La mediazione obbligatoria è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale imposta dall’art. 5 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia), in dodici materie tassativamente elencate: chi non espletà il tentativo prima di citare in giudizio rischia l’improcedibilità dell’azione. La sua rilevanza pratica è massima perché il giudice la rileva anche d’ufficio entro la prima udienza, con conseguenze processuali ed economiche difficilmente reversibili.
Punti chiave
- Punto 1 — L’art. 5 d.lgs. 28/2010 elenca 12 materie in cui la mediazione è condizione di procedibilità.
- Punto 2 — Il mancato tentativo va eccepito dal convenuto o rilevato d’ufficio entro la prima udienza.
- Punto 3 — La Riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022) ha ampliato la mediazione demandata dal giudice.
- Punto 4 — Il rifiuto ingiustificato di partecipare espone la parte a sanzioni processuali e fiscali.
Cos’è la mediazione obbligatoria: definizione e quadro normativo
La mediazione obbligatoria è il procedimento stragiudiziale disciplinato dal d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, come novellato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), in cui le parti devono tentare di raggiungere un accordo davanti a un mediatore accreditato prima di adire il giudice. L’art. 5, comma 1-bis del d.lgs. 28/2010 — nel testo vigente post-Cartabia — qualifica questo tentativo come condizione di procedibilità della domanda giudiziale: senza di esso, l’azione è improcedibile.
Il legislatore ha individuato dodici materie tassative: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. L’elenco è chiuso: qualsiasi estensione analogica è vietata, come confermato da Cass. civ., sez. II, ord. 27 gennaio 2022, n. 2535.
La Riforma Cartabia ha affiancato alla mediazione obbligatoria ante causam due ulteriori canali: la mediazione demandata (art. 5, comma 2 d.lgs. 28/2010), in cui il giudice, anche in appello, invita le parti a tentare la mediazione in qualsiasi momento del processo, e la negoziazione assistita obbligatoria (art. 3 d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014), che rimane distinta e parallela. I due istituti non si sovrappongono: la negoziazione assistita non sostituisce la mediazione nelle dodici materie dell’art. 5.
Sul piano soggettivo, l’obbligo grava sulla parte che intende esercitare l’azione in giudizio. L’assistenza di un avvocato è obbligatoria fin dal primo incontro (art. 8, comma 1 d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.lgs. 149/2022): non si tratta di una facoltà, ma di un requisito di validità della procedura.
| Materia | Esempi pratici ricorrenti |
|---|---|
| Condominio | Impugnazione delibere, spese condominiali, rumori molesti |
| Diritti reali | Usucapione, servitù, distanze legali tra edifici |
| Divisione | Scioglimento comunione su immobili o beni mobili |
| Successioni ereditarie | Controversie tra eredi su liquidazione dell’asse |
| Patti di famiglia | Trasferimento d’azienda con liquidazione dei legittimari |
| Locazione | Sfratto per morosità, indennità di avviamento commerciale |
| Comodato | Restituzione dell’immobile dato in uso gratuito |
| Affitto di aziende | Recesso anticipato, canone, manutenzione straordinaria |
| Responsabilità medica e sanitaria | Errori chirurgici, diagnosi errate, infezioni nosocomiali |
| Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità | Articoli giornalistici, post sui social media |
| Contratti assicurativi | Polizze vita, RC auto (sinistri stradali inclusi) |
| Contratti bancari e finanziari | Mutui, derivati, fideiussioni, leasing |
Come funziona in pratica
Il procedimento si apre con il deposito dell’istanza di mediazione presso un organismo iscritto nel registro del Ministero della Giustizia (art. 16 d.lgs. 28/2010). L’organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro entro 30 giorni dal deposito: questo termine è ordinatorio, ma un ritardo eccessivo dell’organismo può incidere sulla tempestività della condizione di procedibilità se il termine di prescrizione o decadenza è prossimo. Il deposito dell’istanza interrompe la prescrizione (art. 8, comma 4 d.lgs. 28/2010) e impedisce le decadenze per tutta la durata della procedura.
La procedura si articola in due fasi distinte dopo la Riforma Cartabia. Nel primo incontro il mediatore illustra la procedura e verifica la disponibilità delle parti a proseguire: se una parte non compare senza giustificato motivo, il giudice può desumere da questo comportamento argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, comma 2 c.p.c. e condannarla al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto (art. 8, comma 4-bis d.lgs. 28/2010). Se le parti decidono di proseguire, si avvia la fase vera e propria di negoziazione assistita dal mediatore.
Scenario 1 — La controversia condominiale. Il condominio Alfa delibera in assemblea la sostituzione dell’ascensore con voto favorevole di 600 millesimi. Il condomino Beta, titolare di 150 millesimi, impugna la delibera per vizio di convocazione. Prima di depositare il ricorso ex art. 1137 c.c. presso il Tribunale, il difensore di Beta deve depositare istanza di mediazione. Il termine di 30 giorni per impugnare la delibera (art. 1137, comma 2 c.c.) rimane sospeso per tutta la durata della mediazione: il difensore deve quindi attivarsi immediatamente, senza attendere l’esito del procedimento. La condizione di procedibilità si considera soddisfatta anche se la controparte non compare o se la mediazione si conclude senza accordo.
Scenario 2 — Il sinistro stradale e il contratto assicurativo. Marco subisce un incidente con danni patrimoniali per 45.000 euro. La compagnia assicurativa offre 18.000 euro. Prima di citare in giudizio sia il responsabile civile sia la compagnia, il difensore di Marco deve valutare con attenzione: la RC auto rientra nei contratti assicurativi ex art. 5, comma 1-bis d.lgs. 28/2010, quindi la mediazione è obbligatoria. Tuttavia, se Marco intende agire anche per il risarcimento del danno biologico grave, deve coordinarsi con l’art. 148 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), che prevede una procedura di offerta diretta: la giurisprudenza maggioritaria, tra cui Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2020, n. 20316, ritiene che la previa richiesta risarcitoria ex art. 148 CAP non sostituisca la mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010 quando la controversia involge profili contrattuali.
La durata massima della procedura è tre mesi dal primo incontro (art. 6, comma 1 d.lgs. 28/2010), prorogabili di ulteriori tre mesi con accordo delle parti. Scaduto il termine senza accordo, ciascuna parte può procedere in giudizio, allegando il verbale negativo come prova dell’espletamento della condizione di procedibilità.
Gli errori più comuni e come evitarli
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Depositare la citazione prima dell’istanza di mediazione.
Problema concreto: l’avvocato notifica l’atto di citazione in una causa di locazione senza aver depositato l’istanza di mediazione. Il convenuto eccepisce l’improcedibilità nella comparsa di risposta; il giudice la rileva e assegna un termine per attivare la mediazione. Se il termine per agire in giudizio era già scaduto nel frattempo, il cliente subisce un danno irreversibile.
Soluzione pratica: prima di qualsiasi azione giudiziale nelle 12 materie, verificare sistematicamente se ricorre l’obbligo ex art. 5 d.lgs. 28/2010. Creare un checklist interno con le materie obbligatorie da consultare a ogni nuovo mandato. -
Omettere l’assistenza dell’avvocato al primo incontro.
Problema concreto: la parte si presenta da sola al primo incontro ritenendo sufficiente la presenza del mediatore. Dopo la Riforma Cartabia (art. 8, comma 1 d.lgs. 28/2010 nel testo vigente), l’assistenza del difensore è obbligatoria: la procedura svolta senza avvocato è invalida e non soddisfa la condizione di procedibilità.
Soluzione pratica: comunicare con chiarezza al cliente fin dal conferimento del mandato che la presenza dell’avvocato non è facoltativa. Inserire questo obbligo nel preventivo di spesa e nel contratto di patrocinio. -
Non rispettare la competenza territoriale dell’organismo.
Problema concreto: l’avvocato deposita l’istanza presso un organismo con sede in una città diversa da quella del giudice territorialmente competente. L’art. 4, comma 1 d.lgs. 28/2010 stabilisce che la domanda va depositata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Un’istanza presentata altrove può rendere inefficace la mediazione ai fini della procedibilità.
Soluzione pratica: determinare prima la competenza territoriale del giudice (artt. 18, 19, 20 c.p.c.) e solo successivamente scegliere l’organismo di mediazione nel circondario corrispondente. -
Confondere la mediazione obbligatoria con la negoziazione assistita.
Problema concreto: per una controversia in materia di locazione, l’avvocato avvia la procedura di negoziazione assistita ex art. 3 d.l. 132/2014, convinto che sostituisca la mediazione. I due istituti sono distinti: la negoziazione assistita obbligatoria copre controversie di valore fino a 250.000 euro nelle materie civili generali, ma non sostituisce la mediazione nelle 12 materie dell’art. 5 d.lgs. 28/2010, dove rimane necessaria quest’ultima.
Soluzione pratica: verificare sempre se la materia rientra nell’art. 5 d.lgs. 28/2010 o nell’art. 3 d.l. 132/2014 e, in caso di sovrapposizione, procedere con la mediazione obbligatoria che assorbe l’adempimento. -
Non allegare il verbale di mediazione all’atto introduttivo.
Problema concreto: l’avvocato esplete regolarmente la mediazione ma dimentica di allegare il verbale alla citazione o al ricorso. Il giudice non ha prova dell’espletamento e può sollevare d’ufficio la questione dell’improcedibilità, costringendo a una sospensione del processo e alla produzione tardiva del documento.
Soluzione pratica: inserire nel proprio workflow di redazione degli atti la voce “allegato verbale di mediazione” come controllo finale obbligatorio prima del deposito telematico. -
Trascurare la mediazione demandata dal giudice.
Problema concreto: il giudice invita le parti a tentare la mediazione ex art. 5, comma 2 d.lgs. 28/2010 nel corso del processo. L’avvocato non ottempera o partecipa in modo formale e disinteressato. Il giudice può trarre argomenti di prova dal comportamento ostruzionistico (art. 8, comma 4-bis d.lgs. 28/2010) e, in sede di liquidazione delle spese, penalizzare la parte che ha rifiutato ingiustificatamente (art. 13, comma 2 d.lgs. 28/2010).
Soluzione pratica: trattare ogni invito del giudice alla mediazione con lo stesso rigore dell’obbligo ante causam. Valutare con il cliente i rischi processuali del rifiuto prima di rispondere negativamente.
Riferimenti normativi e giurisprudenziali
| Norma / Fonte | Contenuto rilevante |
|---|---|
| Art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (testo vigente post d.lgs. 149/2022) | Elenca le 12 materie di mediazione obbligatoria e qualifica il tentativo come condizione di procedibilità della domanda giudiziale; improcedibilità rilevabile d’ufficio o su eccezione di parte entro la prima udienza. |
| Art. 8, d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 | Obbligatorietà dell’assistenza del difensore fin dal primo incontro; conseguenze processuali della mancata partecipazione (argomenti di prova ex art. 116 c.p.c.; versamento somma pari al contributo unificato); interruzione della prescrizione e impedimento delle decadenze dalla data del deposito dell’istanza. |
| Art. 13, d.lgs. 28/2010 | Sanzioni in tema di spese processuali: il giudice condanna la parte che ha rifiutato la proposta di mediazione senza giustificato motivo al pagamento delle spese processuali sostenute dalla controparte dopo la proposta, nonché di una somma pari al contributo unificato. |
| Art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010 | La domanda di mediazione deve essere depositata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia; in caso contrario la procedura non soddisfa la condizione di procedibilità. |
| Cass. civ., sez. III, 28 settembre 2020, n. 20316 | La procedura di offerta diretta ex art. 148 d.lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni) non sostituisce la mediazione obbligatoria ex d.lgs. 28/2010 nelle controversie aventi ad oggetto contratti assicurativi con profili contrattuali distinti dal mero risarcimento del danno da circolazione. |
| Cass. civ., sez. II, ord. 27 gennaio 2022, n. 2535 | Conferma il carattere tassativo dell’elenco delle materie di mediazione obbligatoria: è vietata qualsiasi interpretazione analogica o estensiva dell’art. 5 d.lgs. 28/2010. |
| D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (Riforma Cartabia), artt. 7 e 8 | Modifica strutturale del d.lgs. 28/2010: introduce l’obbligatorietà dell’assistenza difensiva, potenzia la mediazione demandata, introduce il primo incontro informativo obbligatorio come fase autonoma del procedimento, e amplia le ipotesi di mediazione su invito del giudice anche in grado di appello. |
Domande frequenti
Cosa succede se si deposita l’atto di citazione senza aver fatto la mediazione obbligatoria?
Il giudice, su eccezione del convenuto proposta entro la prima udienza o rilevata d’ufficio nello stesso termine, dichiara l’improcedibilità della domanda e assegna alle parti un termine per espletare la mediazione (art. 5, comma 1-bis d.lgs. 28/2010). Se nel frattempo sono scaduti termini di prescrizione o decadenza, il danno per il cliente può essere irreversibile. La responsabilità professionale dell’avvocato è concreta: si consiglia sempre di documentare la verifica preliminare dell’obbligo nel fascicolo di studio.
La mediazione obbligatoria è necessaria anche nelle cause di sfratto per morosità?
Sì. La locazione rientra tra le 12 materie dell’art. 5, comma 1-bis d.lgs. 28/2010, quindi anche il procedimento per convalida di sfratto per morosità richiede il previo tentativo di mediazione. La Corte di Cassazione ha però precisato (sez. III, 14 luglio 2015, n. 14698) che nel rito speciale ex artt. 657 e ss. c.p.c., se il convenuto non compare o non si oppone, il giudice emette ordinanza di convalida senza che la mancata mediazione possa essere eccepita. L’obbligo torna operativo solo se il convenuto si oppone e la causa prosegue nelle forme ordinarie.
In una causa per responsabilità medica è obbligatoria la mediazione o basta il tentativo di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c.?
I due istituti sono distinti e non si sostituiscono. La consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è un’alternativa alla mediazione obbligatoria nella responsabilità medica (art. 5, comma 1-bis d.lgs. 28/2010), ma solo se il procedimento viene effettivamente instaurato e si conclude: la Corte di Cassazione, sez. III, 26 luglio 2019, n. 20348, ha chiarito che il ricorso al 696-bis sostituisce la mediazione unicamente se la consulenza preventiva viene conclusa con verbale. In caso di abbandono del procedimento, la mediazione torna obbligatoria.
Quanto dura la mediazione obbligatoria e quanto costa?
La durata massima è tre mesi dal primo incontro, prorogabili di altri tre mesi con accordo delle parti (art. 6 d.lgs. 28/2010). I costi sono regolati dal D.M. 180/2010 e successive modifiche: il solo primo incontro informativo costa 40 euro più IVA per parte (spese di avvio); se si prosegue, le indennità variano in base al valore della controversia. Per controversie fino a 1.000 euro l’indennità base è di 65 euro per parte; per controversie tra 100.001 e 250.000 euro sale a 1.800 euro per parte, con possibili riduzioni se si raggiunge l’accordo. Le spese legali dell’avvocato sono separate e concordate col cliente.