Con l’ordinanza n. 17971/2026, la Cassazione chiarisce che nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. la condotta colposa del danneggiato può spezzare il nesso causale anche senza essere eccezionale, imprevedibile o inevitabile. Basta che il pericolo fosse visibile e che il danneggiato avrebbe potuto evitarlo con ordinaria attenzione. Chi difende Comuni, gestori stradali o privati custodi deve costruire la prova su questo elemento fin dal primo atto difensivo.
Punti chiave
- Punto 1 — La visibilità del pericolo è sufficiente a escludere il risarcimento ex art. 2051 c.c., senza richiedere eccezionalità o imprevedibilità del comportamento del danneggiato.
- Punto 2 — La Cassazione con ordinanza n. 17971/2026 consolida un orientamento che alleggerisce la posizione processuale del custode convenuto.
- Punto 3 — La difesa del custode deve focalizzarsi sulla percezione oggettiva del pericolo, non solo sull’anomalia della condotta del danneggiato.
Chi assiste Comuni, gestori autostradali o qualsiasi soggetto convenuto per danni da insidie stradali ha ora un argomento difensivo più netto: non serve dimostrare che il danneggiato si è comportato in modo straordinariamente imprudente. Basta provare che il pericolo era visibile e che un utente mediamente attento lo avrebbe evitato. La strategia processuale cambia già in sede di comparsa di risposta.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 17971/2026, ha ribadito che nella responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. la condotta colposa del danneggiato può costituire causa esclusiva del danno anche in assenza dei tradizionali requisiti di eccezionalità, imprevedibilità o inevitabilità. Il caso riguarda un sinistro stradale causato da materiale franoso sulla carreggiata. Il testo integrale è disponibile su GiuriCivile.it.
Il contesto normativo
L’art. 2051 c.c. pone una presunzione di responsabilità in capo al custode, superabile solo provando il caso fortuito. La giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto che il comportamento del danneggiato può integrare il fortuito — totalmente o parzialmente — quando recide il nesso causale tra la cosa e il danno. La Cassazione aveva già aperto questa strada con Cass. Civ. n. 20943/2022 e con le Sezioni Unite n. 20943/2020, dove si è precisato che il fortuito non richiede necessariamente i caratteri dell’imprevedibilità assoluta, ma può emergere dalla condotta ordinariamente evitabile del danneggiato. L’ordinanza n. 17971/2026 consolida e ribadisce questo filone, rendendolo ancora più fruibile in sede difensiva.
Cosa cambia per lo studio
- Ridefinisci il perimetro probatorio: nella comparsa di risposta, l’obiettivo non è più dimostrare l’eccezionalità della condotta del danneggiato, ma la percepibilità oggettiva del pericolo nelle condizioni di luce, velocità e visibilità del momento del sinistro.
- Raccogli prove fotografiche e video subito: le immagini del luogo nelle ore e condizioni atmosferiche analoghe al sinistro valgono più di qualsiasi perizia a posteriori. Organizza sopralluoghi tempestivi prima che la situazione dei luoghi cambi.
- Usa i dati della segnaletica: la presenza di segnali di pericolo, riduzione di velocità o fondi sdrucciolevoli — anche generici — può corroborare la tesi della visibilità del rischio e rafforzare il fortuito.
- Quantifica il concorso in alternativa: se il giudice non accoglie la tesi dell’esclusione totale, prepara già in atti l’argomentazione per un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. con percentuale elevata a carico del danneggiato, documentando ogni elemento di condotta imprudente.
- Attenzione agli appalti stradali: se il gestore aveva appaltato i lavori di manutenzione, verifica se il custode formale aveva ancora la disponibilità materiale della cosa al momento del sinistro — elemento che incide sull’an della responsabilità ex art. 2051 c.c.
Attenzione a
Il rischio principale è confondere visibilità oggettiva del pericolo con prevedibilità soggettiva da parte del danneggiato. Il custode deve provare che il pericolo era concretamente percepibile nelle condizioni reali del sinistro — non che il danneggiato in astratto avrebbe potuto fare attenzione. Una prova generica o affidata solo alle dichiarazioni del testimone del custode difficilmente convince il giudice di merito.
Secondo rischio: sovrastimare la portata dell’ordinanza nei casi in cui il pericolo era occulto o non segnalato. La Cassazione non ha eliminato la presunzione dell’art. 2051 c.c.; ha solo chiarito i presupposti del fortuito per condotta del danneggiato. Se il brecciolino era coperto da foglie o non visibile di notte senza adeguata illuminazione, l’argomento difensivo basato su questa ordinanza non regge.
Domande frequenti
Quando la condotta del danneggiato esclude totalmente la responsabilità del custode ex art. 2051 cc?
Secondo Cass. n. 17971/2026, la condotta del danneggiato esclude totalmente la responsabilità quando recide il nesso causale tra la cosa e il danno. Non è necessario che il comportamento sia eccezionale o imprevedibile: basta dimostrare che il pericolo era visibile e che un utente normalmente attento lo avrebbe evitato. Il custode deve fornire prova concreta della percepibilità nelle condizioni reali del sinistro.
Come si difende un Comune convenuto per danni da insidie sulla strada dopo questa sentenza?
La difesa deve concentrarsi sulla prova della visibilità oggettiva del pericolo: fotografie del luogo in condizioni analoghe, dati sulla segnaletica presente, velocità consentita e condizioni di illuminazione. In subordine, si argomenta il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. con percentuale elevata a carico dell’attore, documentando ogni elemento di condotta imprudente già nella comparsa di risposta.
La Cassazione 17971/2026 cambia qualcosa per chi agisce in giudizio chiedendo il risarcimento per caduta su strada?
Sì. Chi agisce deve ora dimostrare non solo l’esistenza del pericolo e il nesso causale, ma anche che il pericolo non era percepibile con ordinaria attenzione. Conviene produrre già con l’atto di citazione elementi che attestino la non visibilità del pericolo — scarsa illuminazione, presenza di ostacoli visivi, assenza di segnaletica — per neutralizzare la difesa del custode basata su questa ordinanza.
Fonte di riferimento: Giuricivile