Rivalutazione pensioni a blocchi legittima per la Corte


La Corte costituzionale, con sentenza n. 52/2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sul sistema di perequazione automatica ‘a blocchi’ applicato alle pensioni negli anni 2023 e 2024. Il calcolo sulla rivalutazione avviene sull’importo complessivo del trattamento, non sulle singole fasce: questo meccanismo supera il vaglio costituzionale. I ricorsi fondati esclusivamente sull’illegittimità di tale sistema non hanno più margini.

Punti chiave

  • Punto 1 — La Corte cost. n. 52/2026 chiude la strada ai ricorsi sulla rivalutazione a blocchi 2023-2024.
  • Punto 2 — Il sistema ‘a blocchi’ applica la percentuale sull’importo totale, non sulle fasce distinte.
  • Punto 3 — I procedimenti pendenti sul tema vanno rivalutati alla luce del dictum costituzionale.

Se hai fascicoli aperti o richieste di assistenza sulla rivalutazione delle pensioni per il 2023 e il 2024, la risposta della Corte costituzionale è arrivata: il sistema contestato regge. Prima di notificare atti o avviare nuovi procedimenti sul punto, leggi cosa ha stabilito il giudice delle leggi.

Con la sentenza n. 52/2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Trento sul meccanismo di perequazione automatica delle pensioni previsto dalle leggi di bilancio per il 2023 e il 2024. La notizia è riportata da Studio Cataldi.

Il contesto normativo

Il nodo della controversia riguarda la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, disciplinata dalle rispettive leggi di bilancio per il 2023 e il 2024. Il sistema impugnato — il cosiddetto sistema a blocchi — calcola la percentuale di rivalutazione sull’importo complessivo del trattamento pensionistico, senza suddividerlo per fasce di importo come invece prevede il sistema alternativo a scaglioni. Il Tribunale di Trento aveva sollevato la questione nel corso di un giudizio avente a oggetto l’importo spettante a titolo di rivalutazione su una pensione di vecchiaia. Il parametro costituzionale di riferimento era, tra gli altri, l’art. 38 Cost., che garantisce il diritto a trattamenti pensionistici adeguati. La Corte ha ritenuto che il meccanismo a blocchi non violi tale parametro né gli altri invocati.

Cosa cambia per lo studio

  1. Ricorsi fondati sull’illegittimità del sistema a blocchi: la Corte ha chiuso questa strada in via definitiva per le annualità 2023 e 2024. Ogni domanda giudiziale costruita su quel solo presupposto va considerata priva di fondamento costituzionale.
  2. Procedimenti pendenti: se hai fascicoli ancora aperti davanti al giudice ordinario o al TAR con questa impostazione, valuta subito se esistono argomenti alternativi oppure se procedere verso una definizione.
  3. Consulenza stragiudiziale ai clienti pensionati: la sentenza va comunicata tempestivamente a chi aveva ricevuto una valutazione positiva sulla fondatezza della richiesta. Gestire le aspettative ora evita contestazioni successive.
  4. Distinzione tra annualità: la pronuncia copre espressamente il 2023 e il 2024. Per annualità diverse o per meccanismi normativi con caratteristiche distinte, l’argomento costituzionale resta teoricamente percorribile, ma serve un’analisi caso per caso.
  5. Rivalutazione per i clienti con pensioni alte: il sistema a blocchi produce effetti più marcati sui trattamenti di importo elevato, dove la differenza rispetto al sistema a scaglioni è più significativa. La sentenza non elimina il danno economico: elimina il rimedio giudiziale su base costituzionale.

Attenzione a

Non confondere il rigetto costituzionale con l’inesistenza di altri profili. La Corte si è pronunciata sulla legittimità costituzionale delle norme, non sull’interpretazione applicativa. Se il tuo cliente contesta un errore nel calcolo concreto effettuato dall’INPS — indipendentemente dal meccanismo a blocchi — il ricorso mantiene la sua percorribilità.

Attenzione ai termini di prescrizione per le prestazioni previdenziali. Il termine ordinario è di 5 anni ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c. per i ratei di pensione. La sentenza non sospende né interrompe i termini per le posizioni non ancora azionate: se il cliente ha subito una decurtazione nel 2023, il conteggio prescrizionale è già in corso.

Domande frequenti

Posso ancora fare ricorso contro il calcolo a blocchi della rivalutazione pensione 2023?

No, non su base costituzionale. La Corte costituzionale con la sentenza n. 52/2026 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sul sistema a blocchi per il 2023 e il 2024. Rimane percorribile solo una contestazione specifica sull’errore materiale nel calcolo effettuato dall’INPS, che è un profilo distinto.

Qual è la differenza tra sistema a blocchi e sistema a scaglioni per la rivalutazione delle pensioni?

Il sistema a blocchi applica la percentuale di rivalutazione sull’intero importo del trattamento pensionistico. Il sistema a scaglioni la applica sulle singole fasce di importo, come avviene per le aliquote IRPEF. Il sistema a blocchi penalizza maggiormente i pensionati con trattamenti di importo più elevato.

Quanto tempo ho per fare ricorso contro l’INPS per la rivalutazione della pensione?

I ratei di pensione si prescrivono in 5 anni ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c. Per la rivalutazione 2023, il termine scade nel 2028, salvo atti interruttivi. Conviene agire subito se esistono profili di contestazione residui, diversi dall’illegittimità costituzionale del sistema a blocchi.

Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie