Riscatto periodi servizio INPS istruzioni sentenza Corte Conti


Riscatto periodi di servizio: quadro normativo di riferimento

L’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165, vigente dal 1° gennaio 1998, stabilisce che per il personale militare gli aumenti del periodo di servizio con percezione dell’indennità di impiego operativo sono concessi entro un limite massimo complessivo di cinque anni. Il comma 3 dello stesso articolo prevede che tali aumenti, entro il limite quinquennale, possano essere computati a titolo oneroso anche con riferimento a periodi di servizio prestati in precedenza.

Inoltre, l’articolo 7, comma 3, dello stesso decreto dispone che gli aumenti di servizio maturati fino al 31 dicembre 1997, con percezione della relativa indennità, siano validi ai fini pensionistici anche se eccedenti il limite dei cinque anni, senza possibilità di ulteriori incrementi a decorrere dal 1° gennaio 1998.

Circolare INPS n. 119/2018: criteri per il riscatto

Con la Circolare INPS n. 119 del 18 dicembre 2018, numero 199, l’Istituto ha precisato che la facoltà di riscatto è riconosciuta solo se, alla data di presentazione della domanda, il militare non ha già raggiunto il limite massimo di cinque anni di maggiorazioni, indipendentemente dalla collocazione temporale delle stesse.

Sentenza Corte dei Conti n. 8/2025: nuove indicazioni sull’applicazione del limite

Con la pronuncia n. 8/2025 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, è stato affermato un criterio di natura cronologica per il riscatto dei periodi di servizio. In base a tale orientamento, la facoltà di riscatto deve essere riconosciuta anche a chi, alla data di presentazione della domanda, abbia già maturato il limite massimo di cinque anni di maggiorazione, senza considerare la collocazione temporale delle maggiorazioni stesse.

Messaggio INPS 20 marzo 2026, n. 981: applicazione delle nuove istruzioni

Il Messaggio INPS 20 marzo 2026, n. 981, fornisce nuove istruzioni operative in attuazione della sentenza della Corte dei Conti, estendendo l’applicazione del criterio cronologico al personale di Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza. Le indicazioni riguardano sia le domande in istruttoria alla data di pubblicazione del messaggio, sia quelle già respinte, che possono essere riesaminate qualora non sia scaduto il termine per il ricorso o se il ricorso sia già stato presentato.

Implicazioni per le domande giacenti e respinte

Le domande di riscatto periodi di servizio ancora in istruttoria o precedentemente respinte, in particolare per il personale delle Forze di Polizia sopra indicate, possono essere riesaminate in base alle nuove indicazioni contenute nel Messaggio INPS n. 981/2026. Tale riesame è subordinato al rispetto dei termini per la presentazione del ricorso, offrendo così una possibilità concreta di revisione delle decisioni precedenti.

Per pubblicare avvisi in Gazzetta Ufficiale, GazzettaUfficiale.info offre un servizio di pubblicazione autorizzato IPZS.

Fonte: LeggiOggi.it