Rimborso IRPEF convenzione Italia Tunisia per pensionati esteri


Il pensionato italiano trasferitosi in Tunisia ha diritto al rimborso dell’IRPEF trattenuta in Italia, anche se mantiene alcuni legami con il territorio italiano, purché la residenza effettiva sia stata spostata all’estero. La CGT di secondo grado dell’Abruzzo, con sentenza n. 131/2026 del 05.03.2026, ha confermato che l’art. 18 della Convenzione Italia-Tunisia contro le doppie imposizioni attribuisce la potestà impositiva sulle pensioni allo Stato di residenza del beneficiario. L’Agenzia delle Entrate non può opporre il semplice mantenimento di beni o interessi in Italia per negare il rimborso, se la residenza anagrafica e fattuale è all’estero.

Punti chiave

  • La CGT Abruzzo conferma il rimborso IRPEF al pensionato residente in Tunisia ai sensi dell’art. 18 della Convenzione.
  • Interessi residuali in Italia non bastano a escludere la residenza estera del contribuente ai fini convenzionali.
  • L’Agenzia delle Entrate ha visto rigettare l’appello: il domicilio fiscale segue la residenza effettiva all’estero.

Chi assiste pensionati italiani trasferiti in Tunisia — o in altri Stati con cui l’Italia ha stipulato convenzioni contro le doppie imposizioni modellate sull’OCSE — può ora citare un precedente di secondo grado che rafforza sensibilmente la posizione del contribuente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. Il rimborso dell’IRPEF indebitamente trattenuta è azionabile anche quando l’Agenzia contesti la genuinità del trasferimento di residenza sulla base di legami patrimoniali o familiari rimasti in Italia.

La CGT di secondo grado dell’Abruzzo – Sezione Staccata di Pescara, con sentenza n. 131/2026 del 05.03.2026, ha confermato integralmente la pronuncia di prime cure e rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara. I giudici hanno chiarito che il pensionato richiedente aveva diritto al rimborso dell’IRPEF in applicazione dell’art. 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra Italia e Tunisia. Dettagli e testo integrale della sentenza sono disponibili su Studio Cataldi.

Il contesto normativo

L’art. 18 della Convenzione Italia-Tunisia contro le doppie imposizioni — come la quasi totalità delle convenzioni bilaterali redatte sulla falsariga del Modello OCSE — riserva allo Stato di residenza del beneficiario la potestà impositiva sulle pensioni private. Ne consegue che, una volta accertata la residenza effettiva in Tunisia, l’Italia non può tassare la pensione e deve rimborsare l’IRPEF eventualmente già trattenuta. Sul piano interno, il riferimento è l’art. 2 del TUIR (d.P.R. n. 917/1986), che definisce la residenza fiscale delle persone fisiche: il contribuente è considerato residente in Italia se per la maggior parte del periodo d’imposta è iscritto all’anagrafe, ha domicilio o dimora abituale nel territorio italiano. La Corte di Cassazione ha più volte ribadito — da ultimo con Cass. n. 14038/2023 — che ai fini convenzionali prevale la residenza effettiva rispetto alla sola iscrizione anagrafica, e che spetta all’Amministrazione provare la fittizietà del trasferimento.

Cosa cambia per lo studio

  1. Puoi presentare istanza di rimborso IRPEF per i clienti pensionati con residenza effettiva in Tunisia (o in altri Paesi con convenzione analoga) anche per gli anni ancora aperti al rimborso, ordinariamente entro 48 mesi dal versamento ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973.
  2. In caso di diniego dell’Agenzia, il precedente della CGT Abruzzo n. 131/2026 rafforza il ricorso in Commissione: il mantenimento di immobili, conti correnti o familiari in Italia non è di per sé sufficiente a negare la residenza estera.
  3. Verifica che il cliente sia effettivamente cancellato dall’anagrafe dei residenti e iscritto all’AIRE: è il primo elemento documentale che l’ufficio controllo esaminerà, anche se non è l’unico criterio rilevante.
  4. Raccogli prove della residenza estera in positivo: contratto di locazione o proprietà in Tunisia, utenze intestate, tessera sanitaria locale, estratti conto bancari tunisini. Questi elementi controbattono efficacemente le contestazioni dell’Agenzia sulle doppie imposizioni.
  5. Attenzione ai pensionati pubblici: l’art. 19 del Modello OCSE (e delle relative convenzioni) riserva di norma la tassazione delle pensioni pubbliche allo Stato erogante (Italia), indipendentemente dalla residenza. Verifica sempre il testo specifico della convenzione applicabile prima di impostare la strategia.

Attenzione a

Il rischio più frequente è confondere residenza anagrafica e residenza fiscale convenzionale: un cliente ancora iscritto all’anagrafe italiana al momento della presentazione dell’istanza parte da una posizione di svantaggio probatorio molto rilevante. Assicurati che la cancellazione dall’anagrafe e l’iscrizione all’AIRE siano avvenute prima dell’anno d’imposta per cui si chiede il rimborso, altrimenti l’ufficio applicherà la presunzione di residenza italiana ex art. 2 TUIR e il rimborso diventa quasi impraticabile in via amministrativa.

Secondo rischio: i termini di decadenza. L’istanza di rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 va presentata entro 48 mesi dal versamento dell’imposta. Se il cliente si è trasferito anni fa ma non ha mai chiesto il rimborso, verifica subito quali annualità sono ancora recuperabili: ogni anno perso è denaro non recuperabile, indipendentemente dal merito della pretesa.

Domande frequenti

Come chiedere rimborso IRPEF per pensionato residente in Tunisia?

Il pensionato deve presentare istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara (competente per i non residenti) ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973, entro 48 mesi dal versamento. Occorre allegare la certificazione di residenza tunisina, la cancellazione dall’AIRE o l’iscrizione all’AIRE e la documentazione che provi la residenza effettiva in Tunisia.

La casa in Italia esclude la residenza fiscale estera ai fini della Convenzione Italia-Tunisia?

No. La CGT Abruzzo con sentenza n. 131/2026 ha chiarito che il mantenimento di beni immobili o altri interessi in Italia non osta al riconoscimento della residenza estera. Conta la residenza effettiva e abituale, valutata nel complesso degli elementi fattuali, non il solo dato patrimoniale. L’onere della prova contraria spetta all’Amministrazione.

L’art. 18 Convenzione Italia-Tunisia vale anche per le pensioni pubbliche?

No. L’art. 18 della Convenzione si applica alle pensioni private: attribuisce la potestà impositiva allo Stato di residenza del beneficiario. Le pensioni pubbliche ricadono invece nell’art. 19, che di norma riserva la tassazione allo Stato erogante (Italia). Verifica sempre il testo della convenzione specifica prima di impostare qualsiasi istanza di rimborso.

Fonte di riferimento: StudioCataldiNotizie