regime giuridico: DAO in Italia: regime giuridico


Le Decentralized Autonomous Organizations (DAO) non hanno in Italia una forma giuridica riconosciuta, il che espone i partecipanti a responsabilità illimitata e solidale assimilabile a quella delle società di fatto. A livello UE, il regolamento MiCA (Reg. UE 2023/1114) non disciplina direttamente le DAO, ma può intercettarle quando emettono token classificabili come crypto-asset. Un avvocato che assiste clienti attivi nel Web3 deve oggi valutare caso per caso la qualificazione giuridica della DAO, il rischio di applicazione della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) e la potenziale responsabilità dei membri.

Punti chiave

  • Punto 1 — Le DAO prive di forma giuridica rischiano di essere trattate come società di fatto con responsabilità illimitata dei partecipanti.
  • Punto 2 — Il Reg. UE MiCA 2023/1114 si applica ai token emessi da DAO se classificabili come crypto-asset soggetti a offerta pubblica.
  • Punto 3 — La normativa antiriciclaggio italiana (d.lgs. 231/2007) può colpire le DAO che gestiscono flussi di valore tra soggetti identificabili.

Chi assiste clienti attivi nel settore crypto o Web3 si trova già oggi a rispondere a domande concrete: la DAO del cliente è un soggetto giuridico? Chi risponde dei debiti? Qualificare correttamente una DAO non è un esercizio teorico — sbagliarlo espone il cliente a responsabilità personale illimitata e allo studio a un’assistenza prestata su basi errate.

Un’analisi pubblicata da Diritto.it ricostruisce il quadro regolatorio delle Decentralized Autonomous Organizations in Italia, nell’Unione Europea e nei principali ordinamenti stranieri, offrendo un utile punto di partenza per chi deve affrontare il tema in sede consulenziale o contenziosa.

Il contesto normativo

In Italia non esiste una norma che riconosca le DAO come enti autonomi. In assenza di inquadramento specifico, la giurisprudenza tende ad applicare per analogia le norme sulle società di fatto (artt. 2247 e ss. c.c.), con la conseguenza che i partecipanti rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni assunte. A livello europeo, il Regolamento MiCA (Reg. UE 2023/1114, applicabile dal 30 dicembre 2024) disciplina l’emissione e la negoziazione di crypto-asset: quando una DAO emette token qualificabili come asset-referenced token o e-money token, scattano obblighi di whitepaper, autorizzazione e vigilanza da parte delle autorità competenti (in Italia, Banca d’Italia e Consob secondo le rispettive competenze). Sul fronte antiriciclaggio, il d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 125/2019 in recepimento della V Direttiva AML, estende gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, categoria che può includere operatori DAO. Alcune giurisdizioni estere — Wyoming (USA), Marshall Islands, Malta — hanno adottato forme di riconoscimento espresso delle DAO come LLC o entità equiparate, creando un precedente che i tribunali italiani potrebbero dover valutare in casi di diritto internazionale privato.

Cosa cambia per lo studio

  1. Qualificazione giuridica preliminare obbligatoria: prima di qualsiasi assistenza, verifica se la DAO ha adottato un wrapper giuridico (fondazione, srl, associazione) o opera allo stato puro. Nel secondo caso, ogni membro è potenzialmente esposto come socio di fatto.
  2. Verifica MiCA sui token: se la DAO emette o ha emesso token, analizza se rientrano nelle categorie coperte dal Reg. UE 2023/1114. Dal 30 dicembre 2024 l’offerta senza whitepaper approvato è illecita nei confronti di clienti retail UE.
  3. Adempimenti antiriciclaggio: se assisti una DAO che gestisce flussi in crypto, valuta se sei tenuto agli obblighi di cui agli artt. 17-30 d.lgs. 231/2007 come professionista e se il cliente stesso vi è soggetto come prestatore di servizi su valuta virtuale.
  4. Governance e responsabilità degli sviluppatori core: in assenza di personalità giuridica, i soggetti che controllano le chiavi dei contratti intelligenti o detengono poteri di veto sui protocolli rischiano di essere identificati come amministratori di fatto, con conseguenze in ambito societario e penale.
  5. Riconoscimento di DAO straniere: se il cliente partecipa a una DAO costituita nel Wyoming o alle Marshall Islands, applica le norme di diritto internazionale privato (artt. 25 ss. della L. 218/1995) per determinare legge applicabile e riconoscibilità in Italia.

Attenzione a

Responsabilità per i token emessi prima del MiCA. Molti clienti hanno partecipato a emissioni di governance token tra il 2020 e il 2023, quando la normativa era assente. Tali emissioni potrebbero essere riqualificate come offerta al pubblico di prodotti finanziari ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. t) del TUF (d.lgs. 58/1998), con sanzioni amministrative fino a 5 milioni di euro e responsabilità penale ex art. 166 TUF per i promotori identificabili.

Errore di valutazione sulla decentralizzazione effettiva. Non tutte le entità che si autodefiniscono DAO sono realmente decentralizzate. Se un singolo soggetto o gruppo ristretto controlla il multisig o il protocollo, le autorità — Consob in testa — possono disregardare la struttura formale e applicare la disciplina ordinaria sugli emittenti o sui gestori di fondi collettivi.

Domande frequenti

Una DAO è riconosciuta come persona giuridica in Italia?

No. In Italia non esiste una norma che attribuisca alle DAO soggettività giuridica autonoma. In assenza di un wrapper giuridico (srl, fondazione, associazione), una DAO opera come società di fatto ex artt. 2247 ss. c.c., con responsabilità solidale e illimitata in capo ai partecipanti attivi. Alcuni Paesi come il Wyoming o le Marshall Islands hanno invece introdotto forme di DAO-LLC riconosciute per legge.

Il regolamento MiCA si applica alle DAO che emettono governance token?

Dipende dalla classificazione del token. Il Reg. UE 2023/1114 (MiCA), applicabile dal 30 dicembre 2024, copre asset-referenced token, e-money token e altri crypto-asset offerti al pubblico. I puri governance token non monetari possono restare fuori dall’ambito MiCA, ma la valutazione va fatta caso per caso sulla base delle caratteristiche economiche e dei diritti incorporati nel token.

Chi risponde dei debiti di una DAO in Italia se non ha forma giuridica?

Rispondono solidalmente e illimitatamente i soggetti che hanno agito in nome o per conto della DAO, assimilabili ai soci di una società di fatto. In caso di attività continuativa e organizzata, non si esclude l’applicazione analogica delle norme sulle società in nome collettivo irregolari ex art. 2297 c.c., con possibilità di azione diretta dei creditori verso i singoli membri identificabili.

Fonte di riferimento: Diritto.it