondati su una delibera che non motiva adeguatamente l’assenza di confronto concorrenziale, sono esposti a ricorso da parte di studi terzi.
  2. Prima di accettare un nuovo incarico da PA, verifica che l’ente abbia seguito almeno una procedura comparativa informale, anche semplificata, e che risulti da atti: questo riduce il rischio di annullamento in autotutela o su ricorso.
  3. Se rappresenti un ente pubblico, aggiorna i modelli di delibera per il conferimento di incarichi legali, inserendo una motivazione rafforzata sui presupposti dell’affidamento diretto e sul rispetto dei principi di trasparenza.
  4. Monitora i tempi del rinvio pregiudiziale: la CGUE impiega in media 16-18 mesi per rispondere. Durante questo periodo, la prassi degli affidamenti diretti resta in un limbo giuridico che alcuni TAR potrebbero usare per accogliere ricorsi cautelari.
  5. Se sei uno studio escluso da un affidamento diretto a un concorrente, l’ordinanza n. 3462/2026 rafforza la base argomentativa per impugnare: cita il rinvio pregiudiziale come conferma del dubbio di legittimità già in sede cautelare.

Attenzione a

Il rischio principale è agire come se nulla fosse cambiato. Molti enti pubblici continuano ad affidare incarichi legali con provvedimenti che richiamano genericamente l’esclusione dal Codice dei contratti senza motivare il rispetto dei principi di concorrenza: dopo questa ordinanza, quella motivazione generica non regge più a un esame serio. Verifica sempre che la delibera di affidamento citi espressamente i criteri di scelta e la valutazione comparativa, anche solo informale.

Secondo rischio: confondere l’esclusione dall’applicazione piena del d.lgs. 36/2023 con l’esenzione totale dal diritto UE. Le due cose non coincidono. La Direttiva 2014/24/UE, all’art. 10, esclude alcuni servizi legali dal suo campo applicativo, ma la CGUE ha già chiarito in passato che i principi del TFUE si applicano anche agli appalti sotto soglia con interesse transfrontaliero certo. Il rinvio del CdS punta esattamente su questo nervo.

Domande frequenti

Un ente pubblico può ancora affidare direttamente un incarico legale dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato?

Sì, formalmente gli affidamenti diretti non sono stati sospesi in via generale. Ma l’ordinanza n. 3462/2026 del CdS crea un precedente che espone ogni affidamento privo di adeguata motivazione comparativa al rischio di impugnazione. Fino alla pronuncia della CGUE, è prudente che l’ente documenti almeno una valutazione informale tra più professionisti.

Uno studio escluso da un appalto legale alla PA può impugnare l’affidamento diretto a un concorrente?

Sì. Il rinvio pregiudiziale del CdS rafforza la posizione di chi impugna: è ora possibile invocare il dubbio di compatibilità con il diritto UE già in sede cautelare. Il ricorso va proposto al TAR competente entro 30 giorni dalla conoscenza dell’affidamento, citando i principi di trasparenza e concorrenza di cui agli artt. 1-3 del d.lgs. 36/2023.

I servizi legali sono esclusi dalla Direttiva appalti 2014/24/UE?

In parte. L’art. 10 della Direttiva 2014/24/UE esclude alcune categorie specifiche di servizi legali, come la rappresentanza in giudizio. Tuttavia l’esclusione non copre tutti gli incarichi di consulenza legale, e comunque non elimina l’obbligo di rispettare i principi generali del TFUE. È proprio questo il nodo su cui il CdS ha chiesto chiarezza alla Corte di Giustizia.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali