Nelle cause di responsabilità medica, le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo (ATP) non possono essere contraddette in giudizio senza nuove allegazioni documentali da parte del paziente. Il Tribunale di Lamezia Terme, con sentenza n. 693 del 4 giugno 2026, ha chiarito che anche in regime di responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c., il nesso causale e l’inadempimento restano oneri probatori del paziente. Chi agisce senza portare elementi nuovi rispetto all’ATP perde la causa.
Punti chiave
- Punto 1 — Le risultanze dell’ATP vincolano il giudice di merito se il paziente non produce nuovi documenti.
- Punto 2 — Anche in responsabilità contrattuale, il paziente deve provare inadempimento e nesso causale.
- Punto 3 — Agire in giudizio senza nuove allegazioni dopo un ATP sfavorevole espone il cliente alla soccombenza.
Se hai un cliente che vuole impugnare l’esito di un ATP sfavorevole e portare la causa a cognizione piena, non basta contestare le conclusioni del CTU. Servono nuovi documenti, nuove prove, nuovi elementi tecnici: senza di questi, il giudice si ferma alle risultanze dell’accertamento preventivo e rigetta la domanda. È una regola processuale che molti studi sottovalutano nella fase di valutazione del rischio-causa.
Il Tribunale di Lamezia Terme, con la sentenza n. 693 del 4 giugno 2026, ha chiarito i presupposti della responsabilità della struttura sanitaria in caso di intervento chirurgico contestato. Il giudice ha ribadito che le conclusioni dell’ATP reggono il processo salvo nuove allegazioni documentali del paziente. L’articolo completo è disponibile su GiuriCivile.it.
Il contesto normativo
La responsabilità della struttura sanitaria si fonda sul contratto di spedalità, inquadrato nell’art. 1218 c.c. come responsabilità contrattuale da inadempimento. Con la legge Gelli-Bianco (l. n. 24/2017), il legislatore ha però distinto la posizione della struttura da quella del medico dipendente: quest’ultimo risponde a titolo extracontrattuale ex art. 2043 c.c., con termini di prescrizione e oneri probatori diversi. Ciò nonostante, anche per la struttura, la giurisprudenza di legittimità — tra cui Cass. Civ. n. 28991/2019 — ha confermato che il paziente non è esonerato dal provare il nesso causale tra la condotta e il danno lamentato. L’ATP ex art. 696-bis c.p.c. assolve proprio a questa funzione istruttoria preventiva: se le sue conclusioni sono sfavorevoli al paziente, diventano il punto di riferimento del giudizio di merito.
Cosa cambia per lo studio
- Prima di instaurare il giudizio di merito dopo un ATP sfavorevole, verifica se hai documentazione tecnica nuova (cartelle cliniche ulteriori, consulenze di parte, letteratura scientifica specifica) capace di contrastare le conclusioni del CTU preventivo.
- Non affidarti alla sola perizia di parte allegata in corso di causa: il tribunale tende a privilegiare l’ATP già espletato in contraddittorio, salvo emergano elementi che il CTU non ha valutato.
- Nella fase di raccolta documenti pre-ATP, presidia l’acquisizione completa della cartella clinica, dei referti strumentali e dei registri operatori: un fascicolo incompleto in sede preventiva si ritorce contro il paziente in sede di merito.
- Valuta la strategia di impugnazione del CTU già in sede di ATP: osservazioni tempestive e richiesta di chiarimenti vincolano meglio il contraddittorio tecnico e rendono più agevole contestare le conclusioni in giudizio.
- Nella lettera di incarico al cliente, inserisci una clausola esplicita che subordina l’avvio del giudizio di merito alla disponibilità di nuovi elementi probatori qualora l’ATP si concluda in modo sfavorevole.
Attenzione a
Il rischio principale è avviare il giudizio di merito confidando in una diversa valutazione del giudice rispetto al CTU dell’ATP, senza portare nulla di nuovo. Il tribunale — come nel caso di Lamezia Terme — si limita a recepire le conclusioni tecniche già acquisite in contraddittorio e rigetta la domanda con condanna alle spese. Un giudizio mal impostato in questa fase può costare al cliente le spese di due procedimenti.
Attenzione anche alla gestione del termine di prescrizione: l’ATP interrompe la prescrizione, ma non indefinitamente. Se tra la conclusione dell’accertamento preventivo e l’iscrizione a ruolo del giudizio di merito passa troppo tempo senza atti interruttivi, rischi di ritrovarti con una domanda prescritta ancora prima di discuterne il merito.
Domande frequenti
Dopo un ATP sfavorevole al paziente si può comunque fare causa alla struttura sanitaria?
Sì, ma occorre produrre nuove allegazioni documentali che non erano disponibili o non sono state valutate dal CTU in sede preventiva. Senza elementi nuovi, il giudice di merito recepisce le conclusioni dell’ATP e rigetta la domanda. La sola perizia di parte non è sufficiente se ripercorre le stesse valutazioni già esaminate dal CTU.
Chi deve provare il nesso causale in una causa per responsabilità della struttura sanitaria?
Il paziente. Anche se la struttura risponde a titolo contrattuale ex art. 1218 c.c., la giurisprudenza — da Cass. Civ. n. 28991/2019 in poi — richiede che il paziente dimostri il nesso causale tra la condotta della struttura e il danno. La responsabilità contrattuale alleggerisce l’onere sulla colpa, ma non lo elimina sul nesso.
L’ATP ex art. 696-bis c.p.c. interrompe la prescrizione nel caso di responsabilità medica?
Sì, il deposito del ricorso per ATP interrompe la prescrizione. Tuttavia, una volta concluso l’accertamento preventivo, il decorso riprende. Se non iscriverai a ruolo il giudizio di merito entro il termine prescrizionale e nel frattempo non effettui atti interruttivi autonomi, la domanda può risultare prescritta.
Fonte di riferimento: Giuricivile