L’istruttoria AGCM su Booking.com segnala che la visibilità algoritmica sulle piattaforme digitali può costituire una leva di potere di mercato rilevante ai fini antitrust e della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette. Per gli studi che assistono strutture ricettive o operatori del turismo, questo procedimento apre spazio a contestazioni concrete su squilibri contrattuali nei rapporti con le OTA. La distinzione tra ranking organico e ranking a pagamento non dichiarato al consumatore è il nodo giuridico centrale.
Punti chiave
- Punto 1 — Il ranking a pagamento non trasparente può integrare pratica commerciale scorretta ex d.lgs. 206/2005.
- Punto 2 — Gli accordi Partner Preferiti possono essere valutati come clausole squilibrate nei contratti B2B con le OTA.
- Punto 3 — L’istruttoria AGCM attiva un possibile fronte risarcitorio per gli albergatori esclusi dalla visibilità.
Se assisti strutture ricettive, agenzie di viaggio o operatori del turismo online, l’istruttoria AGCM su Booking.com non è una notizia di settore: è un precedente operativo. Il procedimento mette nero su bianco che il posizionamento algoritmico — quando dipende dal pagamento di commissioni più alte — può diventare strumento di pressione commerciale rilevante sia sul piano antitrust sia su quello della correttezza verso i consumatori.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Booking.com per presunte pratiche commerciali scorrette collegate ai programmi “Partner Preferiti” e “Partner Preferiti Plus”. Il sospetto è che le strutture che pagano commissioni più elevate ottengano posizionamenti migliori nei risultati di ricerca senza che questo meccanismo sia comunicato in modo chiaro agli utenti finali. La notizia è riportata da Agenda Digitale.
Il contesto normativo
Il quadro di riferimento si articola su più livelli. Sul fronte del rapporto con i consumatori, la condotta contestata ricade sotto il d.lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), in particolare gli artt. 20-26 sulle pratiche commerciali scorrette: una pratica è scorretta se falsa o omette informazioni rilevanti che condizionano la scelta d’acquisto del consumatore medio. Il fatto che un risultato di ricerca sia sponsorizzato o condizionato da commissioni più alte — senza segnalazione — rientra nella fattispecie dell’omissione ingannevole ex art. 22 del Codice del Consumo.
Sul fronte del rapporto B2B tra piattaforma e strutture ricettive, entra in gioco il Regolamento UE 2019/1150 (Platform-to-Business, P2B), che impone alle piattaforme online trasparenza sui parametri principali che determinano il ranking (art. 5). Booking.com, in quanto piattaforma con volumi rilevanti, è soggetta a questo obbligo. Eventuali clausole contrattuali che subordinano la visibilità all’adesione a programmi commissionali più onerosi possono inoltre essere valutate come clausole abusive nei contratti tra professionisti, ai sensi degli artt. 1341-1342 c.c. e della disciplina sulle clausole vessatorie nei contratti B2B introdotta dal d.lgs. 149/2022.
Cosa cambia per lo studio
- Puoi contestare contrattualmente le clausole di adesione ai programmi Partner Preferiti se il tuo cliente ha subito un calo di visibilità dopo aver rifiutato di aumentare la commissione: il Regolamento P2B impone che i criteri di ranking siano esplicitati nel contratto.
- In caso di danno economico documentabile — calo di prenotazioni correlato alla perdita di posizionamento — esiste un potenziale fondamento per un’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c. o per concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., da valutare in affiancamento al procedimento AGCM.
- Tieni monitorata la fase istruttoria: se l’AGCM adotta misure cautelari o accerta la violazione, il provvedimento finale costituisce prova privilegiata nei giudizi civili successivi ai sensi dell’art. 16 d.lgs. 3/2017 (recepimento della Direttiva Antitrust Damages).
- Verifica le comunicazioni contrattuali ricevute dal tuo cliente: se Booking.com ha modificato i termini di ranking senza un preavviso adeguato, può esserci violazione dell’art. 8 del Regolamento P2B che impone 15 giorni di preavviso per modifiche ai termini.
- Valuta un esposto integrativo all’AGCM per il tuo cliente se disponi di evidenza documentale sulla correlazione tra commissione pagata e posizionamento ottenuto: i privati possono trasmettere elementi istruttori utili al procedimento in corso.
Attenzione a
Il rischio più comune è affrontare la questione solo sul piano contrattuale privatistico, trascurando la dimensione antitrust. Il procedimento AGCM non sospende i termini di prescrizione per l’azione civile, ma il suo esito può rafforzare enormemente la posizione del cliente in un eventuale giudizio: aspettare la chiusura del procedimento senza tutelare intanto i diritti in sede civile può far maturare la prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c.
Attenzione anche a non confondere la posizione del consumatore finale con quella della struttura ricettiva: sono piani di tutela distinti, con legittimazione attiva, fori competenti e rimedi differenti. Un’azione collettiva dei consumatori ex art. 840-bis c.p.c. e un’azione risarcitoria della struttura ricettiva possono coesistere ma richiedono strategie processuali separate.
Domande frequenti
Un albergatore può fare causa a Booking.com per calo di visibilità nei risultati di ricerca?
Sì, se il calo di visibilità è documentato e correlabile all’adesione o meno a programmi commissionali più onerosi. Il fondamento può essere la concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., la violazione del Regolamento P2B sulla trasparenza del ranking (art. 5, Reg. UE 2019/1150) o il danno aquiliano ex art. 2043 c.c. La prova della correlazione tra commissione e posizionamento è l’elemento critico da costruire.
Cosa prevede il Regolamento P2B sulla trasparenza del ranking nelle OTA?
Il Regolamento UE 2019/1150 (art. 5) impone alle piattaforme online di indicare nei termini e condizioni i parametri principali che determinano il ranking e il peso relativo di ciascuno. Se una piattaforma come Booking.com condiziona il posizionamento al pagamento di commissioni più alte senza dichiararlo, viola questo obbligo. La mancata trasparenza è già di per sé un illecito indipendentemente dall’esito dell’istruttoria AGCM.
Il provvedimento AGCM contro Booking.com vale come prova nel processo civile?
Sì, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 3/2017, che recepisce la Direttiva 2014/104/UE, i provvedimenti definitivi delle autorità nazionali garanti della concorrenza costituiscono prova privilegiata dell’illecito nei giudizi civili successivi. Il giudice civile non può adottare decisioni incompatibili con l’accertamento dell’AGCM. Questo rende conveniente attendere la chiusura del procedimento prima di instaurare il giudizio risarcitorio, salvo rischio di prescrizione.
Fonte di riferimento: AgendaDigitale