Pantouflage PNRR e deroga al periodo di raffreddamento ANAC


La deroga al periodo di raffreddamento (pantouflage) prevista per professionisti ed esperti assunti nell’ambito del PNRR espone gli enti pubblici committenti a rischi di conflitto di interessi non presidiati dalla normativa vigente. L’ANAC, con l’atto di segnalazione n. 2/2026, ha formalmente sollecitato Governo e Parlamento a colmare questa lacuna. Chi assiste amministrazioni pubbliche o professionisti in transizione verso il settore privato deve monitorare l’evoluzione normativa perché un intervento correttivo potrebbe cambiare i termini dei mandati in corso.

Punti chiave

  • Punto 1 — La deroga pantouflage per incarichi PNRR lascia oggi senza raffreddamento i professionisti che transitano al privato.
  • Punto 2 — L’atto di segnalazione ANAC n. 2/2026 non ha forza vincolante ma anticipa un possibile intervento legislativo.
  • Punto 3 — Gli studi che assistono PA o esperti PNRR devono verificare i contratti vigenti prima di eventuali modifiche normative.

Se il tuo studio assiste enti pubblici coinvolti nel PNRR o professionisti che stanno lasciando incarichi pubblici per tornare al privato, hai un varco normativo aperto che ANAC vuole chiudere. Finché il legislatore non interviene, la situazione attuale consente a esperti e consulenti assunti per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di tornare immediatamente a operare per soggetti privati senza alcun periodo di raffreddamento. Questa finestra potrebbe chiudersi presto.

L’Autorità nazionale anticorruzione, con l’atto di segnalazione n. 2/2026, ha formalmente sollecitato Governo e Parlamento a rivedere la deroga al divieto di pantouflage prevista per professionisti ed esperti assunti nell’ambito del PNRR. La notizia è riportata da La Gazzetta degli Enti Locali.

Il contesto normativo

Il pantouflage è disciplinato dall’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001: i dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una PA non possono, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari di quei provvedimenti. La violazione rende nullo il contratto e preclude al privato di contrattare con la PA per i tre anni successivi.

Il problema nasce perché le norme emergenziali che hanno regolato le assunzioni di esperti e professionisti per l’attuazione del PNRR — in particolare quelle introdotte con il d.l. 77/2021 (conv. in l. 108/2021) — hanno inquadrato questi incarichi in forme contrattuali atipiche o di diritto privato che sfuggono all’ambito soggettivo classico del divieto. Il risultato: nessun periodo di raffreddamento obbligatorio alla scadenza.

Cosa cambia per lo studio

  1. Mappatura dei contratti in corso. Se assisti un ente pubblico che ha assunto esperti PNRR con contratti a termine in scadenza nel 2025-2026, verifica subito se il professionista ha esercitato poteri negoziali rilevanti. Un futuro intervento normativo potrebbe applicarsi anche a rapporti già costituiti.
  2. Clausole contrattuali preventive. In assenza di obbligo legale, puoi già oggi inserire nei contratti di incarico PNRR una clausola di non concorrenza o di raffreddamento volontario, calibrata sui 12 o 24 mesi. È più solido di aspettare la legge.
  3. Consulenza al professionista in uscita. Chi ti chiede se può accettare un incarico privato subito dopo la scadenza di un contratto PNRR oggi può farlo senza violare l’art. 53, comma 16-ter. Ma se nel frattempo arriva una norma correttiva con applicazione immediata, il consiglio cambia radicalmente.
  4. Monitoraggio dell’iter parlamentare. L’atto di segnalazione ANAC non è vincolante: vale come pressione istituzionale. Tieni sotto osservazione eventuali emendamenti a provvedimenti omnibus o un ddl ad hoc nei prossimi mesi.
  5. Responsabilità erariale parallela. Anche senza pantouflage formale, il professionista che sfrutta informazioni riservate acquisite durante l’incarico PNRR per avvantaggiare il nuovo datore privato può incorrere in responsabilità per danno erariale davanti alla Corte dei conti.

Attenzione a

Non confondere la forma del contratto con l’assenza di rischio. Molti incarichi PNRR sono stati strutturati come contratti di lavoro autonomo o collaborazione proprio per accelerare le assunzioni. Questo non significa automaticamente che il professionista fosse privo di poteri negoziali: se ha firmato atti, gestito gare o partecipato a decisioni di spesa, il quadro di rischio esiste già oggi, anche prima di qualsiasi riforma.

Non attendere la norma per adeguare i modelli contrattuali. Se usi template standard per gli incarichi degli enti locali tuoi clienti, aggiornali adesso con una clausola di incompatibilità post-contrattuale. Il costo di prevenzione è minimo; il costo di un contenzioso sull’affidamento viziato da conflitto di interessi non lo è.

Domande frequenti

Il divieto di pantouflage si applica agli esperti assunti con contratto PNRR?

Allo stato attuale no, o solo parzialmente. Le forme contrattuali atipiche usate per le assunzioni PNRR spesso esulano dall’ambito soggettivo dell’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001. È proprio questa lacuna che ANAC segnala con l’atto n. 2/2026, chiedendo un intervento normativo correttivo. Fino a quel momento, il professionista in uscita non è vincolato per legge al periodo di raffreddamento triennale.

Cosa rischia un ente pubblico che assume un ex esperto PNRR senza rispettare il raffreddamento?

Se il divieto di pantouflage non si applica formalmente, il rischio legale diretto per l’ente è oggi limitato. Tuttavia, se il professionista ha gestito poteri negoziali rilevanti, permane un rischio di conflitto di interessi censurabile sul piano dell’art. 6-bis l. 241/1990 e delle norme anticorruzione interne. In più, la Corte dei conti può intervenire in caso di danno erariale dimostrabile.

Posso inserire una clausola contrattuale di raffreddamento volontario in un incarico PNRR?

Sì, e conviene farlo. In assenza di obbligo legale specifico, una clausola di non concorrenza o incompatibilità post-contrattuale — da calibrare su 12 o 24 mesi e sui soggetti privati beneficiari dei provvedimenti gestiti — è già oggi uno strumento valido. Va ancorata all’art. 2125 c.c. per i rapporti di lavoro subordinato, oppure negoziata come patto autonomo per quelli autonomi, con corrispettivo adeguato.

Fonte di riferimento: GazzettaEntiLocali