Dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, il giudice penale non può più negare automaticamente le attenuanti al recidivo che ha risarcito il danno. Il divieto assoluto previsto dall’art. 62-bis c.p. in combinato con le norme sulla recidiva reiterata cade per contrasto con i principi di proporzionalità e rieducazione della pena. Chi difende imputati recidivi con condotte riparatorie deve aggiornare subito la strategia difensiva in udienza e in sede di commisurazione della pena.
Punti chiave
- Punto 1 — Il divieto automatico di attenuanti generiche per il recidivo reiterato è ora incostituzionale.
- Punto 2 — Il risarcimento del danno torna a essere elemento valutabile dal giudice anche per i recidivi.
- Punto 3 — I penalisti devono aggiornare le memorie difensive nei procedimenti con imputati recidivi pendenti.
Per i penalisti che seguono imputati con precedenti, la sentenza della Corte Costituzionale apre uno spazio difensivo concreto che fino a ieri era chiuso per legge. Il giudice potrà ora valutare il risarcimento del danno ai fini delle attenuanti anche quando l’imputato è recidivo reiterato: un argomento da inserire subito nelle strategie di pena in tutti i procedimenti pendenti.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che vietava di applicare le circostanze attenuanti generiche al recidivo reiterato che avesse risarcito il danno. La notizia è riportata da Diritto.it. La pronuncia si inserisce in un filone già avviato dalla stessa Consulta con precedenti dichiarazioni di incostituzionalità su automatismi sanzionatori legati alla recidiva.
Il contesto normativo
Il cuore della questione è l’art. 62-bis c.p., che disciplina le attenuanti generiche, letto in combinato con l’art. 99, comma 4, c.p. sulla recidiva reiterata. Quest’ultima norma, nella versione risultante dalla legge ex Ciro 2005 (l. n. 251/2005, cosiddetta legge Cirielli), introduceva un meccanismo che impediva al giudice di riconoscere attenuanti prevalenti o equivalenti alle aggravanti in presenza di recidiva reiterata. La Corte Costituzionale aveva già smantellato parte di questi automatismi con le sentenze n. 183/2011 e n. 105/2014, censurandone la rigidità per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma 3, Cost. La nuova pronuncia prosegue quella linea e colpisce specificamente il nesso tra recidiva reiterata e preclusione alla valutazione delle condotte riparatorie post-delictum.
Cosa cambia per lo studio
- Nei procedimenti con imputati recidivi reiterati già a udienza, deposita subito una memoria che evidenzi l’avvenuto risarcimento del danno e chiede al giudice di valutarlo ai sensi dell’art. 62-bis c.p., ora senza la preclusione dichiarata incostituzionale.
- Nei giudizi in fase di appello o in attesa di sentenza di primo grado, aggiorna le conclusioni scritte citando la nuova pronuncia della Consulta come norma di riferimento per la commisurazione della pena.
- Verifica i procedimenti già definiti con sentenza passata in giudicato: se la pena è stata determinata applicando il divieto ora incostituzionale, valuta l’incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. per chiedere la rideterminazione della pena al giudice dell’esecuzione.
- Aggiorna i modelli di memorie difensive dello studio per includere sistematicamente, nei fascicoli con recidivi, la documentazione del risarcimento o dell’offerta reale di risarcimento come elemento di pena.
- Considera che la pronuncia rafforza anche gli argomenti in sede di patteggiamento: il p.m. non può più opporre la recidiva reiterata come ostacolo assoluto al riconoscimento delle attenuanti nella trattativa sulla pena concordata.
Attenzione a
Non confondere la caduta del divieto automatico con un diritto acquisito alle attenuanti: il giudice recupera il potere discrezionale di valutare, non l’obbligo di concedere. Una memoria difensiva che presenti il risarcimento come elemento automaticamente determinante rischia di essere respinta; documenta invece il percorso riparatorio nel dettaglio, con prove dell’effettivo pagamento o dell’offerta formale rifiutata dalla parte civile.
Sul versante dell’esecuzione, verifica con attenzione i termini e i presupposti dell’incidente ex art. 670 c.p.p.: non tutte le sentenze passate in giudicato sono aggredibili per effetto di una dichiarazione di incostituzionalità sopravvenuta, e la giurisprudenza di legittimità fissa criteri precisi sulla natura della norma colpita e sull’incidenza concreta sulla pena inflitta.
Domande frequenti
Il recidivo reiterato può ottenere le attenuanti generiche dopo questa sentenza della Consulta?
Sì. La Corte Costituzionale ha eliminato il divieto automatico che impediva al giudice di riconoscere le attenuanti generiche al recidivo reiterato. Il giudice ora valuta discrezionalmente le circostanze del caso, incluso il risarcimento del danno, senza la preclusione legale che vigeva in precedenza.
Posso chiedere la rideterminazione della pena se il cliente è già stato condannato con sentenza definitiva applicando il divieto ora incostituzionale?
È possibile valutare un incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p., ma occorre verificare che la norma dichiarata incostituzionale abbia inciso in modo determinante sulla pena concretamente inflitta. La Cassazione richiede un nesso causale diretto tra l’applicazione del divieto e la misura della pena irrogata.
Il risarcimento del danno del recidivo reiterato vale anche in sede di patteggiamento?
Sì. Caduto il divieto costituzionalmente illegittimo, il risarcimento del danno può essere valorizzato come attenuante anche nella trattativa per il patteggiamento ex art. 444 c.p.p. Il pubblico ministero non può più opporsi invocando il solo status di recidivo reiterato come causa automatica di esclusione.
Fonte di riferimento: Diritto.it