Resa del conto giudiziale nelle società aeroportuali


Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, con sentenza n. 4/2026/QM/PROC, hanno riconosciuto che i soggetti che gestiscono risorse pubbliche nell’ambito delle società aeroportuali sono tenuti alla resa del conto giudiziale, indipendentemente dalla forma privatistica dell’ente. Chi assiste queste società deve verificare se i propri clienti ricadono nell’obbligo contabile e prepararsi a gestire eventuali giudizi di conto davanti alla Corte dei conti.

Punti chiave

  • Punto 1 — Le Sezioni riunite Corte dei conti estendono la resa del conto alle società aeroportuali private che gestiscono risorse pubbliche.
  • Punto 2 — La forma giuridica privatistica non esclude la soggezione al giudizio di conto se si maneggia denaro pubblico.
  • Punto 3 — I legali di società aeroportuali devono valutare subito l’esposizione contabile dei propri assistiti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Se assisti società di gestione aeroportuale o enti concessionari di infrastrutture pubbliche, questa pronuncia ridisegna il perimetro del rischio contabile per i tuoi clienti. L’obbligo di rendere il conto giudiziale non è più circoscritto agli enti pubblici in senso stretto: la Corte dei conti si muove verso una valutazione sostanziale, guardando alla natura delle risorse gestite piuttosto che alla veste formale del soggetto.

Le Sezioni riunite in sede giurisdizionale della Corte dei conti, con la sentenza n. 4/2026/QM/PROC, hanno risolto una questione di massima affermando che le società di gestione aeroportuale che trattano risorse di natura pubblica sono soggette all’obbligo di resa del conto giudiziale. Per approfondire il testo integrale della pronuncia, è disponibile la fonte su GiuriCivile.it.

Il contesto normativo

Il giudizio di conto davanti alla Corte dei conti trova il suo fondamento nell’art. 74 del r.d. n. 2440/1923 (legge di contabilità generale dello Stato) e negli artt. 137 e seguenti del r.d. n. 827/1924, che disciplinano l’obbligo di resa del conto per tutti coloro che maneggiano denaro pubblico. Il Codice della giustizia contabile, d.lgs. n. 174/2016, agli artt. 190 e seguenti, ha aggiornato la disciplina processuale del giudizio di conto, includendo espressamente i soggetti privati che gestiscono fondi pubblici. La giurisprudenza della Corte dei conti aveva già ampliato progressivamente questa platea: la sentenza n. 4/2026/QM/PROC rappresenta il punto di arrivo più avanzato, applicando il criterio sostanziale della natura pubblica delle risorse alle concessioni aeroportuali regolate dal d.lgs. n. 96/2005 e dal d.m. 12 novembre 1997 n. 521.

Cosa cambia per lo studio

  1. Verifica subito se i tuoi clienti aeroportuali ricevono contributi, canoni o corrispettivi di natura pubblica: da questo elemento scatta la potenziale soggezione al giudizio di conto, indipendentemente dalla forma S.p.A. o S.r.l.
  2. Il dirigente o l’amministratore che gestisce concretamente le risorse pubbliche all’interno della società diventa agente contabile de facto: consiglia al cliente di documentare ogni flusso in entrata e uscita con la stessa rigidità di un ente pubblico.
  3. In caso di citazione a giudizio di conto, i termini processuali del d.lgs. n. 174/2016 si applicano integralmente: il deposito del conto va effettuato nei termini fissati dal giudice, a pena di deposizione coattiva con nomina di un commissario ad acta.
  4. Nei contratti di assistenza a società concessionarie aeroportuali, inserisci clausole di compliance contabile che prevedano la conservazione sistematica della documentazione giustificativa per almeno dieci anni, in linea con i termini di prescrizione dell’azione contabile.
  5. Valuta se configurare una due diligence contabile preventiva per i clienti già operativi, così da individuare eventuali esposizioni pregresse prima che la Procura contabile apra un’istruttoria.

Attenzione a

Il primo rischio concreto è sottovalutare la portata della pronuncia limitandola al solo settore aeroportuale. Il ragionamento delle Sezioni riunite si basa sul criterio sostanziale della gestione di risorse pubbliche: lo stesso schema argomentativo può essere esteso ad altre società concessionarie di servizi pubblici locali, autostrade o porti. Chi assiste queste realtà deve monitorare gli sviluppi applicativi della sentenza n. 4/2026/QM/PROC già nei prossimi mesi.

Il secondo rischio riguarda la difesa nel merito del giudizio di conto: molti avvocati civilisti trattano queste controversie con gli strumenti del processo civile ordinario, ignorando le specificità del rito contabile. Il d.lgs. n. 174/2016 prevede regole autonome su onere della prova, poteri istruttori del giudice e natura delle eccezioni ammissibili. Affidarsi a un difensore senza esperienza nel contenzioso erariale espone il cliente a decadenze processuali difficilmente sanabili.

Domande frequenti

Le società aeroportuali private sono soggette alla giurisdizione della Corte dei conti?

Sì, secondo la sentenza n. 4/2026/QM/PROC delle Sezioni riunite della Corte dei conti. Il criterio determinante non è la forma giuridica privata della società, ma la natura pubblica delle risorse gestite. Se la società aeroportuale maneggia fondi, canoni o contributi di provenienza pubblica, i soggetti responsabili della gestione rispondono davanti alla Corte dei conti con l’obbligo di resa del conto giudiziale.

Cos’è il giudizio di conto e come funziona davanti alla Corte dei conti?

Il giudizio di conto è il procedimento con cui la Corte dei conti verifica la regolarità della gestione di risorse pubbliche da parte di chi le ha maneggiate. Disciplinato dagli artt. 190 e seguenti del d.lgs. n. 174/2016, prevede il deposito di un rendiconto documentato entro i termini fissati dal giudice. In caso di mancato deposito, il giudice nomina un commissario ad acta che redige il conto in sostituzione del soggetto inadempiente.

Quali documenti deve conservare una società aeroportuale per difendersi in un giudizio contabile?

La società deve conservare tutta la documentazione giustificativa dei flussi finanziari legati a risorse pubbliche: delibere di assegnazione fondi, mandati di pagamento, fatture, contratti con ENAC e con il Ministero delle Infrastrutture. Il termine di prescrizione dell’azione contabile è di cinque anni dall’atto dannoso, ma per sicurezza è consigliabile una conservazione decennale, allineata ai termini ordinari di prescrizione civilistica.

Fonte di riferimento: Giuricivile